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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente
dott. Davide Storti Giudice
dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2186/2023 R.G. e promossa da
(avv.I.Ciani) Parte_1 attrice contro
(avv.A.Cassiani) Controparte_1 convenuto
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : separazione personale.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Va rigettata la domanda di addebito.
Non è vincolante sul punto la sentenza penale di condanna del Tribunale di Pesaro del 22.5.2024, che non è divenuta definitiva
D'altra parte la prova si fonda sostanzialmente sulle affermazioni della . Pt_1
Le affermazioni dell'attrice peraltro sono in parte smentite sia dai genitori della Pt_1 Persona_1
e sia dal vicino di casa ( , sentiti nel corso delle Persona_2 Persona_3 indagini penali (vedere verbali di S.I.T. del 9 e 16 maggio 2023 agli atti).
ha infatti riferito di non avere mai assistito né sentito litigi provenienti Controparte_2 dall'appartamento della coppia, mentre i genitori dell'attrice hanno dichiarato :a) di non avere mai assistito a episodi e comportamenti violenti del che in sostanza nel corso dei frequenti CP_1 litigi con la moglie si limitava ad alzare la voce;
b) che la stessa mai riferiva loro di Pt_1 comportamenti violenti del marito.
Le contraddizioni sono quindi evidenti.
La sentenza penale, emessa all'estio di un giudizio abbreviato, nulla dice sul punto.
Non può quindi ritersi raggiunta la prova delle condotte lamentate dall'attrice, ad eccezione della forte conflittualità esistente tra i due coniugi.
Risultano invece qui irrilevanti i comportamenti tenuti dal dopo la separazione di fatto e CP_1 dovuti verosimilmente all'incapacità del di accettare la fine del matrimonio, i quali ( CP_1 comportamenti), anche se eventualmente illeciti ed anche penalmente rilevati, non hanno infatti certamente avuto alcuna efficacia causale sulla fine della relazione matrimoniale.
2 Per_ Dal matrimonio sono nate tre figlie, il 20.9.2008, in data 11.5.2010 e il 13.2.2014. Per_4 Per_5
Va disposto l'affido condiviso.
Buoni sono infatti i rapporti dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei due coniugi.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 9.7.2024 e dalla valutazione della NPI di Fano del 19.7.2024, Per_ emerge infatti : a) la non necessità di incontri protetti tra il padre e e , stante i loro buoni Per_5 rapporti;
b) l'inesistenza di psicopatologie in capo a , che evidenzia peraltro una fragilità Per_4 emotiva con aspetti ansiosi attualmente in remissione.
Elementi diversi non emergono dalle successive relazioni (vedere da ultimo quella del 25.1.2025 e del 17.4.2025)
La forte conflittualità dei due genitori non è sul punto pertanto determinante.
La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - infatti - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tali da pregiudicare il loro interesse (Cass.civ.n.6535/2019).
In quest'ottica non vi sono le condizioni per l'affido esclusivo, non essendo in discussione una condizione di manifesta carenza del o di sua inidoneità educativa e tali da rendere CP_1
l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per le figlie.
La casa famigliare viene assegnata alla madre.
, che dal momento della separazione dei genitori ha sempre voluto vivere con il padre, da una Per_4 ventina di giorni si è trasferita dalla madre, con cui vivono anche le altre due figlie (vedere la relazione dei Servizi del 17.4.2025).
ha inoltre espresso il desiderio di poter continuare a vivere con la madre e le sorelle. Per_4
Non si può prescindere dalle volontà di , tenuto conto dell'età dalla stessa raggiunta ( 16 anni e Per_4 mezzo).
Analogo desiderio hanno d'altra parte espresso anche le altre due figlie.
La casa ex famigliare viene dunque assegnata alla madre, anche per consentire alle tre sorelle di coabitare e vivere assieme la quotidianità famigliare.
Va naturalmente prescritto a di continuare il percorso di sostegno psicologico raccomandato Per_4 dal NPI, al fine anche per progettare un'alternativa al percorso scolastico in caso di interruzione.
Le altre figlie ed i genitori hanno invece concluso positivamente i percorsi loro prescritti in corso di causa.
Quanto alle condizioni economiche, l'istruttoria ha dimostrato che il convenuto percepisce come dipendente circa 1.700,00 euro al mese, mentre l'attrice, svolge – circostanza non contestata – lavori saltuari come colf, percependo circa 5/600 euro al mese.
In questo contesto appare congruo porre a carico del per il mantenimento delle tre figlie la CP_1 somma di € 750,00, tenuto conto della loro età, dei tempi di frequentazione e del fatto che l'attrice percepirà per intero l'assegno unico, in quanto collocataria delle tre figlie.
3 Spese straordinarie a carico del per il 70%, attesa la differenza reddituale. CP_1
Nessun assegno viene previsto in favore della moglie, atteso il reddito da lei percepito e la sua piena capacità lavorativa (44 anni).
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Cattolica il 18.8.2008, trascritto presso i registri CP_1 dello Stato Civile di quel Comune;
dispone l'affido condiviso delle tre figlie minori, con loro collocazione prevalente presso la madre cui assegna l'abitazione famigliare sita in Gradara via Bologna 7;
dispone che le tre minori vedranno e frequenteranno il padre secondo i loro impegni e volontà, per almeno un giorno nel corso della settimana ed a weekend alteranti, sempre con pernotto;
pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento delle tre figlie, la complessiva somma di € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Gradara prendano in carico il nucleo famigliare per i servizi di monitoraggio e sostegno di competenza, riferendo al G.T. ogni 6 mesi;
prescrive che prosegua il percorso intrapreso presso il Consultorio AST di Pesaro, anche al Per_4 fine di progettare un'alternativa al percorso scolastico;
attribuisce l'assegno unico all'attrice;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 29 aprile 2025
Il Giudice estensore dott. Davide Storti
Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni
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