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20 maggio 2023
20 maggio 2023
Art. 2. Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all' articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purche' vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita' della prestazione richiesta.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 2230 del codice civile :
«Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica», e' pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purche' vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita' della prestazione richiesta.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 2230 del codice civile :
«Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica», e' pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.
Commentari • 9
- 1. Equo compenso: non si applica alle convenzioni tra Avvocati e PatronatiAccesso limitatoSara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2025 · 7.521429
Giurisprudenza • 46
- 1. Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4593Provvedimento: […] CP_1 devono trovare accoglimento: sotto l'aspetto soggettivo l'art. 2 delle legge 49/2023 prevede quale ambito di applicazione “i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, […]Leggi di più...
- condizione contrattuale·
- prestazione d'opera professionale·
- inapplicabilità legge 49/2023·
- equo compenso·
- parere di congruità·
- art. 2697 c.c.·
- gratuità delle prestazioni·
- legge 49/2023·
- onere della prova