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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 269/2023 vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato, in Parte_1 C.F._1
Santa Maria del Cedro (CS), Contrada Santoro n. 9 presso lo studio dell'avv. Rosita
Bellusci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello.
-appellante-
E
C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Piazza Eugenio Cenisio n. 12. CP_1
-appellato contumace-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Trento, Via Adriano Olivetti n. 7.
-appellato contumace-
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 236/2022 del 09.07.2022, depositata in data 13.07.2022, il Giudice di
Pace di Belvedere Marittimo, in relazione al procedimento iscritto al n. 38/2022
R.G.A.C., così disponeva: “Definitivamente decidendo, rigetta la domanda proposta da
e conferma l'avviso di accertamento n.1078045210163886, Parte_1
emesso dalla società il 28.10.2021; condanna la parte opponente alla Controparte_2
rifusione delle competenze di lite sostenute nei confronti delle parti opposte che liquida, in favore di ciascuna parte, nella somma di € 134,00 per compenso professionale, oltre rimb.for. Iva e c.p.a. come per legge.”
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa di . Parte_1
1. Sull'atto di appello.
L'appello merita accoglimento
La parte appellante deduce in primo luogo la violazione ed erronea interpretazione di legge. La parte appellante deduce che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze del ricorrente/appellante laddove ha ritenuto che “si osserva che il credito del comune per l'erogazione di acqua ad uso domestico nei confronti del singolo, trova titolo negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto” ed inoltre che la sentenza in oggetto risulta essere viziata nella parte in cui afferma "Pertanto, si deve ritenere che fra le parti si sia stipulato un contratto per facta concludentia".
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Infatti, il non ha fornito l'onere probatorio richiesto dalla legge Controparte_1
provando l'esistenza del contratto di somministrazione, né tantomeno esso poteva essere ritenuto stipulato per facta concludentia, per come invece sostenuto dal Giudice di prime pagina 2 di 6 cure. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i contratti stipulati iure privatorum dalla P.A., per il principio formalistico, richiedono la forma scritta ad substantiam. La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, e pertanto nei confronti della stessa P.A. non rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni.
La Suprema Corte di Cassazione civile con la recente sentenza n. 1730 del 27/01/2021 afferma che in materia di fornitura idrica, il contratto con un ente pubblico richiede la forma scritta a pena di nullità e quindi, richiede un accordo scritto relativo alla determinazione del corrispettivo. In senso conforme, altresì: “Il contratto di somministrazione idrica, proprio per la necessità di negoziazione con il singolo utente, ed in base alle sue particolari esigenze, deve rivestire forma scritta ad substantiam quando il somministrante sia un ente pubblico, come nella specie, pena la nullità”
(Cass. sentenza n. 20648/2018).
La necessità della forma scritta è ribadita dalla giurisprudenza di legittimità quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A. e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto rendendolo agevolmente controllabile pure in punto di necessaria copertura finanziaria.
Da ciò ne deriva che, agendo il in assenza di contratto, devono essere dichiarate CP_1
non dovute le somme richieste.
In relazione alla seconda doglianza di violazione del principio di trasparenza e di correttezza del con relativo risarcimento per la lesione del diritto. Controparte_1
La doglianza non merita accoglimento.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto del materiale probatorio depositato in atti, deve ritenersi che la parte appellante non ha debitamente dimostrato la lamentata lesione.
pagina 3 di 6 Pertanto, la parte non ha, in ossequio al riparto dell'onere probatorio gravante, rispettivamente, sulle parti, allegato quei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda;
cosicché, priva di fondamento appare la domanda di risarcimento danni spiegata da parte appellante nei confronti degli enti convenuti, atteso che non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta lesione.
A tal proposito, uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è, infatti, rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".
Ne discende, quindi, che, nel caso di specie, anche tenuto conto della documentazione acquisita in atti, la doglianza formulata non può trovare accoglimento, stante, come detto, la mancata specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quanto sinora osservato rende ultronea la delibazione delle ulteriori censure prospettate dall'appellante al fine di contestare la fondatezza delle avverse pretese creditorie, in quanto assorbite.
Pertanto, la domanda va accolta con conseguente riforma della sentenza appellata e annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
2. Sulle spese di lite.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento al primo grado, secondo i valori medi di riferimento dei parametri di cui al decreto pagina 4 di 6 ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria;
mentre, per quanto attiene al presente grado di appello, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di difesa segue i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto
2022, n. 147, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività̀ prestata, della natura della controversia, nonché́ delle complessità̀ delle questioni di fatto e di diritto trattate. È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà̀ da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n.
17059 del 3.8.2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n. 236/2022 del 09.07.2022, depositata in data
13.07.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Belvedere nell'ambito del giudizio iscritto al n. 38/2022 R.G., accoglie l'opposizione proposta da
e annulla l'avviso di accertamento numero Parte_1
n.1078045210166876 del 20.11.2021 notificato dalla in Controparte_2
qualità di agente di riscossione del Controparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e il in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_3
refusione in favore di delle spese di lite, liquidate Parte_1
nella complessiva somma di € 791,50, di cui € 265,00 per i compensi relativi al primo grado di giudizio, ed € 526,50 per il presente grado di
pagina 5 di 6 giudizio (di cui € 462,00 per onorari di difesa ed € 64,50 per esborsi), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola, 25.02.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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