TAR
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01107 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00106/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00106/2025 REG.RIC.
dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bergamo nei confronti della -
OMISSIS- s.r.l. in data 12 dicembre 2024, prot. interno n. -OMISSIS-, notificata lo stesso giorno, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. AN DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La -OMISSIS- s.r.l. è stata colpita da informativa antimafia interdittiva della
Prefettura di Bergamo, emessa e notificata in data 12.12.2024, prot. -OMISSIS-, a seguito della richiesta di comunicazione antimafia presentata dall'Agenzia delle
Dogane di Bergamo il 26.3.2024.
Il provvedimento è stato emesso perché la Prefettura ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per ravvisare un pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, ossia:
- la società, che opera nel settore dell'autotrasporto, ha un capitale di euro 160.000,00 interamente versato, detenuto per il 98% da -OMISSIS-, la quale è anche amministratrice unica, e per il restante 2% da -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è moglie convivente di -OMISSIS-, il quale è stato condannato in via definitiva nel 2019, dalla Corte d'Appello di Brescia, a sei anni e otto mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso, è stato coinvolto in due N. 00106/2025 REG.RIC.
operazioni di polizia con l'accusa di essere stato il mandante a fini estorsivi di episodi di danneggiamento e incendio di automezzi di due società concorrenti della -
OMISSIS- (il procedimento penale è ancora pendente), reati commessi in concorso con il nipote -OMISSIS-, appartenente alla cosca “-OMISSIS-” di Isola di Capo
Rizzuto, e nell'ambito di quelle operazioni è stato individuato come titolare di fatto della -OMISSIS-; -OMISSIS- è stato scarcerato il 12.4.2024 dalla casa di reclusione di Sulmona (AQ) e posto in detenzione domiciliare nell'abitazione di famiglia a
Predore (BG) per motivi di salute;
- proprio -OMISSIS-, socia di maggioranza della -OMISSIS- s.r.l. con una quota del
90,2%, è subentrata al marito nella carica di amministratore di tale società dopo che egli era decaduto in conseguenza della condanna per estorsione; la -OMISSIS- inizialmente era una società di persone con ragione sociale “-OMISSIS- s.n.c. di -
OMISSIS- & C.”; l'assetto proprietario e amministrativo delle due società denota una gestione aziendale a carattere familiare.
2.- La ricorrente ha impugnato l'interdittiva assieme alla V.F.-OMISSIS-.l. con ricorso notificato e depositato il 30.1.2025, e la Prefettura si è costituita resistendo all'impugnazione.
3.- In data 7.1.2025 è stata notificata alla -OMISSIS-, da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che impedirebbero alla società di operare.
4.- In data 22.1.2025 la società ha presentato alla Prefettura di Bergamo una richiesta di accesso agli atti, accolta il 4.2.2025 (con esibizione di due note della Guardia di
Finanza di Bergamo del 15.6.2024 e del 3.10.2024, due note della Direzione
Investigativa Antimafia di Brescia del 18.6.2024 e del 3.9.2024, una nota dei
Carabinieri di Bergamo del 7.10.2024 e gli estratti dei verbali delle riunioni del N. 00106/2025 REG.RIC.
Gruppo Interforze Antimafia dell'1.8.2024 e dell'11.10.2024), e un'istanza di revisione dell'interdittiva.
5.- Il 17.2.2025 la ricorrente ha depositato dei motivi aggiunti non previamente notificati all'Amministrazione; il 24.2.2025 ha notificato all'Amministrazione gli stessi motivi aggiunti e li ha nuovamente depositati.
6.- Il 20.2.2025 la ricorrente ha presentato al Tribunale di Brescia istanza di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 bis d.lgs. 159/2011, che è stata accolta.
7.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 28.2.2025 questo Tribunale ha rigettato, per carenza di fumus boni iuris, la domanda cautelare proposta con il ricorso principale, senza esaminare quella proposta con il ricorso per motivi aggiunti, non essendo stati rispettati i termini a difesa, e ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3,
c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la posizione della V.F.-OMISSIS-
.l., in quanto non destinataria del provvedimento impugnato ma solo menzionata nello stesso.
8.- Con nota del 20.3.2025 all'Avvocatura dello Stato, il Prefetto di Bergamo ha informato che le sopravvenienze successive all'interdittiva valorizzate dalla ricorrente
(separazione della sig.ra -OMISSIS- dal marito e cessazione della loro convivenza; licenziamento del sig. -OMISSIS-) erano oggetto di valutazione nel procedimento pendente di aggiornamento dell'interdittiva ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs.
159/2011, anche al fine di rivalutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 94 bis d.lgs. 159/2011.
9.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27.3.2025 questo Tribunale ha rigettato anche la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, rilevando la possibile irricevibilità di tale ricorso perché notificato tardivamente, la sua possibile inammissibilità per la posizione dalla V.F.-OMISSIS-.l. in quanto non destinataria del provvedimento impugnato, e comunque la carenza di fumus boni iuris. N. 00106/2025 REG.RIC.
10.- Le parti non hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
La ricorrente ha invece depositato dei documenti in data 1.10.2025, ma la produzione
è tardiva perché è avvenuta oltre il termine fissato dall'art. 73, 1° comma, c.p.a. e riguarda documenti formati anteriormente a quel termine, con l'unica eccezione del doc. -OMISSIS-, costituito dalla relazione dell'amministratore giudiziario della -
OMISSIS- nell'ambito del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 bis d.lgs.
159/2011, depositata presso il Tribunale ordinario di Brescia il 30.9.2025.
11.- All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili per la posizione della -OMISSIS- s.r.l., in quanto tale società non è destinataria dell'interdittiva ma vi è solo menzionata, e quindi risulta priva di un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento, come già rilevato con le ordinanze cautelari n. -OMISSIS- del 28.2.2025 e n. -OMISSIS- del 27.3.2025.
2.- Con l'unico motivo del ricorso principale parte ricorrente sostiene che -OMISSIS- non apparterrebbe a cosche mafiose, ma gli è stata solo applicata l'aggravante del metodo mafioso; tale applicazione – esclusa dal giudice di primo grado e riconosciuta invece in appello – sarebbe erronea, ma l'errore non sarebbe stato emendato perché il ricorso per cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile a causa di un errore dei difensori del -OMISSIS-; questi sarebbe anzi vittima di tentativi di estorsione mafiosa e si sarebbe costituito parte civile contro gli autori di tale reato.
Parte ricorrente evidenzia inoltre che -OMISSIS- non è mai stato socio o amministratore della -OMISSIS- s.r.l., ma solo dipendente quale autista di mezzi fino al suo licenziamento che sarebbe avvenuto nel 2019, a causa della custodia cautelare in carcere cui è stato sottoposto, e che la società è andata avanti anche durante la sua detenzione, avvenuta tra il 2019 e il 2024. N. 00106/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente rappresenta altresì che:
- dopo l'avvio del procedimento, i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato al Tribunale di Bergamo domanda congiunta di separazione personale, accolta con sentenza del 9.1.2025; dal 13.1.2025 -OMISSIS- ha trasferito la residenza a Isol-
OMISSIS-cché oggi i due coniugi sono separati e non conviventi, e dunque è venuto meno un presupposto fondamentale sul quale si fonda l'interdittiva;
- -OMISSIS- è stato licenziato dalla -OMISSIS- il 13.1.2025;
- -OMISSIS- dal 2014 non avrebbe rapporti col nipote -OMISSIS-, che si troverebbe ora in carcere.
Lamenta poi la sproporzione del provvedimento e la mancata applicazione della misura della prevenzione collaborativa, chiesta dalla società nel procedimento, e negata dal provvedimento perché il tentativo di infiltrazione mafiosa è stato ritenuto non occasionale.
3.- Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
3.1.- Secondo la stessa prospettazione offerta nella parte del ricorso dedicata all'esposizione dei fatti, l'attività di autotrasporto era in origine svolta da un'altra società, la -OMISSIS- s.n.c. (con p.IVA -OMISSIS-), appartenente alla sig.ra -
OMISSIS-, della quale il marito sig. -OMISSIS- è stato socio dapprima per pochi mesi nel 1997 (quando i due non erano ancora sposati), e poi per quasi un ventennio dal
2003 fino al 13.6.2022, quando è stato escluso dalla società; a tale proposito, va notato che l'esclusione è avvenuta circa un anno e cinque mesi dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, sicché il sig. -OMISSIS- è rimasto socio pur essendo prima in custodia cautelare e poi condannato.
Il provvedimento impugnato afferma, senza che parte ricorrente lo abbia contestato, che egli era anche amministratore di quella società. N. 00106/2025 REG.RIC.
Nel 2010 la -OMISSIS- s.n.c. ha ceduto il ramo d'azienda di trasporti alla neocostituita
-OMISSIS- s.r.l. (con p.IVA -OMISSIS-), attuale ricorrente. La -OMISSIS- s.n.c. si è quindi trasformata in s.r.l. e ha mutato denominazione nell'attuale -OMISSIS- s.r.l.
3.2.- Sebbene il sig. -OMISSIS- non sia mai stato socio e amministratore della -
OMISSIS- s.r.l., ma solo dipendente di essa, egli, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia (prodotta quale doc. -OMISSIS- della Prefettura), a pag. 9, viene individuato come
“amministratore di fatto” della società; e difatti, pur essendo formalmente un semplice dipendente, secondo l'accusa sarebbe stato il mandante, proprio nell'interesse della -
OMISSIS- s.r.l., dell'incendio di alcuni automezzi di due società concorrenti.
3.3.- Alla luce di quanto esposto, vi è stata continuità nella gestione dell'attività di autotrasporto da parte della coppia di coniugi -OMISSIS-, dapprima con la -OMISSIS-
s.n.c. e poi con la -OMISSIS- s.r.l.
3.4.- Come accennato, secondo l'imputazione per la quale pende un procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS- (n. -OMISSIS- R.G.N.R, stralciato dal procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R. - D.D.A. di Brescia), ed è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, egli sarebbe stato il mandante dell'incendio di alcuni automezzi di due società concorrenti della -OMISSIS-, incendio che integrerebbe un tentativo di estorsione con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., e che sarebbe stato appiccato materialmente dal nipote -OMISSIS-, il quale apparterrebbe a una cosca 'ndranghetista di Isol-OMISSIS--OMISSIS-ISSIS-).
Oltre a ciò, a carico del sig. -OMISSIS- grava anche una condanna definitiva per estorsione ai danni del gestore di una discoteca, aggravata dal metodo mafioso, per la quale egli ha finito di scontare la pena l'1.8.2024. Siccome la condanna è avvenuta con sentenza passata in giudicato, sono vani i tentativi di parte ricorrente di contestare in questo giudizio i presupposti per l'applicazione di quell'aggravante. N. 00106/2025 REG.RIC.
Le sentenze di condanna e i provvedimenti che dispongono una misura cautelare per estorsione (art. 629 c.p.), o comunque per delitti commessi con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (in quanto compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.), sono indici del tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011.
3.5.- Non persuadono i tentativi di parte ricorrente di sostenere che la sig.ra -
OMISSIS- e la -OMISSIS- s.r.l. non avrebbero più collegamenti con il sig. -OMISSIS-
, stante la sopravvenuta separazione personale dei coniugi e la cessazione della loro convivenza, poiché: (i) il 9.8.2024, appena otto giorni dopo avere terminato di scontare la pena, e nonostante i suoi problemi di salute, il sig. -OMISSIS- è stato nuovamente assunto dalla -OMISSIS- s.r.l. quale autista, salvo poi essere licenziato il
13.1.2025, dopo la notifica dell'interdittiva; (ii) il ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi è stato depositato il 10.9.2024, dopo la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'interdittiva, nella quale la sig.ra -OMISSIS- era stata informata che elemento rilevante ai fini dell'interdittiva era proprio il suo essere moglie convivente del sig. -OMISSIS-; (iii) quest'ultimo ha trasferito la residenza anagrafica in luogo diverso dalla moglie il 13.1.2025, cioè lo stesso giorno del suo licenziamento, dopo la notifica dell'interdittiva.
3.6.- Le minacce che il sig. -OMISSIS- avrebbe subito (il 30.1.2018, il 19.2.2018 e il
2.2.2019) da parte di soggetti legati alla 'ndrangheta, lungi dall'escludere i suoi legami con la criminalità mafiosa, li confermano perché, stando alle risultanze della già citata ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di
Brescia, quelle minacce sono dipese dal fatto che, dopo il tentativo di estorsione che sarebbe stato perpetrato da -OMISSIS- ai danni delle due imprese concorrenti della -
OMISSIS-, il titolare di una di queste si sarebbe rivolto a un esponente di una cosca
'ndranghetista per essere tutelato, e questo soggetto sarebbe entrato di fatto nella N. 00106/2025 REG.RIC.
società concorrente della -OMISSIS-: di qui le minacce perpetrate ai danni del -
OMISSIS- da esponenti di quella cosca.
3.7.- È ragionevole la valutazione della Prefettura circa la natura non occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-, in quanto essi dipendono strutturalmente dal rapporto tra -OMISSIS- e la moglie e dal ruolo di amministratore di fatto rivestito dal primo: per tale ragione, non è illegittima la decisione della
Prefettura di adottare l'interdittiva anziché disporre la prevenzione collaborativa.
4.- Passando ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, anch'esso è infondato, e quindi si può prescindere dalla questione della sua possibile tardività, che si pone perché il ricorso è stato notificato il 24.2.2025, più di sessanta giorni dopo la notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 12.12.2024, e le censure con esso formulate sono incentrate sullo stato di salute del sig. -OMISSIS-, che era già noto alla moglie sig.ra -OMISSIS-, socia al 98% e amministratrice della -OMISSIS-, sicché tale società non lo ha certo conosciuto esaminando la documentazione esibita dalla Prefettura il
4.2.2025 in accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.
4.1.- L'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti è evidente, perché le deduzioni sullo stato di salute del sig. -OMISSIS- non sono idonee a superare gli elementi su cui si fonda l'interdittiva, e cioè il pericolo di infiltrazione mafiosa derivante dal collegamento di due elementi: da un lato, il fatto che quantomeno dal 2003 -OMISSIS- ha gestito l'attività di autotrasporto assieme alla moglie (prima con la -OMISSIS-
s.n.c., attuale -OMISSIS- s.r.l., e poi con la -OMISSIS- s.r.l., alla quale la prima società ha ceduto il relativo ramo d'azienda); dall'altro lato, il fatto che -OMISSIS- è stato condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è imputato (ed è stato sottoposto a custodia cautelare) per un altro tentativo di estorsione connotato dalla medesima aggravante e commesso – secondo l'accusa – proprio per favorire la -OMISSIS- danneggiando due società concorrenti. N. 00106/2025 REG.RIC.
In particolare quelle condizioni di salute non denotano affatto che sia venuta meno l'ingerenza del -OMISSIS- nella gestione della -OMISSIS-. Esse infatti, di per sé, non appaiono concretamente impeditive della possibilità per il -OMISSIS- di influire sulla gestione societaria. Inoltre va evidenziato che, sebbene parte ricorrente rappresenti quelle condizioni come molto gravi, -OMISSIS- è stato assunto dalla -OMISSIS- come autista il 9.8.2024, appena otto giorni dopo avere terminato di scontare la pena restrittiva della libertà personale (salvo essere licenziato il 13.1.2025, dopo la notifica dell'interdittiva): è inverosimile che un soggetto che versa in condizioni di salute di gravità tale, quale la descrive parte ricorrente, possa svolgere un lavoro fisicamente molto impegnativo come l'autotrasportatore, e pertanto l'essersi fatto assumere nuovamente dalla -OMISSIS- con tale mansione, nonostante lo stato di salute e la lunga carcerazione, e subito dopo il termine di quest'ultima, è indice dell'attualità dell'ingerenza del -OMISSIS- nella società.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per la posizione della -OMISSIS- s.r.l.
e li rigetta per la posizione della -OMISSIS- s.r.l.
Condanna le società ricorrenti, in solido, a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle N. 00106/2025 REG.RIC.
generalità nonché di qualsiasi altro dato (comprese le generalità delle sig.re -
OMISSIS- e -OMISSIS- e le denominazioni sociali di tutte le società citate)idoneo ad identificare i soggetti con precedenti penali e di polizia a carico.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL CI, Presidente
AN DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN DE EL CI
IL SEGRETARIO N. 00106/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01107 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00106/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00106/2025 REG.RIC.
dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bergamo nei confronti della -
OMISSIS- s.r.l. in data 12 dicembre 2024, prot. interno n. -OMISSIS-, notificata lo stesso giorno, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. AN DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La -OMISSIS- s.r.l. è stata colpita da informativa antimafia interdittiva della
Prefettura di Bergamo, emessa e notificata in data 12.12.2024, prot. -OMISSIS-, a seguito della richiesta di comunicazione antimafia presentata dall'Agenzia delle
Dogane di Bergamo il 26.3.2024.
Il provvedimento è stato emesso perché la Prefettura ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per ravvisare un pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, ossia:
- la società, che opera nel settore dell'autotrasporto, ha un capitale di euro 160.000,00 interamente versato, detenuto per il 98% da -OMISSIS-, la quale è anche amministratrice unica, e per il restante 2% da -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è moglie convivente di -OMISSIS-, il quale è stato condannato in via definitiva nel 2019, dalla Corte d'Appello di Brescia, a sei anni e otto mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso, è stato coinvolto in due N. 00106/2025 REG.RIC.
operazioni di polizia con l'accusa di essere stato il mandante a fini estorsivi di episodi di danneggiamento e incendio di automezzi di due società concorrenti della -
OMISSIS- (il procedimento penale è ancora pendente), reati commessi in concorso con il nipote -OMISSIS-, appartenente alla cosca “-OMISSIS-” di Isola di Capo
Rizzuto, e nell'ambito di quelle operazioni è stato individuato come titolare di fatto della -OMISSIS-; -OMISSIS- è stato scarcerato il 12.4.2024 dalla casa di reclusione di Sulmona (AQ) e posto in detenzione domiciliare nell'abitazione di famiglia a
Predore (BG) per motivi di salute;
- proprio -OMISSIS-, socia di maggioranza della -OMISSIS- s.r.l. con una quota del
90,2%, è subentrata al marito nella carica di amministratore di tale società dopo che egli era decaduto in conseguenza della condanna per estorsione; la -OMISSIS- inizialmente era una società di persone con ragione sociale “-OMISSIS- s.n.c. di -
OMISSIS- & C.”; l'assetto proprietario e amministrativo delle due società denota una gestione aziendale a carattere familiare.
2.- La ricorrente ha impugnato l'interdittiva assieme alla V.F.-OMISSIS-.l. con ricorso notificato e depositato il 30.1.2025, e la Prefettura si è costituita resistendo all'impugnazione.
3.- In data 7.1.2025 è stata notificata alla -OMISSIS-, da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che impedirebbero alla società di operare.
4.- In data 22.1.2025 la società ha presentato alla Prefettura di Bergamo una richiesta di accesso agli atti, accolta il 4.2.2025 (con esibizione di due note della Guardia di
Finanza di Bergamo del 15.6.2024 e del 3.10.2024, due note della Direzione
Investigativa Antimafia di Brescia del 18.6.2024 e del 3.9.2024, una nota dei
Carabinieri di Bergamo del 7.10.2024 e gli estratti dei verbali delle riunioni del N. 00106/2025 REG.RIC.
Gruppo Interforze Antimafia dell'1.8.2024 e dell'11.10.2024), e un'istanza di revisione dell'interdittiva.
5.- Il 17.2.2025 la ricorrente ha depositato dei motivi aggiunti non previamente notificati all'Amministrazione; il 24.2.2025 ha notificato all'Amministrazione gli stessi motivi aggiunti e li ha nuovamente depositati.
6.- Il 20.2.2025 la ricorrente ha presentato al Tribunale di Brescia istanza di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 bis d.lgs. 159/2011, che è stata accolta.
7.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 28.2.2025 questo Tribunale ha rigettato, per carenza di fumus boni iuris, la domanda cautelare proposta con il ricorso principale, senza esaminare quella proposta con il ricorso per motivi aggiunti, non essendo stati rispettati i termini a difesa, e ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3,
c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la posizione della V.F.-OMISSIS-
.l., in quanto non destinataria del provvedimento impugnato ma solo menzionata nello stesso.
8.- Con nota del 20.3.2025 all'Avvocatura dello Stato, il Prefetto di Bergamo ha informato che le sopravvenienze successive all'interdittiva valorizzate dalla ricorrente
(separazione della sig.ra -OMISSIS- dal marito e cessazione della loro convivenza; licenziamento del sig. -OMISSIS-) erano oggetto di valutazione nel procedimento pendente di aggiornamento dell'interdittiva ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs.
159/2011, anche al fine di rivalutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 94 bis d.lgs. 159/2011.
9.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27.3.2025 questo Tribunale ha rigettato anche la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, rilevando la possibile irricevibilità di tale ricorso perché notificato tardivamente, la sua possibile inammissibilità per la posizione dalla V.F.-OMISSIS-.l. in quanto non destinataria del provvedimento impugnato, e comunque la carenza di fumus boni iuris. N. 00106/2025 REG.RIC.
10.- Le parti non hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
La ricorrente ha invece depositato dei documenti in data 1.10.2025, ma la produzione
è tardiva perché è avvenuta oltre il termine fissato dall'art. 73, 1° comma, c.p.a. e riguarda documenti formati anteriormente a quel termine, con l'unica eccezione del doc. -OMISSIS-, costituito dalla relazione dell'amministratore giudiziario della -
OMISSIS- nell'ambito del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 bis d.lgs.
159/2011, depositata presso il Tribunale ordinario di Brescia il 30.9.2025.
11.- All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili per la posizione della -OMISSIS- s.r.l., in quanto tale società non è destinataria dell'interdittiva ma vi è solo menzionata, e quindi risulta priva di un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento, come già rilevato con le ordinanze cautelari n. -OMISSIS- del 28.2.2025 e n. -OMISSIS- del 27.3.2025.
2.- Con l'unico motivo del ricorso principale parte ricorrente sostiene che -OMISSIS- non apparterrebbe a cosche mafiose, ma gli è stata solo applicata l'aggravante del metodo mafioso; tale applicazione – esclusa dal giudice di primo grado e riconosciuta invece in appello – sarebbe erronea, ma l'errore non sarebbe stato emendato perché il ricorso per cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile a causa di un errore dei difensori del -OMISSIS-; questi sarebbe anzi vittima di tentativi di estorsione mafiosa e si sarebbe costituito parte civile contro gli autori di tale reato.
Parte ricorrente evidenzia inoltre che -OMISSIS- non è mai stato socio o amministratore della -OMISSIS- s.r.l., ma solo dipendente quale autista di mezzi fino al suo licenziamento che sarebbe avvenuto nel 2019, a causa della custodia cautelare in carcere cui è stato sottoposto, e che la società è andata avanti anche durante la sua detenzione, avvenuta tra il 2019 e il 2024. N. 00106/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente rappresenta altresì che:
- dopo l'avvio del procedimento, i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato al Tribunale di Bergamo domanda congiunta di separazione personale, accolta con sentenza del 9.1.2025; dal 13.1.2025 -OMISSIS- ha trasferito la residenza a Isol-
OMISSIS-cché oggi i due coniugi sono separati e non conviventi, e dunque è venuto meno un presupposto fondamentale sul quale si fonda l'interdittiva;
- -OMISSIS- è stato licenziato dalla -OMISSIS- il 13.1.2025;
- -OMISSIS- dal 2014 non avrebbe rapporti col nipote -OMISSIS-, che si troverebbe ora in carcere.
Lamenta poi la sproporzione del provvedimento e la mancata applicazione della misura della prevenzione collaborativa, chiesta dalla società nel procedimento, e negata dal provvedimento perché il tentativo di infiltrazione mafiosa è stato ritenuto non occasionale.
3.- Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
3.1.- Secondo la stessa prospettazione offerta nella parte del ricorso dedicata all'esposizione dei fatti, l'attività di autotrasporto era in origine svolta da un'altra società, la -OMISSIS- s.n.c. (con p.IVA -OMISSIS-), appartenente alla sig.ra -
OMISSIS-, della quale il marito sig. -OMISSIS- è stato socio dapprima per pochi mesi nel 1997 (quando i due non erano ancora sposati), e poi per quasi un ventennio dal
2003 fino al 13.6.2022, quando è stato escluso dalla società; a tale proposito, va notato che l'esclusione è avvenuta circa un anno e cinque mesi dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, sicché il sig. -OMISSIS- è rimasto socio pur essendo prima in custodia cautelare e poi condannato.
Il provvedimento impugnato afferma, senza che parte ricorrente lo abbia contestato, che egli era anche amministratore di quella società. N. 00106/2025 REG.RIC.
Nel 2010 la -OMISSIS- s.n.c. ha ceduto il ramo d'azienda di trasporti alla neocostituita
-OMISSIS- s.r.l. (con p.IVA -OMISSIS-), attuale ricorrente. La -OMISSIS- s.n.c. si è quindi trasformata in s.r.l. e ha mutato denominazione nell'attuale -OMISSIS- s.r.l.
3.2.- Sebbene il sig. -OMISSIS- non sia mai stato socio e amministratore della -
OMISSIS- s.r.l., ma solo dipendente di essa, egli, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia (prodotta quale doc. -OMISSIS- della Prefettura), a pag. 9, viene individuato come
“amministratore di fatto” della società; e difatti, pur essendo formalmente un semplice dipendente, secondo l'accusa sarebbe stato il mandante, proprio nell'interesse della -
OMISSIS- s.r.l., dell'incendio di alcuni automezzi di due società concorrenti.
3.3.- Alla luce di quanto esposto, vi è stata continuità nella gestione dell'attività di autotrasporto da parte della coppia di coniugi -OMISSIS-, dapprima con la -OMISSIS-
s.n.c. e poi con la -OMISSIS- s.r.l.
3.4.- Come accennato, secondo l'imputazione per la quale pende un procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS- (n. -OMISSIS- R.G.N.R, stralciato dal procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R. - D.D.A. di Brescia), ed è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, egli sarebbe stato il mandante dell'incendio di alcuni automezzi di due società concorrenti della -OMISSIS-, incendio che integrerebbe un tentativo di estorsione con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., e che sarebbe stato appiccato materialmente dal nipote -OMISSIS-, il quale apparterrebbe a una cosca 'ndranghetista di Isol-OMISSIS--OMISSIS-ISSIS-).
Oltre a ciò, a carico del sig. -OMISSIS- grava anche una condanna definitiva per estorsione ai danni del gestore di una discoteca, aggravata dal metodo mafioso, per la quale egli ha finito di scontare la pena l'1.8.2024. Siccome la condanna è avvenuta con sentenza passata in giudicato, sono vani i tentativi di parte ricorrente di contestare in questo giudizio i presupposti per l'applicazione di quell'aggravante. N. 00106/2025 REG.RIC.
Le sentenze di condanna e i provvedimenti che dispongono una misura cautelare per estorsione (art. 629 c.p.), o comunque per delitti commessi con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (in quanto compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.), sono indici del tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011.
3.5.- Non persuadono i tentativi di parte ricorrente di sostenere che la sig.ra -
OMISSIS- e la -OMISSIS- s.r.l. non avrebbero più collegamenti con il sig. -OMISSIS-
, stante la sopravvenuta separazione personale dei coniugi e la cessazione della loro convivenza, poiché: (i) il 9.8.2024, appena otto giorni dopo avere terminato di scontare la pena, e nonostante i suoi problemi di salute, il sig. -OMISSIS- è stato nuovamente assunto dalla -OMISSIS- s.r.l. quale autista, salvo poi essere licenziato il
13.1.2025, dopo la notifica dell'interdittiva; (ii) il ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi è stato depositato il 10.9.2024, dopo la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'interdittiva, nella quale la sig.ra -OMISSIS- era stata informata che elemento rilevante ai fini dell'interdittiva era proprio il suo essere moglie convivente del sig. -OMISSIS-; (iii) quest'ultimo ha trasferito la residenza anagrafica in luogo diverso dalla moglie il 13.1.2025, cioè lo stesso giorno del suo licenziamento, dopo la notifica dell'interdittiva.
3.6.- Le minacce che il sig. -OMISSIS- avrebbe subito (il 30.1.2018, il 19.2.2018 e il
2.2.2019) da parte di soggetti legati alla 'ndrangheta, lungi dall'escludere i suoi legami con la criminalità mafiosa, li confermano perché, stando alle risultanze della già citata ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di
Brescia, quelle minacce sono dipese dal fatto che, dopo il tentativo di estorsione che sarebbe stato perpetrato da -OMISSIS- ai danni delle due imprese concorrenti della -
OMISSIS-, il titolare di una di queste si sarebbe rivolto a un esponente di una cosca
'ndranghetista per essere tutelato, e questo soggetto sarebbe entrato di fatto nella N. 00106/2025 REG.RIC.
società concorrente della -OMISSIS-: di qui le minacce perpetrate ai danni del -
OMISSIS- da esponenti di quella cosca.
3.7.- È ragionevole la valutazione della Prefettura circa la natura non occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-, in quanto essi dipendono strutturalmente dal rapporto tra -OMISSIS- e la moglie e dal ruolo di amministratore di fatto rivestito dal primo: per tale ragione, non è illegittima la decisione della
Prefettura di adottare l'interdittiva anziché disporre la prevenzione collaborativa.
4.- Passando ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, anch'esso è infondato, e quindi si può prescindere dalla questione della sua possibile tardività, che si pone perché il ricorso è stato notificato il 24.2.2025, più di sessanta giorni dopo la notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 12.12.2024, e le censure con esso formulate sono incentrate sullo stato di salute del sig. -OMISSIS-, che era già noto alla moglie sig.ra -OMISSIS-, socia al 98% e amministratrice della -OMISSIS-, sicché tale società non lo ha certo conosciuto esaminando la documentazione esibita dalla Prefettura il
4.2.2025 in accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.
4.1.- L'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti è evidente, perché le deduzioni sullo stato di salute del sig. -OMISSIS- non sono idonee a superare gli elementi su cui si fonda l'interdittiva, e cioè il pericolo di infiltrazione mafiosa derivante dal collegamento di due elementi: da un lato, il fatto che quantomeno dal 2003 -OMISSIS- ha gestito l'attività di autotrasporto assieme alla moglie (prima con la -OMISSIS-
s.n.c., attuale -OMISSIS- s.r.l., e poi con la -OMISSIS- s.r.l., alla quale la prima società ha ceduto il relativo ramo d'azienda); dall'altro lato, il fatto che -OMISSIS- è stato condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è imputato (ed è stato sottoposto a custodia cautelare) per un altro tentativo di estorsione connotato dalla medesima aggravante e commesso – secondo l'accusa – proprio per favorire la -OMISSIS- danneggiando due società concorrenti. N. 00106/2025 REG.RIC.
In particolare quelle condizioni di salute non denotano affatto che sia venuta meno l'ingerenza del -OMISSIS- nella gestione della -OMISSIS-. Esse infatti, di per sé, non appaiono concretamente impeditive della possibilità per il -OMISSIS- di influire sulla gestione societaria. Inoltre va evidenziato che, sebbene parte ricorrente rappresenti quelle condizioni come molto gravi, -OMISSIS- è stato assunto dalla -OMISSIS- come autista il 9.8.2024, appena otto giorni dopo avere terminato di scontare la pena restrittiva della libertà personale (salvo essere licenziato il 13.1.2025, dopo la notifica dell'interdittiva): è inverosimile che un soggetto che versa in condizioni di salute di gravità tale, quale la descrive parte ricorrente, possa svolgere un lavoro fisicamente molto impegnativo come l'autotrasportatore, e pertanto l'essersi fatto assumere nuovamente dalla -OMISSIS- con tale mansione, nonostante lo stato di salute e la lunga carcerazione, e subito dopo il termine di quest'ultima, è indice dell'attualità dell'ingerenza del -OMISSIS- nella società.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per la posizione della -OMISSIS- s.r.l.
e li rigetta per la posizione della -OMISSIS- s.r.l.
Condanna le società ricorrenti, in solido, a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle N. 00106/2025 REG.RIC.
generalità nonché di qualsiasi altro dato (comprese le generalità delle sig.re -
OMISSIS- e -OMISSIS- e le denominazioni sociali di tutte le società citate)idoneo ad identificare i soggetti con precedenti penali e di polizia a carico.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL CI, Presidente
AN DE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN DE EL CI
IL SEGRETARIO N. 00106/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.