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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 2216/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Raffaele Reale;
ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità. In ossequio al disposto di cui alla L. 297/1982, il ricorrente presentava all la domanda di pagamento del tfr a carico del Fondo di CP_1
Garanzia.
Con provvedimento del 13.12.2022 l rigettava la domanda con la CP_1 seguente motivazione: “NON SUSSISTE UN VALIDO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL
CREDITO DI LAVORO VANTATO”.
L'ex datore di lavoro del ricorrente è stato dichiarato fallito e ha insinuato il proprio credito, tuttavia, ai sensi dall'art. 102 Pt_1
L.F. non si è proceduto all'accertamento dello stato passivo e il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo (doc. 8 ricorrente).
Dunque, parte ricorrente depositava ed otteneva dal Tribunale del
Lavoro di Bari, ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso che veniva notificato al sig. , già amministratore, nonché liquidatore, Persona_1 della società fallita (doc.2 ricorrente); la successiva azione di pignoramento mobiliare si concludeva con un verbale negativo (docc. 4 e 13 ricorrente).
Contrariamente a quanto sostenuto dall nel caso di specie CP_1 sussistono i presupposti di legge per l'accesso al Fondo di garanzia: il fallimento del datore di lavoro si è chiuso con un provvedimento non espressamente contemplato dal comma 2 dell'art. 2 L. 297/82 e l'omesso accertamento dello stato passivo è dipeso dall'incapienza del debitore, qualsivoglia ulteriore azione giudiziaria nei confronti del debitore non avrebbe ragionevolmente portato ad alcun risultato utile, risolvendosi, anzi, in un ulteriore aggravio di costi per il creditore;
il lavoratore ha fatto tutto quanto in suo potere per recuperare il credito e deve quindi ritenersi assolto dall'onere di intraprendere l'esecuzione forzata nei confronti di un debitore la cui mancanza di garanzie patrimoniali può dirsi certamente conclamata. In linea di fatto è pacifico che il datore di lavoro è stato dichiarato fallito con sentenza n. 90/2021 (doc.6 ricorrente), che con decreto del 11.10.2021 il Tribunale di Bari ha disposto il non luogo a provvedere alla verifica dei crediti ex art.102 l.f..
Il lavoratore, che aveva regolarmente insinuato il proprio credito nel passivo del fallimento, ha presentato domanda di intervento del Fondo che è stata respinta dall per mancato accertamento del credito stante CP_1 la chiusura del fallimento ex art.102 l.f..
È poi pacifico che il lavoratore si è procurata un titolo per il credito reclamato e ha promosso l'azione esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis (docc.
3-4 e 13 ricorrente).
In merito alle disposizioni in esame la S.C. “… ha ripetutamente affermato (v. Cass. 29/5/2012, n.8529, che richiama Cass. 1/4/2011, n.
7585; Cass. 1/7/2010, n. 15662; Cass.19/1/2009, n. 1178, non massimata, e
Cass. 27/3/2007, n. 7466) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del
Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
L'espressione «non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942» va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo” (Cass.7924/2017; in termini da ultimo v.Cass.21734/2018; Cass.14020/2020).
In presenza di tali presupposti, ostativi alla realizzazione del credito in via concorsuale, il lavoratore può quindi conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia ove abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione individuale, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili del datore di lavoro.
Nel caso di tardiva insinuazione nel fallimento, sopravvenuta alla chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo, la
S.C. ha affermato competere al lavoratore l'accesso al Fondo laddove lo stesso promuova inutilmente l'azione esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis e dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali (Cass. 7877/2015).
Sempre in tema di tardiva insinuazione del credito nella procedura fallimentare, poi chiusa per incapienza dell'attivo, con la sentenza n.
11945/2007 la Cassazione ha ribadito l'esistenza di due distinte ipotesi di accesso al Fondo, vale a dire da un lato la necessità della verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo e dall'altro, nel caso previsto dal quinto comma dell'art. 2 cit, la necessità dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, purché risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, ribadendo che “la lavoratrice, essendosi trovata nell'impossibilità di ottenere la verifica del proprio credito mediante l'insinuazione al passivo, aveva l'onere di percorrere la strada dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, resa possibile dal fatto che questo, con la chiusura del fallimento, era tornato in bonis….. atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore, in tale parte non limitata dalla necessità di dare attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, richiedere un presupposto per l'attivazione della garanzia nei confronti dell'insolvenza o dell'insolvibilità del datore di lavoro (quale appunto la partecipazione ad una procedura esecutiva) tale da essere nella piena disponibilità del lavoratore interessato”
(Cass.n.11945/2007).
Tali principi sono dunque applicabili al caso di specie ove il credito insinuato dal lavoratore non è stato accertato nell'ambito della procedura fallimentare, poi chiusa per incapienza dell'attivo. Nel caso di specie è pacifico il lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo proprio sulla base delle buste paga da lui prodotte (doc.2 ricorrente) - e ha esperito azione esecutiva nei confronti del debitore tornato in bonis (docc. 4 e 13 ricorrente).
Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese in favore del ricorrente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1 diritto al pagamento a carico del Fondo di Garanzia dell del TFR nella CP_1 misura di € 16.264,24;
- condanna l alla corresponsione della predetta somma di € CP_1
16.264,24;
- condanna l al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida nella misura di € 1.300, oltre RSG, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile