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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12978/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Casalmoro (MN), del Foro di Mantova, presso lo studio dell'Avv. Carolina Mari, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto del processo: rettificazione di sesso ex art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011 CONCLUSIONI
(come da verbale dell'udienza del 27.6.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti: autorizzare che sia sottoposto a intervento chirurgico di riconversione del Parte_1
sesso o, in subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del
23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da maschile a femminile e conseguentemente il cambio del nome da “ ” a “ ”, ordinando le eventuali Pt_1 CP_1
ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L.
164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: non si è opposto all'accoglimento della domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
di stato civile libero e senza figli, ha promosso il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello, maschile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero di parte ricorrente e l'acquisizione della documentazione medica depositata in giudizio dalla difesa.
All'udienza del 27.6.2025 parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero, la difesa ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2 La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, sono stati esaminati i documenti allegati al ricorso, dai quali emerge che è stata formulata nei confronti di parte ricorrente una diagnosi di “disforia di genere”: si legga, in particolare, il certificato medico datato 6.9.2023 a firma del dott. Per_1
Psicologo- Psicoterapeuta- Sessuologo clinico (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di
[...]
citazione), confermato dalla relazione del dott. specialista in Per_2
endocrinologia/andrologia presso il Dipartimento di Endocrinologia degli Spedali Civili di
Brescia, datata 20.7.2024 (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione), che ha rilevato la presenza, nella paziente, di una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce, la quale si associa a disagio psicologico,
e che, dato atto della sua capacità di prendere una decisione pienamente consapevole, di esprimere il consenso al trattamento, della sua maggiore età, e dell'assenza di elementi ostativi sul piano psicologico, l'ha valutata idonea all'assunzione della terapia ormonale.
All'udienza del 27.6.2025, con particolare riguardo all'iter terapeutico seguito, la ricorrente ha precisato di aver seguito prima un percorso psicologico con il dott. e Per_1
poi un percorso ormonale con il dott. dal 2023, circostanze da cui sono apparse Per_2 evidenti la serietà, la convinzione e l'irreversibilità del percorso seguito da parte ricorrente per ottenere l'attribuzione di una nuova identità di genere.
All'udienza del 27.6.2025, inoltre, parte ricorrente ha subito chiesto di rivolgersi a lei con il genere femminile, e ha collocato l'inizio del suo percorso di presa di consapevolezza della disforia di genere della quale soffriva nel 2015/2016: “verso il 2015/2016 ho iniziato
a farmi domande serie, contattando psicologi, io descrivo la disforia di genere come una
3 serie di ondate che vengono e poi se ne vanno, l'ultima ondata è stata agghiacciante, quando ero negli Stati Uniti. Ho iniziato a lavorare con un'uniforme maschile e ho provato grande tristezza, i miei datori di lavoro allora mi hanno dato l'uniforme femminile, e da quando ho iniziato ad usare l'abito femminile sul lavoro mi sono sentita meglio, e da lì è iniziato il mio percorso” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
La ricorrente ha poi affermato come, a seguito del percorso intrapreso, si senta più serena e sicura della propria scelta: “adesso sto bene, non ho più ondate di disforia, sono più me stessa, ho anche compreso meglio le persone intorno a me, prima ero terrorizzata e invece poi non ho avvertito problemi di inclusione… voglio inserire nel mio curriculum il mio nome femminile e presentarmi così in ogni ambiente. Sono contenta di essere così. Sono già stata contattata nei giorni scorsi per due possibilità di lavoro nel settore del marketing e della comunicazione” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Ella, infine, ha descritto come sostanzialmente positiva l'accoglienza del suo cambiamento nell'ambiente familiare e sociale, che ha saputo offrirle supporto:
“sommariamente il mio cambiamento è stato ben accolto, io ho iniziato la mia transizione sociale quando ancora non avevo iniziato quella medica, quindi prima ancora che avessi assunto un aspetto del tutto femminile, e ho trovato una generale inclusione. In questo momento non sto lavorando perché ho appena concluso il mio ciclo formativo magistrale all'estero e sono tornata in Italia. In famiglia, mio padre continua a non accettare la mia situazione, gli è sembrato che sia cambiata improvvisamente e non ha compreso le mie esigenze, mentre mia madre e mia sorella, soprattutto, mi sostengono” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla
Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali
4 hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata, in ogni caso, la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento, 10 gennaio 1985).
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome ” in sostituzione CP_1 di quello originario ”, con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali (cfr. Pt_1
Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, che rimangono a carico di colei che le ha anticipate, non verificandosi alcuna soccombenza in senso tecnico, in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
5 1) Attribuisce alla parte ricorrente, (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], il sesso femminile;
C.F._1
2) Attribuisce alla parte ricorrente, il nuovo nome Parte_1 CP_2
[...]
3) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
RB (BS) il 20.5.1997, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto deve intendersi, piuttosto, “ ; Parte_1 Controparte_2 dove è scritto “sesso maschile” deve leggersi, piuttosto, “sesso femminile”;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RB, ove fu compilato l'atto di nascita (atto n. 354, parte I, serie A, anno 1997), di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024, con le precisazioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
6) Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12978/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Casalmoro (MN), del Foro di Mantova, presso lo studio dell'Avv. Carolina Mari, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Oggetto del processo: rettificazione di sesso ex art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011 CONCLUSIONI
(come da verbale dell'udienza del 27.6.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti: autorizzare che sia sottoposto a intervento chirurgico di riconversione del Parte_1
sesso o, in subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del
23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da maschile a femminile e conseguentemente il cambio del nome da “ ” a “ ”, ordinando le eventuali Pt_1 CP_1
ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L.
164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: non si è opposto all'accoglimento della domanda.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
di stato civile libero e senza figli, ha promosso il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello, maschile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero di parte ricorrente e l'acquisizione della documentazione medica depositata in giudizio dalla difesa.
All'udienza del 27.6.2025 parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero, la difesa ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2 La rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, sono stati esaminati i documenti allegati al ricorso, dai quali emerge che è stata formulata nei confronti di parte ricorrente una diagnosi di “disforia di genere”: si legga, in particolare, il certificato medico datato 6.9.2023 a firma del dott. Per_1
Psicologo- Psicoterapeuta- Sessuologo clinico (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di
[...]
citazione), confermato dalla relazione del dott. specialista in Per_2
endocrinologia/andrologia presso il Dipartimento di Endocrinologia degli Spedali Civili di
Brescia, datata 20.7.2024 (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione), che ha rilevato la presenza, nella paziente, di una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce, la quale si associa a disagio psicologico,
e che, dato atto della sua capacità di prendere una decisione pienamente consapevole, di esprimere il consenso al trattamento, della sua maggiore età, e dell'assenza di elementi ostativi sul piano psicologico, l'ha valutata idonea all'assunzione della terapia ormonale.
All'udienza del 27.6.2025, con particolare riguardo all'iter terapeutico seguito, la ricorrente ha precisato di aver seguito prima un percorso psicologico con il dott. e Per_1
poi un percorso ormonale con il dott. dal 2023, circostanze da cui sono apparse Per_2 evidenti la serietà, la convinzione e l'irreversibilità del percorso seguito da parte ricorrente per ottenere l'attribuzione di una nuova identità di genere.
All'udienza del 27.6.2025, inoltre, parte ricorrente ha subito chiesto di rivolgersi a lei con il genere femminile, e ha collocato l'inizio del suo percorso di presa di consapevolezza della disforia di genere della quale soffriva nel 2015/2016: “verso il 2015/2016 ho iniziato
a farmi domande serie, contattando psicologi, io descrivo la disforia di genere come una
3 serie di ondate che vengono e poi se ne vanno, l'ultima ondata è stata agghiacciante, quando ero negli Stati Uniti. Ho iniziato a lavorare con un'uniforme maschile e ho provato grande tristezza, i miei datori di lavoro allora mi hanno dato l'uniforme femminile, e da quando ho iniziato ad usare l'abito femminile sul lavoro mi sono sentita meglio, e da lì è iniziato il mio percorso” (cfr. verbale di udienza, pag. 1).
La ricorrente ha poi affermato come, a seguito del percorso intrapreso, si senta più serena e sicura della propria scelta: “adesso sto bene, non ho più ondate di disforia, sono più me stessa, ho anche compreso meglio le persone intorno a me, prima ero terrorizzata e invece poi non ho avvertito problemi di inclusione… voglio inserire nel mio curriculum il mio nome femminile e presentarmi così in ogni ambiente. Sono contenta di essere così. Sono già stata contattata nei giorni scorsi per due possibilità di lavoro nel settore del marketing e della comunicazione” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Ella, infine, ha descritto come sostanzialmente positiva l'accoglienza del suo cambiamento nell'ambiente familiare e sociale, che ha saputo offrirle supporto:
“sommariamente il mio cambiamento è stato ben accolto, io ho iniziato la mia transizione sociale quando ancora non avevo iniziato quella medica, quindi prima ancora che avessi assunto un aspetto del tutto femminile, e ho trovato una generale inclusione. In questo momento non sto lavorando perché ho appena concluso il mio ciclo formativo magistrale all'estero e sono tornata in Italia. In famiglia, mio padre continua a non accettare la mia situazione, gli è sembrato che sia cambiata improvvisamente e non ha compreso le mie esigenze, mentre mia madre e mia sorella, soprattutto, mi sostengono” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte
Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla
Consulta “non priva di tratti paternalistici” (§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali
4 hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (§ 6.2.1).
In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata, in ogni caso, la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib.
Benevento, 10 gennaio 1985).
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome ” in sostituzione CP_1 di quello originario ”, con cui da tempo viene chiamata nelle relazioni sociali (cfr. Pt_1
Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, che rimangono a carico di colei che le ha anticipate, non verificandosi alcuna soccombenza in senso tecnico, in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
5 1) Attribuisce alla parte ricorrente, (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], il sesso femminile;
C.F._1
2) Attribuisce alla parte ricorrente, il nuovo nome Parte_1 CP_2
[...]
3) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
RB (BS) il 20.5.1997, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto deve intendersi, piuttosto, “ ; Parte_1 Controparte_2 dove è scritto “sesso maschile” deve leggersi, piuttosto, “sesso femminile”;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RB, ove fu compilato l'atto di nascita (atto n. 354, parte I, serie A, anno 1997), di effettuare la rettificazione nel relativo registro;
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024, con le precisazioni di cui alla parte motiva della presente sentenza;
6) Nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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