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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6081/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LO NI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia.
APPELLANTE- ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
. 63309/1999, contumace. Controparte_1
pagina 1 di 7
APPELLATO- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Lo , proponeva ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, nell'ambito della procedura fallimentare della società
[...]
CP_2
Riferiva di avere proposto istanza di ammissione al passivo per crediti derivanti da una serie di prestazioni professionali, allegando 12 proposte di fattura, per un totale di £ pagina 2 di 7 1.188.857.643 per sorte capitale, £ 55.422.835 per interessi maturati al 30.9.1999, oltre ulteriori interessi e spese conservative sostenute. L'istanza era stata però rigettata per assenza di prova del rapporto professionale tra lo e la società fallita. Parte_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17667/2002, rigettava l'opposizione, ritenendo non provato il conferimento dell'incarico da parte della società fallita e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale della quale sarebbe dovuta risultare plurima traccia scritta, trattandosi di incarichi relativi allo svolgimento di lavori in appalto pubblico, mentre non era stata dimostrata nemmeno l'aggiudicazione degli appalti in favore della . CP_1
Il Tribunale inoltre affermava che gli elaborati progettuali e gli altri documenti tecnici depositati, ove quale progettista era indicato lo , non dimostravano Parte_1
l'effettivo utilizzo degli stessi da parte della negli appalti pubblici, prova che pure CP_1
avrebbe potuto essere offerta.
3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4538/2005, rigettava l'appello proposto dallo studio professionale, sulla base del diverso e pregiudiziale rilievo del difetto di legittimazione attiva dello rispetto ai crediti maturati dai singoli professionisti per lo svolgimento di Parte_1
attività professionale in favore della fallita.
4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15694/2011, cassava con rinvio la sentenza n.
4538/2005, ritenendo che “Il giudice del merito, infatti, ha offerto un'interpretazione riduttiva del fenomeno
associativo fra professionisti, configurandolo da un lato come univocamente finalizzato alla divisione delle
spese ed alla gestione congiunta dei proventi e, dall'altro, come inidoneo ad attribuire all'associazione la
titolarità di un rapporto professionale.
Tale configurazione, tuttavia, non è in linea ne' con la normativa vigente, atteso che l'art. 36 c.c., stabilisce
che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi
tra gli associati, ne' con l'esito degli accertamenti compiuti dal giudice del merito sul contenuto dei detti
accordi, considerato che la sentenza impugnata è priva di riferimenti in punto di fatto ipoteticamente idonei a
legittimare la conclusione ivi formulata.
Da ciò deve dunque desumersi che è ben possibile che nella fattispecie oggetto di esame l'accordo fra gli associati
avesse un contenuto diverso da quello indicato dalla Corte territoriale e pertanto, per la parte di interesse, che
gli associati possano aver negozialmente attribuito all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad
acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. D'altra parte
pagina 3 di 7 è questa una conclusione che risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che in particolare ha avuto
più volte modo di precisare che, quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato
rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità
di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in
conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e segg., (C. 10/17683, C. 09/22439, C. 06/24410,
C. 97/46 28). Sulla base di quanto sinora esposto deve dunque essere accolto il quinto motivo del ricorso
principale, restando assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte
di Appello di Roma in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine alla legittimazione attiva
dello relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia. Al Parte_1
fine della detta delibazione il giudice del merito provvederà all'individuazione del soggetto cui è stato conferito
l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), nonché a verificare, sulla base del contenuto
degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione
all'associazione di poteri rappresentativi dei singoli associati.”.
5- All'esito del giudizio di rinvio la Corte d'Appello, con sentenza n. 5084/2013, respingeva nuovamente l'appello, ritenendo che la legittimazione ad agire non era provata in assenza in atti del fascicolo di parte attrice di primo grado.
6. Nuovamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13915/2019, cassava con rinvio,
affermando che la mancanza in atti del fascicolo non era imputabile alla parte appellante, dato che non risultava che la stessa avesse ritirato il proprio fascicolo e omesso poi di ridepositarlo.
7. Lo ha quindi riassunto nuovamente il giudizio, mentre il è rimasto Parte_1 CP_1
contumace.
L'appellante ha inoltre ridepositato telematicamente la copia degli atti del fascicolo di primo grado.
Ha quindi riproposto i seguenti motivi d'appello.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provata l'esecuzione delle prestazioni professionali, anche se risultavano depositati in atti gli elaborati progettuali e mai le proposte di fattura erano state contestate in relazione all'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provati gli affidamenti degli incarichi, facendo riferimento all'assenza di documentazione, stante la forma scritta utilizzata pagina 4 di 7 negli appalti pubblici, quando invece nel caso in esame le prestazioni riguardavano rapporti tra privati.
Inoltre nella sentenza veniva fatto riferimento alla mancata prova che i progetti riguardassero appalti aggiudicati alla società fallita, anche se tale circostanza non era mai stata posta in dubbio,
non essendo invece rilevante l'effettiva utilizzazione degli elaborati progettuali, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva fatto riferimento alla possibilità di interpellare gli enti committenti per ottenere la prova dell'utilizzazione dei progetti,
quando lo non aveva alcun rapporto diretto con gli stessi. Parte_1
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto la sussistenza della propria legittimazione attiva,
emergente dal fatto che sia gli elaborati progettuali che la corrispondenza erano intestati impersonalmente allo a riprova del fatto che l'incarico era stato affidato Parte_1
collettivamente all'associazione professionale e da questa l'attività era stata sempre svolta collettivamente.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato l'affermazione del Tribunale per cui non era quantificabile l'attività effettivamente svolta e la congruità del compenso richiesto, ritenendola erronea, data la presenza in atti della documentazione e la vidimazione delle parcelle da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Vercelli.
8. La questione preliminare della legittimazione ad agire dell'associazione professionale,
illustrata nel quarto motivo, deve passare attraverso, come prescrive la Corte di Cassazione,
l'individuazione del soggetto cui è stato conferito l'incarico professionale e sul punto l'appellante deduce che sia gli elaborati progettuali che la corrispondenza erano intestati impersonalmente allo a riprova del fatto che l'incarico era stato affidato collettivamente all'associazione Parte_1
professionale e da questa l'attività era stata sempre svolta collettivamente.
La deduzione potrebbe essere condivisibile in astratto e idonea ad attribuire la legittimazione in capo all'associazione, tuttavia in concreto non risulta provato il diritto di credito, stante l'infondatezza degli ulteriori motivi d'appello che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti alla prova del credito vantato.
pagina 5 di 7 In atti risulta una missiva del 3.12.1997 indirizzata dallo alla , avente a Parte_1 CP_1
oggetto la trasmissione di proposte di fattura, in cui si afferma che, non essendo ancora chiusa la contabilità ANAS, lo studio ritiene di dovere fatturare dei rimborsi spese e di far seguire in un secondo tempo la specifica completa di cinque lavori, elencati nella missiva.
Sono poi prodotte le dodici proposte di fattura, datate sempre 3.12.1997, aventi appunto a oggetto solo i rimborsi spese.
Si tratta dei documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo.
Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo è stata poi prodotta un'ulteriore parcella relativa a diversi lavori, per un totale di £ 1. 096.973.586. Solo tale ultima parcella risulta vidimata dall'Ordine degli Ingegneri di Vercelli.
Le prove orali articolate venivano rigettate in quanto tardive e sul punto non vi è stata impugnazione.
Infine sono stati pure prodotti in atti gli elaborati progettuali e cinque parcelle relative agli stessi,
queste vidimate, per un valore complessivo di £ 514.683.413.
Gli elaborati recano il timbro dell'Ordine degli Ingegneri, ma non degli enti appaltanti e le missive di spedizione degli stessi sono prive di ricevuta, anche di spedizione.
Quindi manca la prova sia della ricezione degli elaborati da parte della , sia del CP_1
conferimento dell'incarico.
Ma ciò che è dirimente è che comunque l'importo oggetto di insinuazione al passivo è riferito non alle cinque parcelle relative agli elaborati progettuali, ma alla somma delle dodici parcelle per spese vive, non vidimate.
In appello è stata depositata una missiva del commissario giudiziale dell'amministrazione controllata che fa riferimento all'ammissione dei crediti della società senza specificare quali.
Né comunque, il aveva l'onere di negare specificamente le circostanze Controparte_1
affermate dalla controparte, stante la mancata conoscenza diretta delle stesse.
pagina 6 di 7 9. Pertanto deve essere confermata la statuizione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo e condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma n.
17667/2002.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e al contempo della cassazione con rinvio di entrambe le precedenti sentenze della Corte d'Appello, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite dei precedenti giudizi dinanzi alla Corte d'Appello e del giudizio di Cassazione.
Nulla sulle spese del presente giudizio di rinvio, stante la contumacia della parte convenuta in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 17667/2002 e la relativa statuizione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo e sulle spese di lite;
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
3) Compensa per il resto le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP LO NI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LO NI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia.
APPELLANTE- ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
. 63309/1999, contumace. Controparte_1
pagina 1 di 7
APPELLATO- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Lo , proponeva ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, nell'ambito della procedura fallimentare della società
[...]
CP_2
Riferiva di avere proposto istanza di ammissione al passivo per crediti derivanti da una serie di prestazioni professionali, allegando 12 proposte di fattura, per un totale di £ pagina 2 di 7 1.188.857.643 per sorte capitale, £ 55.422.835 per interessi maturati al 30.9.1999, oltre ulteriori interessi e spese conservative sostenute. L'istanza era stata però rigettata per assenza di prova del rapporto professionale tra lo e la società fallita. Parte_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17667/2002, rigettava l'opposizione, ritenendo non provato il conferimento dell'incarico da parte della società fallita e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale della quale sarebbe dovuta risultare plurima traccia scritta, trattandosi di incarichi relativi allo svolgimento di lavori in appalto pubblico, mentre non era stata dimostrata nemmeno l'aggiudicazione degli appalti in favore della . CP_1
Il Tribunale inoltre affermava che gli elaborati progettuali e gli altri documenti tecnici depositati, ove quale progettista era indicato lo , non dimostravano Parte_1
l'effettivo utilizzo degli stessi da parte della negli appalti pubblici, prova che pure CP_1
avrebbe potuto essere offerta.
3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4538/2005, rigettava l'appello proposto dallo studio professionale, sulla base del diverso e pregiudiziale rilievo del difetto di legittimazione attiva dello rispetto ai crediti maturati dai singoli professionisti per lo svolgimento di Parte_1
attività professionale in favore della fallita.
4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15694/2011, cassava con rinvio la sentenza n.
4538/2005, ritenendo che “Il giudice del merito, infatti, ha offerto un'interpretazione riduttiva del fenomeno
associativo fra professionisti, configurandolo da un lato come univocamente finalizzato alla divisione delle
spese ed alla gestione congiunta dei proventi e, dall'altro, come inidoneo ad attribuire all'associazione la
titolarità di un rapporto professionale.
Tale configurazione, tuttavia, non è in linea ne' con la normativa vigente, atteso che l'art. 36 c.c., stabilisce
che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi
tra gli associati, ne' con l'esito degli accertamenti compiuti dal giudice del merito sul contenuto dei detti
accordi, considerato che la sentenza impugnata è priva di riferimenti in punto di fatto ipoteticamente idonei a
legittimare la conclusione ivi formulata.
Da ciò deve dunque desumersi che è ben possibile che nella fattispecie oggetto di esame l'accordo fra gli associati
avesse un contenuto diverso da quello indicato dalla Corte territoriale e pertanto, per la parte di interesse, che
gli associati possano aver negozialmente attribuito all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad
acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. D'altra parte
pagina 3 di 7 è questa una conclusione che risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che in particolare ha avuto
più volte modo di precisare che, quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato
rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità
di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in
conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e segg., (C. 10/17683, C. 09/22439, C. 06/24410,
C. 97/46 28). Sulla base di quanto sinora esposto deve dunque essere accolto il quinto motivo del ricorso
principale, restando assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte
di Appello di Roma in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine alla legittimazione attiva
dello relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia. Al Parte_1
fine della detta delibazione il giudice del merito provvederà all'individuazione del soggetto cui è stato conferito
l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), nonché a verificare, sulla base del contenuto
degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione
all'associazione di poteri rappresentativi dei singoli associati.”.
5- All'esito del giudizio di rinvio la Corte d'Appello, con sentenza n. 5084/2013, respingeva nuovamente l'appello, ritenendo che la legittimazione ad agire non era provata in assenza in atti del fascicolo di parte attrice di primo grado.
6. Nuovamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13915/2019, cassava con rinvio,
affermando che la mancanza in atti del fascicolo non era imputabile alla parte appellante, dato che non risultava che la stessa avesse ritirato il proprio fascicolo e omesso poi di ridepositarlo.
7. Lo ha quindi riassunto nuovamente il giudizio, mentre il è rimasto Parte_1 CP_1
contumace.
L'appellante ha inoltre ridepositato telematicamente la copia degli atti del fascicolo di primo grado.
Ha quindi riproposto i seguenti motivi d'appello.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provata l'esecuzione delle prestazioni professionali, anche se risultavano depositati in atti gli elaborati progettuali e mai le proposte di fattura erano state contestate in relazione all'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provati gli affidamenti degli incarichi, facendo riferimento all'assenza di documentazione, stante la forma scritta utilizzata pagina 4 di 7 negli appalti pubblici, quando invece nel caso in esame le prestazioni riguardavano rapporti tra privati.
Inoltre nella sentenza veniva fatto riferimento alla mancata prova che i progetti riguardassero appalti aggiudicati alla società fallita, anche se tale circostanza non era mai stata posta in dubbio,
non essendo invece rilevante l'effettiva utilizzazione degli elaborati progettuali, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva fatto riferimento alla possibilità di interpellare gli enti committenti per ottenere la prova dell'utilizzazione dei progetti,
quando lo non aveva alcun rapporto diretto con gli stessi. Parte_1
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto la sussistenza della propria legittimazione attiva,
emergente dal fatto che sia gli elaborati progettuali che la corrispondenza erano intestati impersonalmente allo a riprova del fatto che l'incarico era stato affidato Parte_1
collettivamente all'associazione professionale e da questa l'attività era stata sempre svolta collettivamente.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato l'affermazione del Tribunale per cui non era quantificabile l'attività effettivamente svolta e la congruità del compenso richiesto, ritenendola erronea, data la presenza in atti della documentazione e la vidimazione delle parcelle da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Vercelli.
8. La questione preliminare della legittimazione ad agire dell'associazione professionale,
illustrata nel quarto motivo, deve passare attraverso, come prescrive la Corte di Cassazione,
l'individuazione del soggetto cui è stato conferito l'incarico professionale e sul punto l'appellante deduce che sia gli elaborati progettuali che la corrispondenza erano intestati impersonalmente allo a riprova del fatto che l'incarico era stato affidato collettivamente all'associazione Parte_1
professionale e da questa l'attività era stata sempre svolta collettivamente.
La deduzione potrebbe essere condivisibile in astratto e idonea ad attribuire la legittimazione in capo all'associazione, tuttavia in concreto non risulta provato il diritto di credito, stante l'infondatezza degli ulteriori motivi d'appello che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti alla prova del credito vantato.
pagina 5 di 7 In atti risulta una missiva del 3.12.1997 indirizzata dallo alla , avente a Parte_1 CP_1
oggetto la trasmissione di proposte di fattura, in cui si afferma che, non essendo ancora chiusa la contabilità ANAS, lo studio ritiene di dovere fatturare dei rimborsi spese e di far seguire in un secondo tempo la specifica completa di cinque lavori, elencati nella missiva.
Sono poi prodotte le dodici proposte di fattura, datate sempre 3.12.1997, aventi appunto a oggetto solo i rimborsi spese.
Si tratta dei documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo.
Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo è stata poi prodotta un'ulteriore parcella relativa a diversi lavori, per un totale di £ 1. 096.973.586. Solo tale ultima parcella risulta vidimata dall'Ordine degli Ingegneri di Vercelli.
Le prove orali articolate venivano rigettate in quanto tardive e sul punto non vi è stata impugnazione.
Infine sono stati pure prodotti in atti gli elaborati progettuali e cinque parcelle relative agli stessi,
queste vidimate, per un valore complessivo di £ 514.683.413.
Gli elaborati recano il timbro dell'Ordine degli Ingegneri, ma non degli enti appaltanti e le missive di spedizione degli stessi sono prive di ricevuta, anche di spedizione.
Quindi manca la prova sia della ricezione degli elaborati da parte della , sia del CP_1
conferimento dell'incarico.
Ma ciò che è dirimente è che comunque l'importo oggetto di insinuazione al passivo è riferito non alle cinque parcelle relative agli elaborati progettuali, ma alla somma delle dodici parcelle per spese vive, non vidimate.
In appello è stata depositata una missiva del commissario giudiziale dell'amministrazione controllata che fa riferimento all'ammissione dei crediti della società senza specificare quali.
Né comunque, il aveva l'onere di negare specificamente le circostanze Controparte_1
affermate dalla controparte, stante la mancata conoscenza diretta delle stesse.
pagina 6 di 7 9. Pertanto deve essere confermata la statuizione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo e condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma n.
17667/2002.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e al contempo della cassazione con rinvio di entrambe le precedenti sentenze della Corte d'Appello, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite dei precedenti giudizi dinanzi alla Corte d'Appello e del giudizio di Cassazione.
Nulla sulle spese del presente giudizio di rinvio, stante la contumacia della parte convenuta in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 17667/2002 e la relativa statuizione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo e sulle spese di lite;
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
3) Compensa per il resto le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP LO NI
pagina 7 di 7