Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 21 aprile 2020
Sentenza 16 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 01053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01356/2019 REG.RIC.
N. 00246/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2019, proposto da
Terrazza Val D'Orcia s.r.l.s. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Pomponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: MA GO, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2020, proposto da
Terrazza Val D'Orcia s.r.l.s. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Pomponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: MA GO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 1356 del 2019:
- dell'ordinanza n. 2/2019 del 1° agosto 2019 del Responsabile dell’Area Attività Produttive – Servizio SUAP dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, recante ordine di chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande condotto dalla società ricorrente;
- della diffida ex art. 115 L.R. 62/2018 ad adempiere al contenuto dell’Ordinanza n. 2/2019 del Responsabile dell’Area Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, datata 5.10.2019 e notificata in data 7.10.2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
B) quanto al ricorso n. 246 del 2020:
- della Nota dell’Ufficio SUAP prot. AOOUDCVS - 0029453 del 17.12.2019, con cui l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha riscontrato l’istanza ex art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990, presentata dalla società ricorrente ed acquisita al prot. n. 18221 del 02.08.2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
- nonché per la condanna ex art. 34, co. 1 lett. c) c.p.a., all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dall’art. 19, comma 4, L. 241/1990.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Vengono in decisione i ricorsi r.g.n. 1356/2019 e 246/2020.
2) Alla base di entrambi i ricorsi vi sono i seguenti fatti.
3) La ditta ricorrente, in data 13.3.2015, stipulava, in qualità di conduttrice, con la Sig.ra GO (anche quale titolare dell’omonima impresa individuale), una scrittura privata denominata “contratto di affitto di azienda” ed avente ad oggetto il godimento dei locali ubicati in Pienza, via S. Caterina n. 1/3.
4) In data 08.04.2019 la suddetta locatrice presentava all’ufficio SUAP dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese una SCIA di subingresso per reintestazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata in Pienza (SI), Via S. Caterina nn. 1/3, dichiarando che il contratto di affitto di azienda stipulato il 13 marzo 2015 con la ditta ricorrente, “Terrazza Val d’Orcia” S.r.l.s. unipersonale, era cessato per effetto di disdetta intimata al conduttore in data 13 febbraio 2018.
5) Contestualmente alla reintestazione, l’ormai ex-locatrice comunicava all’Amministrazione la sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 86, comma 1, L.R. n. 62/2018.
6) In data 15.04.2019, l’ex-locatrice segnalava all’Unione dei Comuni e al Comune di Pienza che nei locali posti in Pienza, Via S. Caterina nn. 1/3, veniva svolta un’attività asseritamente abusiva di somministrazione di alimenti e bevande da parte della ditta ricorrente.
7) L’Ufficio SUAP, con nota datata 02.05.2019, chiedeva alla ditta ricorrente chiarimenti in ordine alla sussistenza del titolo giuridico per la conduzione dell’azienda.
8) Nonostante i chiarimenti forniti dalla ricorrente, l’Ufficio SUAP, con nota trasmessa via pec il 22.6.2019, contestava alla ricorrente l’abusivo esercizio dell’attività di somministrazione, con conseguente comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
9) Nell’ambito del predetto procedimento, la ricorrente depositava una memoria procedimentale in cui, oltre a contestare la regolarità della SCIA per reintestazione, rendeva noto che in ordine alla validità della disdetta intimata dalla locatrice pendeva controversia dinanzi al collegio arbitrale.
10) Il procedimento dava tuttavia luogo al verbale del Corpo di Polizia Municipale n. 16/2019 del 20.07.2019, recante contestazione della violazione prevista dall’art. 114, comma 1, della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 ai fini della irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
11) Con istanza trasmessa via pec in data 1.8.2019, la società ricorrente sollecitava l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese a verificare, ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990, la legittimità della SCIA depositata dalla ex-locatrice in data 08.04.2019, segnalando a tal fine talune difformità della dichiarazione certificata rispetto a quanto previsto dall’art. 90 della L.R. 62/2018.
12) Alla suddetta istanza l’Amministrazione non dava risposta, cosicché la ricorrente introduceva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., r.g.n. T.A.R. Toscana 1152/2019.
13) Il 1° agosto 2019, l’Unione dei Comuni notificava alla ricorrente l’ordinanza n. 2/2019, recante ordine di chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande condotto dalla società ricorrente.
14) Con diffida ex art. 115, L.R. 62/2018, notificata in data 7.10.2019, l’Unione dei Comuni intimava alla società ricorrente l’ottemperanza all’Ordinanza n. 2/2019, preannunciando l’esecuzione coattiva del provvedimento.
15) Con sentenza n. 1608/2019 del 26.11.2019, questo T.A.R. si pronunciava sul ricorso r.g.n. 1152/2019 e ordinava all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese di provvedere sull’istanza ex art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990, nel termine di 30 giorni.
16) Con Nota prot. AOOUDCVS - 0029453 del 17.12.2019, l’Ufficio SUAP riscontrava l’istanza ex art. 19, co. 6-ter, L. 241/1990, presentata dalla ricorrente il 1° agosto 2019, confermando la validità e l’efficacia della SCIA per reintestazione depositata dalla ex-locatrice.
17) Quindi, parte ricorrente:
- a) col il ricorso r.g.n. 1356/2019, impugna l’ordinanza n. 2/2019 (di chiusura dell’esercizio di somministrazione) e il successivo atto di diffida;
- b) col ricorso r.g.n. 246/2020, impugna la nota prot. n. 29453 del 17 dicembre 2019, con cui il SUAP ha ritenuto regolare la SCIA per reintestazione presentata dalla ex-locatrice.
18) Con unico motivo di ricorso nel gravame r.g.n. 1356/2019 si deduce che:
- a) è stato violato l’art. 114 L.R. n. 62/2018 (che prevede l’irrogazione delle sanzioni per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo), in quanto la presentazione di una SCIA per reintestazione non può provocare l’automatica caducazione del titolo autorizzatorio in capo al precedente gestore, rendendo per ciò solo abusiva l’attività esercitata dalla ditta ricorrente;
- b) l’Amministrazione assume l’abusività dell’attività esercitata dalla ricorrente senza aver mai dichiarato la decadenza del titolo autorizzatorio a suo tempo formatosi in capo alla ditta ricorrente;
- c) è stato altresì violato l’art. 90, comma 1, L.R. n. 62/2018 (secondo cui “ Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale” ), in quanto nel caso di specie non si è verificato un effettivo trasferimento della gestione (alla quale avrebbe dovuto seguire anche la reintestazione della licenza alla controintressata), com’è comprovato dal fatto che la ex-locatrice ha contestualmente comunicato la sospensione dell’attività;
- d) in ogni caso, anche laddove si ritenesse che la legittimazione all’esercizio dell’attività di somministrazione si fondi sulla disponibilità giuridica dell’immobile, l’attivazione della procedura arbitrale – circostanza resa nota all’Unione dei Comuni nel corso del procedimento sanzionatorio – ha reso controverso il diritto della controinteressata alla restituzione dei locali.
19) Col primo motivo di ricorso nel gravame r.g.n. 246/2020 si deduce che:
- a) la ricorrente, nell’istanza trasmessa all’Amministrazione in data 1° agosto 2019, evidenziava come la SCIA presentata dalla ex-locatrice contenesse unicamente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.Lgs. n. 59/2010, ma non riportasse le dichiarazioni di impegno relative al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi richieste dall’art. 90, comma 5, della L.R. 62/2018 (secondo cui “ Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'articolo 3, comma 1” );
- b) l’Ufficio SUAP, nell’impugnato provvedimento, dà atto di aver esaminato la SCIA della ex-locatrice soltanto per quanto riguarda la conformità alla modulistica regionale ed interna all’Ente, omettendo però di verificare la fondatezza del principale motivo di invalidità/inefficacia della segnalazione dedotto dalla società ricorrente, ovvero la mancanza della dichiarazione di impegno al mantenimento dei livelli occupazionali prevista dall’art. 90, comma 5, della L.R. 62/2018;
- c) in mancanza della suddetta dichiarazione, l’effetto giuridico abilitante della SCIA non può prodursi e, comunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il proprio potere inibitorio;
- d) ricorrerebbero poi in ogni caso i presupposti dell’autotutela;
- e) quindi l’atto impugnato, avendo nella sostanza rigettato la richiesta di inibitoria della SCIA confermandone l’efficacia, è illegittimo per non aver rilevato l’irregolarità della SCIA.
20) Col secondo motivo di ricorso nel gravame r.g.n. 246/2020 si deduce che:
- a) i locali concessi in godimento alla ditta ricorrente in forza del contratto del 13.3.2015 sono identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Pienza al foglio 56, particella 25, subalterni 3 e 7;
- b) nella SCIA per subingresso, invece, la ex-locatrice dichiara che eserciterà l’attività nel subalterno 1 della particella 25 (cfr. doc. 2, p. 15, sezione “identificazione catastale”), ovvero in un locale che non è compreso nel contratto la cui (asserita) risoluzione legittimerebbe la controinteressata a reintestarsi l’attività;
- c) anche su tali aspetti, l’attività di verifica dell’Unione dei Comuni è stata carente.
21) All’udienza pubblica del 7 novembre 2023, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
22) Ritiene preliminarmente il Collegio di riunire i ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva.
23) Nel merito, si osserva quanto segue.
24) Il contratto di affitto di azienda del 13 marzo 2015 aveva chiaramente ad oggetto la conduzione “ di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di impresa commerciale nel settore della ristorazione e più precisamente l’azienda corrente in Pienza (SI), Viale Santa Caterina n. 1/3 avente per oggetto l’attività di ristorante, esercitata giusta l’autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico di Attività Produttive Amiata Val d’Orcia di Abbadia San Salvatore in accoglimento della domanda unica protocollo numero 3329/2015 del 02 marzo 2015 ” (v. art. 1 del contratto).
25) Quindi è piuttosto evidente che tale contratto costituiva il titolo civilistico della ditta ricorrente per lo svolgimento dell’attività di ristorazione.
26) Una volta che la locatrice ha esercitato il diritto di recesso, come previsto per entrambe le parti dall’art. 7 del contratto (v. raccomandata AR del 13 febbraio 2018, pervenuta alla ricorrente in data 9 marzo 2018, in allegato alla SCIA della ex-locatrice, doc. 2 di entrambi i ricorsi), il suddetto titolo è venuto meno per la ditta ricorrente.
27) Conseguentemente, la ex-locatrice poteva reintestarsi l’attività di ristorazione (come in effetti è avvenuto tramite la SCIA presentata), in quanto naturale conseguenza dell’esaurimento del contratto del 2015.
28) Non rileva in questa sede verificare se l’esercizio del diritto di recesso configurasse un nuovo trasferimento della gestione dell’azienda (come tale suscettibile di rientrare nell’applicazione dell’art. 90 L.R. n. 62/2018), considerato che la ex-locatrice ha contestualmente comunicato la sospensione dell’attività.
29) Va da sé che, essendo venuto meno il contratto del 2015 ed essendosi conseguentemente verificata la reintestazione dell’attività alla ex-locatrice, la ditta ricorrente non aveva più titolo per lo svolgimento dell’attività di ristorazione.
30) Ne consegue che:
- a) l’ordinanza n. 2/2019 e gli atti ad essa successivi sono legittimi;
- b) anche la nota prot. n. 29453 del 17 dicembre 2019 (con cui è stata confermata la regolarità della SCIA della ex-locatrice) è legittima.
31) Alla luce di tutto quanto sopra osservato, vanno respinti entrambi i ricorsi.
32) Nulla si dispone sulle spese di lite, considerato che i soggetti evocati in giudizio non si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO