CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5796 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3895/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio di Gioia (C.F.:
), presso il cui studio, in Napoli, al C.F._2
Centro Direzionale, Is. F12, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Corvino
(C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._3
alla Via R. Bracco, n. 45, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso
1 la sentenza n. 6182/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 29.09.2020 e notificata il 07.10.2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 06.11.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Napoli, adito dalla odierna Banca appellata, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il al pagamento Pt_1
della complessiva somma di € 9.253,75, quale saldo debitore del C/C n. 474 (per € 8.163,13) e del C/C n. 687
(per ulteriori € 1.090,00).
2. Il Tribunale, dopo aver dato atto delle eccezioni sollevate da parte convenuta (usura, capitalizzazione infrannuale,
c.m.s.), in applicazione dei principi in ordine al riparto dell'onere probatorio, di cui alle SS. UU. n. 13533/2001, ha accolto la domanda attorea, ritenendo sufficientemente documentato il reclamato credito, mercé la produzione in giudizio degli estratti conto integrali, oltre che della originaria contrattualistica.
3. Con il gravame, l'appellante, dopo aver lamentato erroneo rigetto della invocata ctu e dell'ordine di esibizione (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 210 c.p.c.), insiste nelle originarie eccezioni, vale a dire usura, capitalizzazione infrannuale e c.m.s.
3.1. Ha resistito la appellata. Vinte le spese del CP_1
grado.
3.2. All'esito dell'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata
2 introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Con sentenza non definitiva n. 1039/2025, la Corte, ritenuta fondata la censura inerente alla capitalizzazione infrannuale degli interessi e quella inerente alla c.m.s., ha parzialmente accolto il gravame, sottoponendo alle parti, con contestuale ordinanza, proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva: “a) ricalcolo, in contraddittorio, dei saldi di C/C dedotti in lite, epurati dagli effetti delle clausole dichiarate nulle con la sentenza parziale;
b) compensazione integrale inter partes delle spese del doppio grado di giudizio;
c) obbligo di restituzione, da parte dell'appellata, delle somme eccedenti gli importi risultanti all'esito del ricalcolo, se e nella misura in cui siano state già corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado”.
5. All'udienza del 29.10.2025 non sono comparse le parti costituite e la Corte ha rinviato al 05.11.2025, quando si è dovuta registrare, nuovamente, l'assenza delle parti.
6. Le parti costituite non sono comparse per due udienze successive, malgrado le rituali comunicazioni degli avvisi di cancelleria.
Trattandosi di giudizio instaurato in primo grado nel 2015, trova applicazione il testo dell'art. 181 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 309 c.p.c.), per cui, a seguito della mancata comparizione, il giudizio va dichiarato estinto.
Va solo osservato che, ai fini della pronuncia di estinzione, va adottata la forma della sentenza, ai sensi dell'art. 307, u.
3 c., c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
7. Nulla per le spese del presente grado ex art. 310 c.p.c.
8. Peraltro, mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha escluso, nell'ipotesi di estinzione del giudizio di impugnazione, che la parte proponente il gravame sia tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato, poiché il tenore di una simile pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità del gravame, esclude — stante la sua natura di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 nel caso di dichiarazione di estinzione del giudizio (Cass. n. 19560/15).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 06.11.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 6182/2020 del G.U. Tribunale
[...]
di Napoli, così provvede:
− dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
− nulla per le spese del presente grado.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del
12.11.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese
4