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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
STRANIERI FABIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/10/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso che ha riconosciuto in data 25/09/2024 CP_1 la malattia professionale “tendinopatia” nella misura del 3%, e ha escluso il nesso causale per la patologia “ernia del disco”, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale delle proprie malattie e del diritto ad un indennizzo o rendita pari al 10% per tendinopatia e 12% per ernia del disco, per un totale complessivo pari al 22% con la condanna dell' alla corresponsione del dovuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 rappresentando che l'istituto in seguito a visita collegiale ha riconosciuto la eziologia delle due malattie professionali con valutazione complessiva del 12%, di cui 10% per ernia e 3% per tendinopatia. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente con condanna di alle spese di lite, con compensazione. CP_1 CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia riconosciuto la natura professionale delle patologie CP_1 denunciate, va dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha riconosciuto la CP_1 malattia professionale in data 16.01.2025, solo dopo l'introduzione del presente giudizio avvenuta in data 09/10/2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09.10.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
2 Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
STRANIERI FABIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/10/2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso che ha riconosciuto in data 25/09/2024 CP_1 la malattia professionale “tendinopatia” nella misura del 3%, e ha escluso il nesso causale per la patologia “ernia del disco”, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale delle proprie malattie e del diritto ad un indennizzo o rendita pari al 10% per tendinopatia e 12% per ernia del disco, per un totale complessivo pari al 22% con la condanna dell' alla corresponsione del dovuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 rappresentando che l'istituto in seguito a visita collegiale ha riconosciuto la eziologia delle due malattie professionali con valutazione complessiva del 12%, di cui 10% per ernia e 3% per tendinopatia. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente con condanna di alle spese di lite, con compensazione. CP_1 CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia riconosciuto la natura professionale delle patologie CP_1 denunciate, va dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha riconosciuto la CP_1 malattia professionale in data 16.01.2025, solo dopo l'introduzione del presente giudizio avvenuta in data 09/10/2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09.10.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
2697,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
2 Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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