Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438/2012, posta in decisione in data 29.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti. ROTONDI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO QUARTO ANGELO ( ), BANI MICHELA e SPEZIALE C.F._1
PIETRO ) VIA LUCIANO MANARA, N. 22 98100 MESSINA;
e con C.F._2
elezione di domicilio in via VIA LUCIANO MANARA 22 MESSINA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), nato a [...] in data [...] e C.F._3 Controparte_2
1
[...]
data 01/01/1966, con il patrocinio dell'Avv. VALGUARNERA FABIO e con elezione di domicilio in via VIA G. P. BERTOLINO, N. 2 90139 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 39/2008, emesso Parte_1
nei suoi confronti su ricorso di e (quali soci unici CP_1 Controparte_4
della disciolta società per il pagamento della somma di € Controparte_1
193.094,31 a titolo di saldo della indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c.; allo scopo, conveniva in giudizio i predetti avanti al Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, esponendo: di avere conferito mandato di agenzia commerciale nel febbraio 1990 alla la quale in esecuzione Controparte_1
dello stesso svolgeva la propria attività nell'ambito del Comune di Bagheria;
che la società agente aveva il potere di incassare direttamente dai clienti le somme relative alle vendite, con obbligo di rimettere gli incassi;
che riconosceva alla una CP_1
provvigione aggiuntiva pari al 5% delle somme incassate;
che con lettera del
18.5.2006 comunicava alla società la propria volontà di recedere dal rapporto di agenzia, concedendo il formale periodo di preavviso;
che con lettera del 26.9.2006 comunicava che il rapporto sarebbe cessato il 26.11.2006; che con lettera del
6.12.2006 contestava alla società la mancata remissione della somma di € 11.297,93 relativa agli incassi effettuati dal negozio nel novembre 2006; che la società, rispondendo alla missiva, dichiarava di trattenere la somma a titolo di acconto sui maggiori importi che la stessa riteneva di dover percepire;
che per tali importi veniva incardinato un giudizio innanzi al Tribunale di Como;
che nelle more CP_1
e provvedevano alla cancellazione della società e ingiungevano Controparte_1 il pagamento della somma di € 193.094,31 a titolo di indennità di fine rapporto. Tanto
2 premesso, in via preliminare, eccepiva la litispendenza in relazione alla causa pendente innanzi al Tribunale di Como e, nel merito, contestava l'infondatezza del credito ingiunto, in quanto non provato e comunque quantificato in modo non pertinente;
che, infine, chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli opposti al pagamento della somma di € 11.297,93 corrispondente agli incassi trattenuti.
Si costituivano e , quali ex soci della società CP_1 Controparte_1
disciolta contestando in primo luogo l'eccezione di litispendenza Controparte_1
posto che il presente giudizio aveva ad oggetto il pagamento delle indennità di cui all'art. 1751 c.c. dovute a seguito dell'interruzione del rapporto. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza non definitiva n. 175/2008 il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza con riferimento alle domande di parte opposta e dichiarava, di contro, la litispendenza in relazione alla domanda riconvenzionale di parte opponente.
Nel prosieguo, istruita la causa a mezzo CTU, con sentenza n. 3 del 18.1.2012, il
Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al Parte_1
pagamento della somma di € 182.863,17 oltre interessi e spese di lite.
In motivazione, il Giudice di prime cure, in punto di diritto, riteneva doversi applicare la disciplina di cui all'art. 1751 c.c., a mente del quale “all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” atteso che non ricorreva alcun caso di esclusione previsto dalla norma per la corresponsione dell'indennità, considerato che alcun inadempimento era imputabile all'agente. Inoltre, osservava che la Corte di Giustizia aveva affermato che l'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE (relativa al coordinamento dci diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti) doveva essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione dcl rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non poteva essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente
3 commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione. Ciò premesso, il Giudice, facendo proprie le conclusioni del
CTU, accertava che la società agente aveva procurato alla nuovi clienti ed Pt_1
aumentato significativamente il volume degli affari con un incremento del fatturato nella piazza di Bagheria pari al 300% nel corso del rapporto, stimando un'indennità pari ad € 182.863,17, calcolata nella misura più alta tra quella discendente dall'applicazione dell'art. 1751 c.c. e 17 della Direttiva 86/653/CEE e quella determinata dall'applicazione dei contratti collettivi.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Si costituivano Parte_1
ritualmente i contestando la fondatezza del gravame e, al Controparte_5 contempo, spiegando appello incidentale per l'omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di indennità.
Con sentenza non definitiva n. 1813/2016 del 6.10.2016, la Corte osservava che, dagli atti di causa, emergeva univocamente la volontà delle parti di regolare il rapporto di agenzia in forza degli accordi collettivi di settore vigenti al momento della stipula del contratto. Conseguentemente, riteneva applicabile l'A.E.C. del 26 febbraio 2002 anche in punto di liquidazione dell'indennità di fine rapporto in luogo della disciplina prevista dall'art. 1751 c.c. e rimetteva la causa sul ruolo ai fini del ricalcolo della somma spettante alla società agente.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso in Cassazione in data Parte_1
9.12.2016, al quale resistevano i che avanzavano a loro volta Controparte_5
ricorso incidentale in data 16.1.2017. Per tali ragioni, questa Corte, all'udienza del
3.2.2017, disponeva la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.
Con ordinanza n. 34826/21 del 17.11.2021, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso incidentale, rigettava il ricorso principale, cassava la sentenza rinviando alla
Corte d'Appello di Palermo, perché provvedesse a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nella stessa sentenza. Pertanto, i Controparte_5
riassumevano il giudizio innanzi a questa corte territoriale, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Si costituiva resistendo al gravame. Pt_1
Sul giudizio di rinvio intrapreso dai (iscritto al ruolo di Parte_2
questa Corte n. 2120/2021), con sentenza n. 1630/2024 del 10.10.2024, la Corte
4 accertava e dichiarava che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione, ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'indennità per cessazione del rapporto di agenzia in favore dei ricorrenti e , la disciplina CP_1 Controparte_1 dell'art. 1751 c.c. In motivazione, ribadiva il principio di diritto enunciato nella richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, in virtù del quale “in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, a seguito della sentenza della
CGUE, 23 marzo 2006, in causa C-465 /04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente
l'AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'indennità meritocratica, ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con
i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare – non secondo una valutazione complessiva ex ante dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti ex post- se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3,
c.c., l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. (Cass. n. 486/2016; n.4056/2008; n. 3149/2012)”. Puntualizzava, ancora, che il fatto che i ricorrenti avessero richiesto che la liquidazione fosse fatta sulla base dell'accordo collettivo del 22 febbraio 2001, invece che sulla base della disciplina legale, non forniva argomento per sostenere che il Giudice non avrebbe dovuto operare alcun raffronto con la disciplina legale, essendo l'art. 1751 c.c. inderogabile a svantaggio dell'agente. Per quanto concerneva la determinazione e quantificazione dell'indennità in concreto, rinviava al prosieguo del giudizio di merito di appello.
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, e CP_1 CP_1
hanno manifestato interesse alla prosecuzione di questo giudizio (sospeso
[...]
per la parte relativa alla quantificazione della indennità, si ricordi, per la presentazione del ricorso per cassazione), chiedendo fissarsi udienza ai sensi dell'art. 297 c.p.c.
In data 28.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
5 La presente decisione definisce l'originaria causa di appello, sospesa in attesa della decisione della Corte di Cassazione relativa alla individuazione della disciplina applicabile al rapporto de quo. La precedente sentenza di questa Corte, si ricordi, ha stabilito che trova applicazione l'art. 1751 c.c.
Dovendo quindi ripartire dall'appello principale proposto da Parte_1
vale premettere che con i primi otto motivi di gravame, l'appellante ha censurato in definitiva, seppur con diverse argomentazioni, la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accertato e dichiarato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1751
c.c., ai fini della determinazione e liquidazione dell'indennità di fine rapporto, in luogo della disciplina collettiva di cui all'art. 11 dell'A.E.C. del 22.2.2001. Orbene, alla luce del principio di diritto, sopra esposto, sancito con l'ordinanza della Corte di cassazione 34826/21 è stato applicato da questa Corte, con la propria sentenza n.
1630/2024, sicché tale profilo del contenzioso è definito.
Resterebbero quindi da esaminare il nono e il decimo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Con essi,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le risultanze della CTU, ha ritenuto sussistenti le condizioni richieste dalla norma di cui all'art. 1751 c.c. In particolare, la contesta sia la circostanza che l'agente Pt_1
abbia effettivamente procurato nuovi clienti sia il fatto che dallo sviluppo degli affari la stessa abbia ricevuto sostanziali vantaggi dopo la cessazione del rapporto.
L'appellante sostiene che l'agente non ha depositato alcun documento da cui poter trarre elementi di prova circa tali condizioni, non potendosi ritenere bastevoli le certificazioni depositate.
I dal canto loro, insistono per la conferma della sentenza di Controparte_5
primo grado e per l'appello incidentale relativo alla rivalutazione monetaria sulla indennità riconosciuta.
I motivi sono fondati.
In punto di diritto, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che “ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda
6 condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente) (Cass. n.
20047 del 6.10.2016). Ancora, di recente, aggiunge che “il diritto all'indennità ricorre quando l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente (ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti) e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
quando, inoltre, il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso”
(cfr. Cass. n. 25740 del 15.10.2018).
La norma è, pertanto, chiara nella sua volontà di premiare, con l'attribuzione della indennità, l'attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che gli odierni appellati non hanno fornito la prova circa la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 1751 c.c. Per ciò che concerne il requisito del “conferimento di nuovi clienti”, deve rilevarsi che le certificazioni prodotte dagli appellati non sono bastevoli a dimostrare in concreto se gli affari conclusi sono frutto dell'impegno specifico dell'agente. Difatti, come correttamente osservato dall'appellante, si evincono esclusivamente i compensi della nella loro totalità, senza alcuna possibilità di distinguere quali vendite siano CP_1
state effettuate per corrispondenza e quali siano state effettuate in negozio. È, dunque, evidente che non è possibile accertare con un alto grado di probabilità se l'incremento dei guadagni, avvenuto nel corso degli anni di esercizio, sia effettivamente frutto delle strategie anche pubblicitarie e marketing della società preponente o sia
7 conseguente al lavoro sul mercato di Bagheria svolto dalla società agente. A fortiori, deve considerarsi che la documentazione in atti, oggetto di valutazione del CTU, si riduce alle certificazioni di parte, avendo lo stesso consulente rilevato di non disporre di alcun dato ulteriore afferente al fatturato.
Avuto, poi, riguardo alla seconda condizione richiesta dalla norma, deve rilevarsi che anche questa risulta sfornita di prova;
difatti, gli odierni appellati si sono limitati ad affermare l'incremento dei guadagni avvenuto nel corso degli anni del rapporto contrattuale, senza tuttavia allegare alcunché circa il perdurare dei vantaggi che la società preponente avesse ricavato. Peraltro, non trattandosi di contratti di durata, stipulati dall'agente, mai potrebbe ritenersi in re ipsa dimostrato il vantaggio, anche a seguito della cessazione dell'attività, conseguito dalla società preponente.
E' appena il caso di notare che la norma non chiede all'agente di provare circostanze susseguenti alla fine del rapporto, ma solo di dimostrare
(documentalmente o in altro modo) che comunque al momento della fine del rapporto la clientela è rimasta o il giro di affari è proseguito senza diminuire.
La C.T.U. su tali profili è insufficiente, perché a tacere d'latro, ha operato su documentazione estremamente scarna (mancando per esempio i dati relativi al fatturato e ai costi dell'attività).
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda degli ex agenti deve essere rigettata per difetto di prova.
Dall'accoglimento dell'appello principale consegue l'assorbimento del gravame incidentale, vertente sul riconoscimento della rivalutazione monetaria della somma liquidata in prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 8.326,00, di cui € 6.500,00 per onorari, € 1.826,00 per competenze ed € 120,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA e per questo giudizio di appello, in complessivi € 9.617,50, di cui € 8.500,00 per compensi ed € 1.117,50 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
8 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto con atto di citazione da nei confronti di e avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_1
sentenza n. 3/2012 pronunziata in data 2.3.2012 dal Tribunale di Palermo (sez. distaccata di Bagheria), rigetta la domanda avanzata da e CP_1 CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto nei confronti di
[...] Parte_1
depositato in data 6.2.2008;
[...]
2) condanna e al pagamento, in favore dell'appellante CP_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1
8.326,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 9.617,50, oltre accessori.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 15.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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