Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 17/04/2026, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2026, proposto da
EM EN RG AT, rappresentato e difeso dall'avvocato RIrosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AN, via Padova 133;
contro
AL - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristoforo Vinci, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, viale Romagna n. 26;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE
Del Provvedimento Prot. 3-2025-64234 con il quale si respinge la richiesta di rettifica del punteggio presentata dall'odierno ricorrente (pg. n. 00062976 10/11/2025 AL AN ) avverso la graduatoria provvisoria (avviso 11681) per l'assegnazione degli alloggi Sap di proprietà di AL AN, notificato il 5 gennaio 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AL - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa RI DA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento Prot. 3-2025-64234 con il quale si respinge la richiesta di rettifica del punteggio presentata dall'odierno ricorrente (pg. n. 00062976 10/11/2025 AL AN ) avverso la graduatoria provvisoria (avviso 11681) per l'assegnazione degli alloggi Sap di proprietà di AL AN, notificato il 5 gennaio 2026.
Come eccepito anche dalla controparte manca la notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati, con conseguente violazione dell’art. 41, comma 2, cpa.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA US, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI DA US |
IL SEGRETARIO