Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02119/2026REG.PROV.COLL.
N. 04408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4408 del 2023, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato EM D’Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere LU EM RI, nessuno presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il giudizio di non idoneità al servizio, reso nei confronti dell’appellato nell’ambito del concorso pubblico per l’ingresso nella Guardia di Finanza.
2. I fatti rilevanti per la decisione della causa possono essere sintetizzati come segue:
a) con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3 settembre 2021, pubblicata nella G.U. – IV serie speciale – n. 72 del 10 settembre 2021, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021;
b) l’odierno appellato ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale, concorrendo per i posti del contingente ordinario riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; superata la prova scritta di preselezione e la prova di efficienza fisica, è stato convocato per gli accertamenti relativi all’idoneità psico-fisica;
c) all’esito della visita medica di primo accertamento, svoltasi il 20-21 gennaio 2022, la competente Sottocommissione lo ha giudicato non idoneo al servizio, con la seguente motivazione: «trombocitosi persistente e significativa di cui al Titolo IV, lettera a), n. 38 dell’allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016». In tale sede, gli esami ematologici hanno evidenziato valori piastrinici pari a 636 K/µL (20 gennaio 2022) e 704 K/µL (21 gennaio 2022), a fronte di un range di riferimento compreso tra 150 e 400 K/µL;
d) Il candidato ha presentato istanza di visita medica di revisione ai sensi dell’art. 13, comma 6, del bando di concorso, corredandola di documentazione sanitaria proveniente dal Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano in Campania (ASL NA2 Nord), che attestava la presenza di « piastrinosi di grado lieve in fase di risoluzione, relativa a patologia emorroidaria », senza controindicazioni all’attività lavorativa;
e) la Sottocommissione per la visita medica di revisione, in data 28 febbraio 2022, ha quindi sottoposto il candidato a un ulteriore esame ematologico, all’esito del quale ha confermato il giudizio di non idoneità con la medesima motivazione, avendo rilevato un valore piastrinico pari a 549 K/µL;
f) con determinazione del Comandante generale n. 83361 del 21 marzo 2022 è stata infine approvata la graduatoria finale di merito del concorso, nella quale il candidato non è risultato incluso.
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, l’interessato ha contestato il giudizio di non idoneità e, con successivi motivi aggiunti, ha impugnato la graduatoria finale.
4. Con ordinanza n. 7575 del 9 giugno 2022, il Tribunale adito ha disposto una verificazione, affidata al Dipartimento militare di medicina legale di Roma, diretta ad accertare la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalle Sottocommissioni.
4.1. All’esito degli accertamenti svolti il 22 settembre 2022, l’organo verificatore – con verbale n. 3252/22 del 24 ottobre 2022 – ha formulato la seguente diagnosi: « non constatata trombocitosi in soggetto con milza nei limiti fisiologici dimensionali in atto », esprimendo giudizio di idoneità.
5. La sentenza appellata, resa dal T.a.r. Lazio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ritenendo che le risultanze della verificazione – non contestate dall’Amministrazione – asseverassero la fondatezza delle censure.
6. Ha interposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze, articolando un unico motivo di gravame, per « violazione e falsa applicazione del d.m. n. 155/2000, del d.m. n. 197/2014 e del decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772/16 del 25 febbraio 2016 – erronea valutazione degli atti di causa – invasione della sfera discrezionale dell’Amministrazione ».
7. L’appellato si è costituito, per resistere all’appello, con memoria del 29 gennaio 2023.
8. Nel corso del giudizio:
a) parte appellata ha depositato memoria difensiva in data 8 giugno 2023, argomentando per il rigetto del gravame;
b) con ordinanza n. 2413 del 14 giugno 2023, la Sezione ha respinto la domanda cautelare dell’Amministrazione, sul rilievo dell’assenza di periculum in mora ;
c) da ultimo, l’interessato ha prodotto documentazione attestante l’intervenuto arruolamento nel Corpo, a far data dal 14 luglio 2023 e sino all’attualità, nonché un recente referto ematologico attestante valori piastrinici rientranti nei limiti di normalità.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
10. L’Amministrazione appellante censura la sentenza impugnata per aver attribuito rilievo dirimente alle risultanze della verificazione disposta in corso di causa, violando il principio di irripetibilità degli accertamenti sanitari concorsuali ed esorbitando dai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica delle commissioni mediche. Secondo la prospettazione dell’appello, il giudice di primo grado avrebbe sovrapposto la valutazione dell’organo verificatore a quella delle Sottocommissioni di reclutamento, senza previamente accertare che il giudizio concorsuale fosse frutto di travisamento o risultasse comunque inattendibile sotto il profilo metodologico, e senza considerare che la trombocitosi era stata accertata in tre distinte rilevazioni ematologiche (20 e 21 gennaio 2022 e 28 febbraio 2022) e confermata dalle certificazioni prodotte dallo stesso candidato.
11. L’appellato, di contro, richiama gli esiti della verificazione, non specificamente contestati dall’Amministrazione, e valorizza la possibilità di ricorrere a tale mezzo istruttorio al fine di operare un vaglio della correttezza e dell’attendibilità del procedimento diagnostico svolto in sede concorsuale (cfr., in particolare, il precedente Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1181, reso in fattispecie analoga). Evidenzia, inoltre, che nelle more del giudizio egli è risultato vincitore del concorso per il reclutamento di 2275 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, avendo superato integralmente i relativi accertamenti psico-fisici e attitudinali, circostanza che confermerebbe la natura transitoria dell’alterazione ematologica riscontrata in occasione del precedente concorso.
12. L’appello non è fondato.
13. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti al reclutamento nella Guardia di Finanza è disciplinato dal decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 17 maggio 2000, contenente un elenco delle « imperfezioni ed infermità » che sono causa di non idoneità al servizio.
13.1 Detto elenco – aggiornato, da ultimo, dal d.m. n. 197 del 16 dicembre 2014) – include, al punto IV («Ematologia»), lettera A), « le malattie del sangue e degli organi emopoietici ».
13.2. L’art. 3, comma 4, del d.m. n. 155/2000 demanda, inoltre, ad un decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di finanza l’adozione di direttive tecniche « riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario ».
13.3. Tali direttive sono oggi contenute nel decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale, ove si precisa – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che, tra le cause di non idoneità riconducibili al punto IV, lettera A), rientrano, al n. 38, « le alterazioni significative e persistenti della crasi ematica, anche in assenza di splenomegalia ».
14. Ciò premesso in punto di disciplina applicabile alla fattispecie, occorre altresì ribadire il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui gli accertamenti sanitari svolti nell’ambito delle procedure di reclutamento nelle Forze armate e di polizia hanno carattere tendenzialmente irripetibile. L’idoneità psico-fisica del candidato deve quindi essere valutata con esclusivo riferimento alle condizioni cliniche esistenti al momento della visita ( tempus regit actum ), sia per ragioni di par condicio competitorum , sia in considerazione della naturale mutabilità delle condizioni fisiologiche degli individui ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 79; id., 17 novembre 2022, n. 10122; sez. IV, 11 giugno 2021, n. 4518).
14.1. Ne consegue che le risultanze di accertamenti svolti in epoca successiva non valgono, in linea di principio, a inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione sanitaria, e che la verificazione eventualmente disposta in sede giurisdizionale non può tradursi in una nuova e sostitutiva valutazione di idoneità, ma deve limitarsi a vagliare la correttezza del procedimento diagnostico e la coerenza della valutazione medico-legale espressa in sede concorsuale rispetto alla cornice normativa e regolamentare di riferimento.
15. I suddetti punti fermi, che il Collegio condivide e intende ribadire, devono essere applicati anche al caso di specie, pur con gli adattamenti imposti dalla peculiare struttura della causa di esclusione che qui rileva. La condizione patologica riscontrata dall’Amministrazione – di cui al già citato punto IV, lettera A), n. 38 delle direttive tecniche applicative del d.m. n. 155/2000 – non è infatti integrata da una qualsiasi alterazione della crasi ematica, ma richiede espressamente che essa sia al contempo « significativa » e « persistente ».
15.1. Essa implica, dunque, non il mero riscontro di un dato obiettivo, ma la sua qualificazione alla luce di due parametri valutativi, connotati da un margine di discrezionalità tecnica.
16. Quanto alla significatività dell’alterazione, non vi è ragione di discostarsi dalla valutazione operata dalle Sottocommissioni concorsuali.
16.1. I valori piastrinici riscontrati in sede di primo accertamento (636 K/µL il 20 gennaio 2022 e 704 K/µL il 21 gennaio 2022) eccedevano il limite superiore del range fisiologico (400 K/µL) in misura rilevante, pari, rispettivamente, al 59% e al 76%. Anche il valore rilevato in sede di visita di revisione (549 K/µL il 28 febbraio 2022) superava detto limite del 37%.
16.2. A fronte di tali scostamenti, la qualificazione dell’alterazione come « significativa » non risulta affetta da manifesta irragionevolezza, e si colloca nell’ambito della discrezionalità tecnica non sindacabile in via sostitutiva dal giudice amministrativo.
17. Diversa è la conclusione in ordine al requisito della persistenza .
17.1. La qualificazione dell’alterazione come « persistente » implica, in particolare, che la condizione patologica, pur se non irreversibile, presenti quantomeno un carattere di continuità e stabilità nel tempo e non sia, invece, meramente occasionale o transitoria. Il requisito impone, dunque, una valutazione di carattere prognostico, diretta a verificare che l’anomalia ematologica non sia destinata a risolversi spontaneamente entro un arco temporale ragionevole.
17.2. I dati acquisiti agli atti del giudizio – sia quelli rilevati in sede concorsuale, sia quelli risultanti dalla documentazione medica prodotta dal candidato – evidenziano, in ordine cronologico, il seguente andamento dei valori piastrinici: 636 K/µL (20 gennaio 2022, primo accertamento), 704 K/µL (21 gennaio 2022, primo accertamento), 618 K/µL (26 gennaio 2022, esame privato), 538 K/µL (17 febbraio 2022, esame privato), 517 K/µL (26 febbraio 2022, esame privato), 549 K/µL (28 febbraio 2022, visita di revisione), 424 K/µL (14 aprile 2022, esame privato), 406 K/µL (29 aprile 2022, esame privato). La serie, pur con qualche fisiologica oscillazione, descrive un andamento complessivamente orientato verso la riduzione, con valori che dal picco di 704 K/µL sono pienamente rientrati, nel giro di tre mesi, all’interno di un range di normalità.
17.3. La visita di revisione del 28 febbraio 2022 in particolare, documentava una sensibile riduzione del parametro ematologico rispetto al primo accertamento, con uno scostamento dal limite superiore sceso dal 76% al 37% nell’arco di poco più di un mese. Anche la documentazione medica prodotta in tale sede dal candidato (certificazione della ASL NA2 Nord del 28 gennaio 2022) attestava una « piastrinosi di grado lieve in fase di risoluzione», lasciando quindi ragionevolmente intendere che l’alterazione ematologica fosse destinata a un positivo e rapido riassorbimento, e non già espressiva di una condizione stabilmente persistente.
17.4. Già in fase concorsuale, pertanto, erano emersi elementi idonei a far dubitare della natura « persistente » dell’alterazione piastrinica riscontrata.
18. La transitorietà della condizione ha trovato definitiva conferma nelle successive risultanze processuali, emerse a seguito dell’iniziativa assunta dal primo Giudice assunta con l’ordinanza collegiale del 8 giugno 2022.
18.1. La verificazione eseguita dal Dipartimento militare di medicina legale ha accertato l’insussistenza della trombocitosi e la piena normalità della crasi ematica del candidato, essendo stato riscontrato – come risulta dal referto ematologico del 22 settembre 2022 – un valore piastrinico pari a 375 K/µL, pienamente rientrante nel range fisiologico.
18.2. Pur trattandosi di un accertamento effettuato a distanza di circa sette mesi dalla valutazione espressa in sede concorsuale – e che, pertanto, isolatamente considerato, non potrebbe valere a invalidarne gli esiti – il Collegio (come già, all’evidenza, il primo Giudice) ritiene che il risultato della verificazione possa assumere rilievo quale elemento di riscontro obiettivo, idoneo a corroborare la natura transitoria dell’alterazione ematologica. In tale prospettiva, la verificazione – peraltro non specificamente contestata nei suoi esiti – non si traduce in una nuova e sostitutiva valutazione dell’idoneità psico-fisica del candidato, ma consente piuttosto di apprezzare ex post la non attendibilità dell’interpretazione dei dati clinici operata in sede concorsuale.
18.3. La conclusione, peraltro, risulta ulteriormente avvalorata dagli esiti delle analisi ematologiche da ultimo depositati in sede di appello, che evidenziano un valore piastrinico (pari a 361 K/µL) rimasto, anche allo stato attuale, entro l’intervallo di normalità.
18.4. A ciò si aggiunga che l’appellato è stato immesso in servizio il 14 luglio 2023 e da quasi tre anni svolge continuativamente la propria attività lavorativa nella Guardia di Finanza, senza che siano emersi elementi idonei a far dubitare della sua idoneità psico-fisica (non allegati dall’Amministrazione).
19. In definitiva, il principio dell’irripetibilità delle valutazioni concorsuali sull’idoneità psicofisica del candidato – necessariamente svolte hic et nunc sulla base dei dati disponibili al momento della visita – indiscusso e ineludibile con riguardo ad alterazioni ontologicamente misurabili in un dato istante, può entrare in tensione ove riferito a condizioni patologiche il cui accertamento non può prescindere da una dimensione temporale.
19.1. Laddove, in particolare, il contenuto della norma tecnica richiede che l’alterazione sia « persistente », essa impone all’organo medico di formulare un apprezzamento discrezionale del parametro ematologico, non limitato al valore rilevato in un singolo prelievo, ma esteso ad una valutazione prognostica della sua stabilità nel tempo.
19.2. Nel caso di specie, tale valutazione prognostica si è rivelata, tanto alla luce dei dati clinici disponibili in sede concorsuale, quanto di quelli acquisiti nel corso del giudizio, obiettivamente erronea, con conseguente ammissibilità del sindacato giurisdizionale.
19.3. Tale erroneità è stata, peraltro, acclarata sulla scorta di una verificazione affidata ad un organismo pubblico di indubitabile competenza (il Centro militare di Medicina legale di Roma-Cecchignola), i cui esiti non sono stati specificamente contestati dall’Amministrazione appellante.
20. Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
21. Le particolarità della vicenda, complessa tanto da indurre il primo Giudice a disporre incombenti istruttori, giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI RM, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
LU EM RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU EM RI | BI RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.