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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7657/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Ursomanno Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Pozzuoli (NA), via Montenuovo Licola C.F._2
Patria n. 90, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv. ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Emilio Taviani n. 170 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 319/2022 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 14.685,92, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio sulla base di contratto di finanziamento concluso dalla medesima con Santander Consumer Bank s.p.a. L'opponente ha: 1) dedotto che il “documento Pt_1 contabile” in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non ha valore nel giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; 2) che il credito portato dal decreto ingiuntivo pagina 1 di 10 risulta quantificato erroneamente e che spetta alla controparte l'onere di provarne l'esatta entità; 3) allegato che il contratto deve ritenersi nullo “in quanto è stata prodotta solo una richiesta di finanziamento non sottoscritta per accettazione dal funzionario della banca e non è stata consegnata al cliente copia del contratto, del documento di sintesi, del foglio informativo e del piano di ammortamento;
gli interessi di mora non sono stati pattuiti tra le parti, rilevando altresì che lo stesso calcolato al 18,790% è al di la della soglia limite vigente al momento della presunta sottoscrizione del contratto e pertanto ove si provasse l'effettività del credito dovranno essere decurtati dalla somma richiesta” (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che il contratto ha trovato Controparte_1 esecuzione (avendo l'opponente pagato talune rate secondo quanto risulta dall'estratto ex art. 50
t.u.b.) ed è stato sottoscritto dalla debitrice e che la mancata consegna di copia dello stesso (peraltro sconfessata dal contenuto del documento 3 depositato nel fascicolo monitorio) non ne comporta nullità; ii) che le risultanze dell'estratto ex art. 50 t.u.b. rilevano pure in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, potendo in tale sede “essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto
o la generica affermazione di nulla dovere” (p. 8 della comparsa di costituzione e risposta) ed essendo le contestazioni dell'opponente estremamente generiche.
Concessa la provvisoria esecuzione ed assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatoria mediazione (in data 27.9.2023 risulta depositato verbale negativo di mediazione), sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Mutato il Giudice istruttore, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento in data 1.10.2024 è stato effettuato rilievo d'ufficio in relazione alle questioni sulle quali di seguito ci si soffermerà ed è stata successivamente fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è effettivamente tenuta il 14.10.2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'opposizione proposta dalla è infondata;
tuttavia, in conseguenza del (doveroso) rilievo Pt_1
d'ufficio effettuato con provvedimento in data 1.10.2024, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo.
2.1. In via preliminare occorre osservare quanto segue.
2.1.1. La domanda formulata dall'opposta sin dal procedimento monitorio è procedibile.
Premesso che la convocazione -in sede di mediazione- della parte convenuta in un giudizio è onere dell'organismo di mediazione, dal verbale negativo di mediazione risulta (senza che alcuna puntuale difesa sia stata a riguardo svolta dall'odierna opponente) che la ha regolarmente ricevuto la Pt_1 raccomandata relativa alla convocazione. Del resto, come dall'opposta documentato il 19.6.2024, la pagina 2 di 10 convocazione della mediazione risulta altresì notificata al legale dell'opponente sì che l'eccezione sollevata dalla parte in ordine alla mancata prova della rituale comunicazione della mediazione deve ritenersi (oltre che infondata) tale da rasentare la temerarietà.
2.1.2. Sempre in via preliminare deve darsi atto della totale irritualità del deposito, in data
13.10.2025, di memoria da parte dell'opponente. Il deposito di tale memoria non è stato infatti in alcun modo autorizzato e neppure è previsto da qualsivoglia disposizione del codice di rito. La memoria deve quindi ritenersi tamquam non esset (pena, in difetto, lo stravolgimento delle regole di ordinato svolgimento del processo, nonché il diritto di difesa della controparte -a maggior ragione considerato che neppure v'è certezza in ordine alla visibilità di tale memoria nel fascicolo in occasione dell'udienza per la discussione orale tenutasi il giorno successivo -14.10.2025) con conseguente mancata possibilità (prima ancora che necessità) di esaminare le questioni in tale atto per la prima (ed unica) volta prospettate.
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo il quale, nel giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (che non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un giudizio di merito), il certificato di saldaconto conserva un valore indiziario allorquando il debitore non abbia in modo specifico contestato la conformità di tale documento alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818; Cass., sez. 1, ord. 9 gennaio 2019, n. 279; Cass., sez. 1, sent. 2 dicembre 2011, n. 25857). Avendo la (per il profilo in esame così come per tutti gli ulteriori Pt_1 motivi di opposizione) svolto contestazioni estremamente generiche, senza avere offerto una differente ricostruzione del proprio debito (e senza avere contestato la conformità del documento ex art. 50 t.u.b. prodotto in sede monitoria alle scritture contabili della mutuante), la doglianza va rigettata.
2.3. Anche il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) va rigettato. Mediante lo stesso (ancora una volta in modo generico) la si è limitata a prospettare una erronea quantificazione del Pt_1 credito senza tener conto delle risultanze del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., senza offrire una puntuale contestazione dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento e senza prospettare una differente quantificazione del credito.
A fronte di un simile, lacunoso quadro difensivo non può che osservarsi come la prospettazione di parte sia in palese contrasto con il condiviso, costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere (in concreto pagina 3 di 10 rispettato anche alla luce di quanto di seguito si dirà) di provare il titolo del proprio diritto e di allegare l'altrui inadempimento, spettando invece al debitore l'onere (in concreto non assolto) di provare il fatto (almeno parzialmente) estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., S. U. 30 ottobre
2001, n. 13533).
2.4. Da ultimo con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 3) occorre osservare quanto segue.
Al fine di escludere la nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della sola concedente il finanziamento è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023, n. 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3, t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898) ha osservato come “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070;
Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)”( Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196); comportamenti concludenti ben desumibili, quanto al caso concreto, dalla erogazione del finanziamento e dalla restituzione parziale delle somme da parte della mutuataria (circostanze, queste, specificamente allegate -oltre che documentate- e non puntualmente contestate dall'opponente).
Ancora, condivisibilmente la Suprema Corte ha pure ritenuto che “«in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale» (Cass., Sez. I, 3/07/2024, n.
18230)” (Cass., sez. 1, ord. 19 marzo 2025, n. 7390).
Da ultimo, ferme le considerazioni che precedono (anche in relazione alla conclusione del contratto), non può non rilevarsi come, per un verso, il documento contrattuale confermi l'avvenuta pattuizione degli interessi moratori (sia pur secondo la peculiare modalità che sarà esaminata al capo
3 della presente sentenza) e come, per altro verso, le doglianze relative all'usura siano state formulate in modo inammissibile (poiché non conforme agli oneri di allegazione delineati da Cass.,
S. U., 18 settembre 2020, n. 19597), oltre che, in ogni caso, infondato (senza, in particolare, tenere conto del principio affermato dalla decisione da ultimo citata in ordine alla modalità di computo pagina 4 di 10 degli interessi moratori al fine della valutazione della violazione della disciplina recata dalla l. n.
108/96).
3. Tanto detto con riferimento ai motivi di opposizione, occorre quindi esaminare le questioni oggetto di rilievo d'ufficio mediante il provvedimento in data 1.10.2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_2
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_2 CP_3 giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_4
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...] poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_1
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Controparte_5
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività della clausola mediante la quale sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (segnatamente, art. 5 del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto ai sensi del quale gli interessi moratori sono quantificati in misura pari al più basso dei tassi soglia relativa alla categoria di operazione interessata alla data di conclusione del contratto).
3.2.1. Ritiene questo Giudice che l'individuazione del parametro alla stregua del quale valutare la vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) degli interessi moratori debba avvenire avendo riguardo a quella giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal pagina 5 di 10 contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado Persona_3 il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di pagina 6 di 10 credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2. Tanto detto con riferimento al parametro utilizzabile per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito (precisato che entrambe le parti non hanno ritenuto di interloquire sul punto), questo
Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza
(affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, nonché la decisione di seguito indicata); Persona_1 principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). Persona_4
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_6 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
EL ÍA ST Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi pagina 7 di 10 moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.3. Dato atto che, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%, ritiene questo Giudice che una pattuizione (quale quella contenuta al richiamato art. 5 del contratto) che fissa nella misura del 15,37% l'interesse moratorio sia vessatoria ai sensi della norma da ultimo richiamata. L'interesse moratorio risulta infatti quantificato in termini tali da risultare (rispetto all'interesse corrispettivo -8,06%) pari ad oltre il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi praticati sul mercato al momento della conclusione del contratto sì che deve escludersi che, contrattando secondo buona fede, l'imprenditore avrebbe potuto confidare nella conclusione di una simile clausola.
3.2.4. Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze della accertata vessatorietà dell'art. 5 del contratto.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-
349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Persona_5
Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez.
V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione dell'art. 5 del contratto ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
3.2.5. In definitiva, deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 10.787,45 (pari alla differenza tra l'importo indicato nell'estratto
[...] depositato in sede monitoria ed euro 1.018,43 -corrispondente alla somma di tutti gli importi nel medesimo documento indicati come dovuti per interessi di mora).
3.3. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che le considerazioni che seguono pagina 8 di 10 riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, -ciò che vale ad escludere la necessità di Controparte_4 esaminare, tra l'altro, l'abusività della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine essendo ampiamente decorso il termine finale risultante dal regolamento contrattuale).
3.3.1. Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente
R.G. n. 1334/19 (pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi
(secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente sopra richiamata) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
3.3.2. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 1, 2 e 4 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle pattuizioni “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_6 sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano acquisiti elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019,
C-621/17, . Per_7
4. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e la condannata al pagamento di una Pt_1
pagina 9 di 10 somma inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla parte opposta.
Tali circostanze giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2022 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p. t., della somma di euro 10.787,95 oltre interessi (ex art. 1284, co. 1, c.c.) dalla data odierna al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7657/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Ursomanno Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Pozzuoli (NA), via Montenuovo Licola C.F._2
Patria n. 90, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv. ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Emilio Taviani n. 170 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 319/2022 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale le ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 14.685,92, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio sulla base di contratto di finanziamento concluso dalla medesima con Santander Consumer Bank s.p.a. L'opponente ha: 1) dedotto che il “documento Pt_1 contabile” in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non ha valore nel giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; 2) che il credito portato dal decreto ingiuntivo pagina 1 di 10 risulta quantificato erroneamente e che spetta alla controparte l'onere di provarne l'esatta entità; 3) allegato che il contratto deve ritenersi nullo “in quanto è stata prodotta solo una richiesta di finanziamento non sottoscritta per accettazione dal funzionario della banca e non è stata consegnata al cliente copia del contratto, del documento di sintesi, del foglio informativo e del piano di ammortamento;
gli interessi di mora non sono stati pattuiti tra le parti, rilevando altresì che lo stesso calcolato al 18,790% è al di la della soglia limite vigente al momento della presunta sottoscrizione del contratto e pertanto ove si provasse l'effettività del credito dovranno essere decurtati dalla somma richiesta” (p. 4 dell'atto di citazione in opposizione). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che il contratto ha trovato Controparte_1 esecuzione (avendo l'opponente pagato talune rate secondo quanto risulta dall'estratto ex art. 50
t.u.b.) ed è stato sottoscritto dalla debitrice e che la mancata consegna di copia dello stesso (peraltro sconfessata dal contenuto del documento 3 depositato nel fascicolo monitorio) non ne comporta nullità; ii) che le risultanze dell'estratto ex art. 50 t.u.b. rilevano pure in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, potendo in tale sede “essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate dirette contro determinate annotazioni, e non già attraverso il mero rifiuto del conto
o la generica affermazione di nulla dovere” (p. 8 della comparsa di costituzione e risposta) ed essendo le contestazioni dell'opponente estremamente generiche.
Concessa la provvisoria esecuzione ed assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatoria mediazione (in data 27.9.2023 risulta depositato verbale negativo di mediazione), sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Mutato il Giudice istruttore, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento in data 1.10.2024 è stato effettuato rilievo d'ufficio in relazione alle questioni sulle quali di seguito ci si soffermerà ed è stata successivamente fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è effettivamente tenuta il 14.10.2025 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'opposizione proposta dalla è infondata;
tuttavia, in conseguenza del (doveroso) rilievo Pt_1
d'ufficio effettuato con provvedimento in data 1.10.2024, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo.
2.1. In via preliminare occorre osservare quanto segue.
2.1.1. La domanda formulata dall'opposta sin dal procedimento monitorio è procedibile.
Premesso che la convocazione -in sede di mediazione- della parte convenuta in un giudizio è onere dell'organismo di mediazione, dal verbale negativo di mediazione risulta (senza che alcuna puntuale difesa sia stata a riguardo svolta dall'odierna opponente) che la ha regolarmente ricevuto la Pt_1 raccomandata relativa alla convocazione. Del resto, come dall'opposta documentato il 19.6.2024, la pagina 2 di 10 convocazione della mediazione risulta altresì notificata al legale dell'opponente sì che l'eccezione sollevata dalla parte in ordine alla mancata prova della rituale comunicazione della mediazione deve ritenersi (oltre che infondata) tale da rasentare la temerarietà.
2.1.2. Sempre in via preliminare deve darsi atto della totale irritualità del deposito, in data
13.10.2025, di memoria da parte dell'opponente. Il deposito di tale memoria non è stato infatti in alcun modo autorizzato e neppure è previsto da qualsivoglia disposizione del codice di rito. La memoria deve quindi ritenersi tamquam non esset (pena, in difetto, lo stravolgimento delle regole di ordinato svolgimento del processo, nonché il diritto di difesa della controparte -a maggior ragione considerato che neppure v'è certezza in ordine alla visibilità di tale memoria nel fascicolo in occasione dell'udienza per la discussione orale tenutasi il giorno successivo -14.10.2025) con conseguente mancata possibilità (prima ancora che necessità) di esaminare le questioni in tale atto per la prima (ed unica) volta prospettate.
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della Suprema Corte secondo il quale, nel giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (che non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un giudizio di merito), il certificato di saldaconto conserva un valore indiziario allorquando il debitore non abbia in modo specifico contestato la conformità di tale documento alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818; Cass., sez. 1, ord. 9 gennaio 2019, n. 279; Cass., sez. 1, sent. 2 dicembre 2011, n. 25857). Avendo la (per il profilo in esame così come per tutti gli ulteriori Pt_1 motivi di opposizione) svolto contestazioni estremamente generiche, senza avere offerto una differente ricostruzione del proprio debito (e senza avere contestato la conformità del documento ex art. 50 t.u.b. prodotto in sede monitoria alle scritture contabili della mutuante), la doglianza va rigettata.
2.3. Anche il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) va rigettato. Mediante lo stesso (ancora una volta in modo generico) la si è limitata a prospettare una erronea quantificazione del Pt_1 credito senza tener conto delle risultanze del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., senza offrire una puntuale contestazione dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento e senza prospettare una differente quantificazione del credito.
A fronte di un simile, lacunoso quadro difensivo non può che osservarsi come la prospettazione di parte sia in palese contrasto con il condiviso, costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere (in concreto pagina 3 di 10 rispettato anche alla luce di quanto di seguito si dirà) di provare il titolo del proprio diritto e di allegare l'altrui inadempimento, spettando invece al debitore l'onere (in concreto non assolto) di provare il fatto (almeno parzialmente) estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., S. U. 30 ottobre
2001, n. 13533).
2.4. Da ultimo con riferimento al motivo di opposizione sopra riportato al n. 3) occorre osservare quanto segue.
Al fine di escludere la nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della sola concedente il finanziamento è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023, n. 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3, t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898) ha osservato come “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070;
Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)”( Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196); comportamenti concludenti ben desumibili, quanto al caso concreto, dalla erogazione del finanziamento e dalla restituzione parziale delle somme da parte della mutuataria (circostanze, queste, specificamente allegate -oltre che documentate- e non puntualmente contestate dall'opponente).
Ancora, condivisibilmente la Suprema Corte ha pure ritenuto che “«in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale» (Cass., Sez. I, 3/07/2024, n.
18230)” (Cass., sez. 1, ord. 19 marzo 2025, n. 7390).
Da ultimo, ferme le considerazioni che precedono (anche in relazione alla conclusione del contratto), non può non rilevarsi come, per un verso, il documento contrattuale confermi l'avvenuta pattuizione degli interessi moratori (sia pur secondo la peculiare modalità che sarà esaminata al capo
3 della presente sentenza) e come, per altro verso, le doglianze relative all'usura siano state formulate in modo inammissibile (poiché non conforme agli oneri di allegazione delineati da Cass.,
S. U., 18 settembre 2020, n. 19597), oltre che, in ogni caso, infondato (senza, in particolare, tenere conto del principio affermato dalla decisione da ultimo citata in ordine alla modalità di computo pagina 4 di 10 degli interessi moratori al fine della valutazione della violazione della disciplina recata dalla l. n.
108/96).
3. Tanto detto con riferimento ai motivi di opposizione, occorre quindi esaminare le questioni oggetto di rilievo d'ufficio mediante il provvedimento in data 1.10.2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_2
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto
[...]
e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
[...]
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il Controparte_2 CP_3 giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_4
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...] poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria
EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre Persona_1
2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare Controparte_5
l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività della clausola mediante la quale sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (segnatamente, art. 5 del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto ai sensi del quale gli interessi moratori sono quantificati in misura pari al più basso dei tassi soglia relativa alla categoria di operazione interessata alla data di conclusione del contratto).
3.2.1. Ritiene questo Giudice che l'individuazione del parametro alla stregua del quale valutare la vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) degli interessi moratori debba avvenire avendo riguardo a quella giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal pagina 5 di 10 contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado Persona_3 il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di pagina 6 di 10 credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2. Tanto detto con riferimento al parametro utilizzabile per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito (precisato che entrambe le parti non hanno ritenuto di interloquire sul punto), questo
Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza
(affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, nonché la decisione di seguito indicata); Persona_1 principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). Persona_4
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_6 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
EL ÍA ST Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi pagina 7 di 10 moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.3. Dato atto che, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%, ritiene questo Giudice che una pattuizione (quale quella contenuta al richiamato art. 5 del contratto) che fissa nella misura del 15,37% l'interesse moratorio sia vessatoria ai sensi della norma da ultimo richiamata. L'interesse moratorio risulta infatti quantificato in termini tali da risultare (rispetto all'interesse corrispettivo -8,06%) pari ad oltre il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi praticati sul mercato al momento della conclusione del contratto sì che deve escludersi che, contrattando secondo buona fede, l'imprenditore avrebbe potuto confidare nella conclusione di una simile clausola.
3.2.4. Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze della accertata vessatorietà dell'art. 5 del contratto.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-
349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Persona_5
Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez.
V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione dell'art. 5 del contratto ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
3.2.5. In definitiva, deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 10.787,45 (pari alla differenza tra l'importo indicato nell'estratto
[...] depositato in sede monitoria ed euro 1.018,43 -corrispondente alla somma di tutti gli importi nel medesimo documento indicati come dovuti per interessi di mora).
3.3. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che le considerazioni che seguono pagina 8 di 10 riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, -ciò che vale ad escludere la necessità di Controparte_4 esaminare, tra l'altro, l'abusività della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine essendo ampiamente decorso il termine finale risultante dal regolamento contrattuale).
3.3.1. Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente
R.G. n. 1334/19 (pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi
(secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente sopra richiamata) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
3.3.2. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 1, 2 e 4 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle pattuizioni “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_6 sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano acquisiti elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019,
C-621/17, . Per_7
4. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e la condannata al pagamento di una Pt_1
pagina 9 di 10 somma inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla parte opposta.
Tali circostanze giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2022 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p. t., della somma di euro 10.787,95 oltre interessi (ex art. 1284, co. 1, c.c.) dalla data odierna al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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