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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 473/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
29/01/1964, C.F. , elettivamente domiciliato in S. Stefano C.F._1 di Camastra Via Stoviglieri n.12, presso lo studio dell'Avv. FEBBRARO PINA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FURCAS LAURA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 parte ricorrente proponeva opposizione innanzi al Giudice del lavoro di Patti avverso l'avviso di addebito n.
595 2024 00040962 06 000 formato il 9.12.2024 e notificato il giorno 15.01.2025 con il quale l' le comunicava di aver effettuato la procedura di controllo CP_1
della posizione contributiva relativa alla ricorrente e avente ad oggetto i contributi, relativi all'anno 2023, accertati e dovuti a titolo di “gestione agricola –
Lavoratori autonomi ed associati”, per un importo, comprensivo di spese di notifica, pari a € 2.718,90.
Deduceva la nullità dell'avviso di addebito e la mancata notifica degli atti presupposti. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 09/09/2025, dava atto di aver provveduto all'annullamento in via di autotutela dell'avviso di addebito. Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 595 2024
00040962 06 000, con il quale l' intimava il pagamento di un importo CP_1 complessivo di € 2.718,90 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Agricola -
Lavoratori autonomi ed associati, relativi all'anno 2023, lamentando l'illegittimità del provvedimento suddetto.
L'istituto resistente, nella memoria di costituzione, ha dedotto e provato di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito n. 595 2024 00040962 06 000 provvedendo altresì all'annullamento dell'iscrizione della Sig.ra Parte_1
dagli elenchi della gestione dei lavoratori agricoli autonomi IAP con decorrenza dal 24.12.2020.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio (senza che l'istituto abbia, effettivamente, dedotto delle ragioni giustificative per il disguido).
P.Q.M.
2 definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 12.02.2025 avverso l'avviso di addebito n. 595 2024
CP_ 00040962 06 000 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 886,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge nonché al rimborso per il contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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