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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ettore Parenti, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale per la Lombardia in carica pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n.59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza. CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.04.2024, ha convenuto in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1
la patologia denunciata (Ernia del disco L5-S1, fissurazione anulus fibroso e protrusione a sinistra in
L4-L5) aveva natura professionale e che dalla stessa era residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica che determinava un grado complessivo di invalidità del 10% o, comunque, di quella diversa misura percentuale che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda CTU, con conseguente condanna dell' alla erogazione delle prestazioni economiche per inabilità permanente previste CP_1
dalle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa (o da altra successiva acclaranda), con interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- a far tempo dal 2007 e fino al 2012, aveva prestato attività lavorativa come operaio agricolo;
negli anni successivi, e ancora attualmente, era occupato nell'industria come operaio metalmeccanico, addetto al settore fonderia;
- in entrambi i suddetti contesti lavorativi era stato esposto a rischi per la propria salute e integrità fisica;
in particolare, in agricoltura l'esposizione a rischio interessava principalmente l'apparato muscolo-scheletrico sotto forma di vibrazioni per conduzione macchine agricole su percorsi e terreni accidentati;
in industria, il fattore prevalentemente espositivo era individuabile nello spostamento di manufatti anche pesanti nell'ambito delle operazioni di assemblaggio e confezionamento dei prodotti che caratterizzavano l'attività dell'operaio in fonderia;
- il consulente medico-legale di parte, dott. accertava che era affetto da ernia del Persona_1
disco L5-S1 cagionata da sforzi lavorativi, essendo impegnato, quale operaio, in mansioni di ripetitiva movimentazione di carichi ed essendo stato esposto, quando lavorava in agricoltura, “a vibrazioni corpo intero per conduzione di trattori su terreno irregolare”;
- nel mese di gennaio 2023, presentava all' certificazione medica per il riconoscimento come CP_1 tecnopatia dell'accalarata ernia del disco, che l' resistente respingeva, così come analogamente CP_1 disponeva la reiezione del successivo ricorso amministrativo, giudicando l'inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1 della domanda ed il favore delle spese di lite. L' , in particolare, deduceva che, dalla CP_1
documentazione allegata, emergeva che il ricorrente era esposto ad un rischio inidoneo, per intensità e durata, a sviluppare la patologia denunciata. Rappresentava, in particolare, che:
2/7 - come certificato dalla Commissione medica ASL, la patologia a motivo della quale gli era stata riconosciuta la condizione di invalido civile, ovvero la cardiomiopatia ipertrofica con riduzione della frazione di eiezione, era di gran lunga la patologia preminente per la quale l'assicurato era stato riconosciuto invalido, rispetto alle problematiche del rachide lombare;
- lo stesso assicurato, in sede di istruttoria amministrativa, confermava la sostanziale insussistenza di rischio di movimentazione manuale di carichi, dichiarando che l'entità dei pesi movimentati nella prevalente mansione era inferiore a 3 kg, in accordo con quanto riportato dal medico competente circa l'indice NIOSH relativo alla mansione svolta <0,85;
- la patologia per la quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento come tecnopatia, da un lato, non poteva essere ricondotta all'attività lavorativa svolta dal 2017, né a quelle svolte dal 2010, per discontinuità del rischio lavorativo, dall'altro, la stessa poteva avere origini anche non lavorative, essendo ad eziologia multifattoriale, laddove, in ogni caso, spettava alla controparte provare il nesso di causalità tra le lavorazioni svolte e la malattia in questione.
1.2) Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale assumeva l'incarico, prestando Persona_2 giuramento di rito, all'udienza del 26.09.2024 e depositava relazione definitiva in data 03.01.2025. Con ordinanza del 07.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava per decisione. Infine, all'udienza del 29.05.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa. Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti,
3/7 ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi
(assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (tra le tante, Cass., 08.01.2003, n. 87; Cass., 20.05.2000, n. 6592). È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass., 13.04.2002, n. 5352; Cass., 21.02.2003, n. 2716).
Per quanto riguarda, quindi, il nesso causale, la Corte di Cassazione ha chiarito che si applicano i principi degli artt. 40 e 41 c.p., per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati, da soli, di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente
a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass., nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. Anche Cass., nn. 21021/2007 e 1135/2011).
Nel caso di specie, il CTU, dott. ha motivatamente concluso nel senso che: “non è Persona_2 possibile accertare la sussistenza di un nesso causale o concausale tra l'attività lavorativa prestata dal ricorrente e la patologia contratta e denunciata all' ”. CP_1
Al riguardo, l'Ausiliare del Giudice ha evidenziato che: “si può affermare, limitatamente all'oggetto della controversia in questione, che il sig. risulta affetto da Ernia discale L5-S1 e Parte_1
protrusione discale L4-L5. Al fine di determinare con certezza il momento di insorgenza della patologia vertebrale è stata richiesta, con il consenso dei CT di parte, alla Commissione Invalidi di
Piacenza, copia della documentazione sanitaria presentata dal periziando alla Commissione stessa per il riconoscimento di invalidità civile avvenuta in data 12.11.16. La documentazione che si allega dimostra che il sig. già nell'ottobre 2014 fosse sofferente di lombosciatalgia sinistra con Pt_1
protrusione discale L4-L5 RM accertata. In ragione del riconoscimento di invalidità civile nella misura del 46% dovuto oltre alla patologia vertebrale anche alla cardiomiopatia ipertrofica primitiva, venne
4/7 assunto dall'azienda Fonder Shell con collocamento mirato ex L. 68/99 e con le prescrizioni di tutela lavorativa del caso (divieto di movimentazione di carichi superiori a 3 kg). Il Documento di
Valutazione dei Rischi fornito dall'azienda Fonder Shell comprova che il lavoratore non fu adibito a mansioni di movimentazione di carichi pesanti. Inoltre, egli fu assunto più di due anni dopo
l'insorgenza della patologia lombare. Ne consegue che la patologia lombare o anche un aggravamento della stessa, non possa essere ritenuta malattia professionale contratta presso l'azienda Fonder Shell.
Il periziando, comunque, prima del 2014 svolse altre attività lavorative ma sempre in modo assai discontinuo e comunque di breve durata e con mansioni di cui, per assenza di elementi probatori, non si conosce il grado di esposizione ad eventuali fattori di rischio favorenti la patologia discale. Solo nel periodo dal 01.10.07 al 31.12.08 ha svolto, con una certa continuità, mansioni di operaio presso
ER (e verosimilmente fu esposto alla movimentazione di carichi pesanti) per poi fruire di malattia/infortunio fino al 22.10.10. Tuttavia, se anche durante tale periodo di lavoro breve ma continuativo (15 mesi), fosse stato esposto a movimentazione di carichi pesanti, in modo non occasionale e in assenza di ausili, tenendo conto che la patologia lombare ha esordito nel 2014, essa non sarebbe indennizzabile in quanto insorta a distanza di più di un anno dalla cessazione di quell'attività lavorativa […] E' noto inoltre che la patologia discale e osteoarticolare della colonna vertebrale riconosce una etiopatogenesi multifattoriale dove entrano in gioco molti altri fattori oltre alla movimentazione manuale dei carichi […] Alcuni di questi fattori sono senz'altro presenti nel periziando e possono costituire dignità di causa efficiente a determinare la patologia discale a prescindere dalla presunta esposizione alla movimentazione di carichi”.
Peraltro, in risposta alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice, il CTU ha rilevato che: “il periziando possiede molti fattori di rischio extralavorativo. Oltre alla elevata statura, alla sedentarietà intesa come ipotonicità delle strutture muscolari di sostegno del rachide, alla postura scorretta
(accentuazione della fisiologica lordosi lombare), anche l'età. Il maggior picco di incidenza delle ernie discali è 40 anni (come da bibliografia sopra riportata: Linee Guida SIOT Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia del 2016). Proprio l'età in cui si sarebbe manifestata clinicamente la patologia discale nel periziando. Non è possibile affermare che l'ernia del disco sia intervenuta recentemente. La documentazione sanitaria relativa alla richiesta di riconoscimento di invalidità civile non contiene né immagini RM né referto dell'esame ma una certificazione del neurochirurgo del
17.10.2014 che attesta la presa visione di immagini RM non datate. Nell'attestazione il neurochirurgo conferma la presenza di protrusione discale L4-L5 ma evidenzia anche una infiltrazione foraminale in
L5-S1, sede dell'ernia presacrale L5-S1 diagnosticata con RM lombare del 06.07.22. Ne consegue che assai probabilmente fosse in atto una discopatia L5-S1 già nel 2014 o anche prima (in quanto non c'è
5/7 traccia della RM di cui fa riferimento il neurochirurgo). A prescindere da quest'ultima considerazione, come già sopra esposto, il sig. venne assunto dall'azienda Shell successivamente al Pt_1 riconoscimento dell'invalidità civile avvenuto nel 2016 e in ragione proprio di tale riconoscimento, con collocamento mirato predisposto a salvaguardare le sue condizioni di salute. Il Documento di
Valutazione dei Rischi dell'Azienda, redatto dalle figure cardine della sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui un rappresentante dei lavoratori, esclude che il periziando sia stato adibito alla movimentazione di carichi pesanti. E' noto che l'evoluzione delle patologie discali vertebrali sia suscettibile di evoluzione peggiorativa anche in assenza di fattori professionali, e nel caso in esame non è possibile sostenere che l'assicurato sia stato esposto ad un rischio costante e non occasionale che possa ritenersi determinante nell'aggravamento. Sono questi i motivi che impediscono di ammettere un nesso di causa tra la l'ernia discale L5-S1 e la presunta esposizione professionale”.
Il dott. ha ulteriormente precisato che: “Nel corso dell'indagine peritale, Persona_2 nell'intento di assolvere alle funzioni proprie dell' che ha finalità sociali a tutela del lavoratore CP_1
ispirandosi a meccanismi solidaristici, si è cercato di comprendere e dimostrare se le attività lavorative espletate dal periziando prima dell'assunzione in Fonder Shell avessero potuto causare o concausare l'infermità in atto. L'assenza di documentazione sanitaria, di accertamenti clinici datati e certi, di cui ha l'onere il lavoratore, in relazione anche a lunghi periodi di disoccupazione o malattia, non ha consentito di ammettere tale possibilità”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e motivate, e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. L'elaborato appare corretto e condivisibile anche laddove il dott. scrive: “essa [la patologia Persona_2
lombare] non sarebbe indennizzabile in quanto insorta a distanza di più di un anno dalla cessazione di quella attività lavorativa”, con ciò riportando testualmente quanto indicato nella Tabella. Che il CTU avesse ben chiaro che decorso l'anno venisse meno il principio della “presunzione del nesso tra patologia e attività” emerge chiaramente dalla esposizione successiva ove il perito stesso, con una disamina approfondita e dettagliata sotto il profilo tecnico scientifico, ha indagato e individuato tutti i fattori extraprofessionali presenti nel periziando cui è possibile attribuire dignità di causa efficiente a determinare la patologia discale. Di contro, l'assenza di documentazione sanitaria, di accertamenti clinici datati e certi, di cui ha onere il lavoratore, in relazione anche ai lunghi periodo di disoccupazione o malattia non ha consentito di riconoscere il nesso di causa e/ o concausa tra l'ernia discale L5-S1 e la esposizione professionale.
6/7 Ciò premesso, in accordo con quanto rilevato dall'Ausiliare del Giudice, vi è, in conclusione, da ritenere, in base all'esame della documentazione agli atti del giudizio, che non sia stato Parte_1
esposto ad un rischio idoneo, per intensità e durata, a sviluppare la patologia denunciata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3) In considerazione della peculiarità delle questioni dedotte nel presente giudizio e della natura della parti in esso coinvolte, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
3.1) Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Piacenza, 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ettore Parenti, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale per la Lombardia in carica pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n.59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza. CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.04.2024, ha convenuto in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1
la patologia denunciata (Ernia del disco L5-S1, fissurazione anulus fibroso e protrusione a sinistra in
L4-L5) aveva natura professionale e che dalla stessa era residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica che determinava un grado complessivo di invalidità del 10% o, comunque, di quella diversa misura percentuale che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda CTU, con conseguente condanna dell' alla erogazione delle prestazioni economiche per inabilità permanente previste CP_1
dalle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa (o da altra successiva acclaranda), con interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- a far tempo dal 2007 e fino al 2012, aveva prestato attività lavorativa come operaio agricolo;
negli anni successivi, e ancora attualmente, era occupato nell'industria come operaio metalmeccanico, addetto al settore fonderia;
- in entrambi i suddetti contesti lavorativi era stato esposto a rischi per la propria salute e integrità fisica;
in particolare, in agricoltura l'esposizione a rischio interessava principalmente l'apparato muscolo-scheletrico sotto forma di vibrazioni per conduzione macchine agricole su percorsi e terreni accidentati;
in industria, il fattore prevalentemente espositivo era individuabile nello spostamento di manufatti anche pesanti nell'ambito delle operazioni di assemblaggio e confezionamento dei prodotti che caratterizzavano l'attività dell'operaio in fonderia;
- il consulente medico-legale di parte, dott. accertava che era affetto da ernia del Persona_1
disco L5-S1 cagionata da sforzi lavorativi, essendo impegnato, quale operaio, in mansioni di ripetitiva movimentazione di carichi ed essendo stato esposto, quando lavorava in agricoltura, “a vibrazioni corpo intero per conduzione di trattori su terreno irregolare”;
- nel mese di gennaio 2023, presentava all' certificazione medica per il riconoscimento come CP_1 tecnopatia dell'accalarata ernia del disco, che l' resistente respingeva, così come analogamente CP_1 disponeva la reiezione del successivo ricorso amministrativo, giudicando l'inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_1 della domanda ed il favore delle spese di lite. L' , in particolare, deduceva che, dalla CP_1
documentazione allegata, emergeva che il ricorrente era esposto ad un rischio inidoneo, per intensità e durata, a sviluppare la patologia denunciata. Rappresentava, in particolare, che:
2/7 - come certificato dalla Commissione medica ASL, la patologia a motivo della quale gli era stata riconosciuta la condizione di invalido civile, ovvero la cardiomiopatia ipertrofica con riduzione della frazione di eiezione, era di gran lunga la patologia preminente per la quale l'assicurato era stato riconosciuto invalido, rispetto alle problematiche del rachide lombare;
- lo stesso assicurato, in sede di istruttoria amministrativa, confermava la sostanziale insussistenza di rischio di movimentazione manuale di carichi, dichiarando che l'entità dei pesi movimentati nella prevalente mansione era inferiore a 3 kg, in accordo con quanto riportato dal medico competente circa l'indice NIOSH relativo alla mansione svolta <0,85;
- la patologia per la quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento come tecnopatia, da un lato, non poteva essere ricondotta all'attività lavorativa svolta dal 2017, né a quelle svolte dal 2010, per discontinuità del rischio lavorativo, dall'altro, la stessa poteva avere origini anche non lavorative, essendo ad eziologia multifattoriale, laddove, in ogni caso, spettava alla controparte provare il nesso di causalità tra le lavorazioni svolte e la malattia in questione.
1.2) Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale assumeva l'incarico, prestando Persona_2 giuramento di rito, all'udienza del 26.09.2024 e depositava relazione definitiva in data 03.01.2025. Con ordinanza del 07.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava per decisione. Infine, all'udienza del 29.05.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa. Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti,
3/7 ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi
(assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (tra le tante, Cass., 08.01.2003, n. 87; Cass., 20.05.2000, n. 6592). È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass., 13.04.2002, n. 5352; Cass., 21.02.2003, n. 2716).
Per quanto riguarda, quindi, il nesso causale, la Corte di Cassazione ha chiarito che si applicano i principi degli artt. 40 e 41 c.p., per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati, da soli, di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente
a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass., nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. Anche Cass., nn. 21021/2007 e 1135/2011).
Nel caso di specie, il CTU, dott. ha motivatamente concluso nel senso che: “non è Persona_2 possibile accertare la sussistenza di un nesso causale o concausale tra l'attività lavorativa prestata dal ricorrente e la patologia contratta e denunciata all' ”. CP_1
Al riguardo, l'Ausiliare del Giudice ha evidenziato che: “si può affermare, limitatamente all'oggetto della controversia in questione, che il sig. risulta affetto da Ernia discale L5-S1 e Parte_1
protrusione discale L4-L5. Al fine di determinare con certezza il momento di insorgenza della patologia vertebrale è stata richiesta, con il consenso dei CT di parte, alla Commissione Invalidi di
Piacenza, copia della documentazione sanitaria presentata dal periziando alla Commissione stessa per il riconoscimento di invalidità civile avvenuta in data 12.11.16. La documentazione che si allega dimostra che il sig. già nell'ottobre 2014 fosse sofferente di lombosciatalgia sinistra con Pt_1
protrusione discale L4-L5 RM accertata. In ragione del riconoscimento di invalidità civile nella misura del 46% dovuto oltre alla patologia vertebrale anche alla cardiomiopatia ipertrofica primitiva, venne
4/7 assunto dall'azienda Fonder Shell con collocamento mirato ex L. 68/99 e con le prescrizioni di tutela lavorativa del caso (divieto di movimentazione di carichi superiori a 3 kg). Il Documento di
Valutazione dei Rischi fornito dall'azienda Fonder Shell comprova che il lavoratore non fu adibito a mansioni di movimentazione di carichi pesanti. Inoltre, egli fu assunto più di due anni dopo
l'insorgenza della patologia lombare. Ne consegue che la patologia lombare o anche un aggravamento della stessa, non possa essere ritenuta malattia professionale contratta presso l'azienda Fonder Shell.
Il periziando, comunque, prima del 2014 svolse altre attività lavorative ma sempre in modo assai discontinuo e comunque di breve durata e con mansioni di cui, per assenza di elementi probatori, non si conosce il grado di esposizione ad eventuali fattori di rischio favorenti la patologia discale. Solo nel periodo dal 01.10.07 al 31.12.08 ha svolto, con una certa continuità, mansioni di operaio presso
ER (e verosimilmente fu esposto alla movimentazione di carichi pesanti) per poi fruire di malattia/infortunio fino al 22.10.10. Tuttavia, se anche durante tale periodo di lavoro breve ma continuativo (15 mesi), fosse stato esposto a movimentazione di carichi pesanti, in modo non occasionale e in assenza di ausili, tenendo conto che la patologia lombare ha esordito nel 2014, essa non sarebbe indennizzabile in quanto insorta a distanza di più di un anno dalla cessazione di quell'attività lavorativa […] E' noto inoltre che la patologia discale e osteoarticolare della colonna vertebrale riconosce una etiopatogenesi multifattoriale dove entrano in gioco molti altri fattori oltre alla movimentazione manuale dei carichi […] Alcuni di questi fattori sono senz'altro presenti nel periziando e possono costituire dignità di causa efficiente a determinare la patologia discale a prescindere dalla presunta esposizione alla movimentazione di carichi”.
Peraltro, in risposta alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice, il CTU ha rilevato che: “il periziando possiede molti fattori di rischio extralavorativo. Oltre alla elevata statura, alla sedentarietà intesa come ipotonicità delle strutture muscolari di sostegno del rachide, alla postura scorretta
(accentuazione della fisiologica lordosi lombare), anche l'età. Il maggior picco di incidenza delle ernie discali è 40 anni (come da bibliografia sopra riportata: Linee Guida SIOT Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia del 2016). Proprio l'età in cui si sarebbe manifestata clinicamente la patologia discale nel periziando. Non è possibile affermare che l'ernia del disco sia intervenuta recentemente. La documentazione sanitaria relativa alla richiesta di riconoscimento di invalidità civile non contiene né immagini RM né referto dell'esame ma una certificazione del neurochirurgo del
17.10.2014 che attesta la presa visione di immagini RM non datate. Nell'attestazione il neurochirurgo conferma la presenza di protrusione discale L4-L5 ma evidenzia anche una infiltrazione foraminale in
L5-S1, sede dell'ernia presacrale L5-S1 diagnosticata con RM lombare del 06.07.22. Ne consegue che assai probabilmente fosse in atto una discopatia L5-S1 già nel 2014 o anche prima (in quanto non c'è
5/7 traccia della RM di cui fa riferimento il neurochirurgo). A prescindere da quest'ultima considerazione, come già sopra esposto, il sig. venne assunto dall'azienda Shell successivamente al Pt_1 riconoscimento dell'invalidità civile avvenuto nel 2016 e in ragione proprio di tale riconoscimento, con collocamento mirato predisposto a salvaguardare le sue condizioni di salute. Il Documento di
Valutazione dei Rischi dell'Azienda, redatto dalle figure cardine della sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui un rappresentante dei lavoratori, esclude che il periziando sia stato adibito alla movimentazione di carichi pesanti. E' noto che l'evoluzione delle patologie discali vertebrali sia suscettibile di evoluzione peggiorativa anche in assenza di fattori professionali, e nel caso in esame non è possibile sostenere che l'assicurato sia stato esposto ad un rischio costante e non occasionale che possa ritenersi determinante nell'aggravamento. Sono questi i motivi che impediscono di ammettere un nesso di causa tra la l'ernia discale L5-S1 e la presunta esposizione professionale”.
Il dott. ha ulteriormente precisato che: “Nel corso dell'indagine peritale, Persona_2 nell'intento di assolvere alle funzioni proprie dell' che ha finalità sociali a tutela del lavoratore CP_1
ispirandosi a meccanismi solidaristici, si è cercato di comprendere e dimostrare se le attività lavorative espletate dal periziando prima dell'assunzione in Fonder Shell avessero potuto causare o concausare l'infermità in atto. L'assenza di documentazione sanitaria, di accertamenti clinici datati e certi, di cui ha l'onere il lavoratore, in relazione anche a lunghi periodi di disoccupazione o malattia, non ha consentito di ammettere tale possibilità”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e motivate, e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. L'elaborato appare corretto e condivisibile anche laddove il dott. scrive: “essa [la patologia Persona_2
lombare] non sarebbe indennizzabile in quanto insorta a distanza di più di un anno dalla cessazione di quella attività lavorativa”, con ciò riportando testualmente quanto indicato nella Tabella. Che il CTU avesse ben chiaro che decorso l'anno venisse meno il principio della “presunzione del nesso tra patologia e attività” emerge chiaramente dalla esposizione successiva ove il perito stesso, con una disamina approfondita e dettagliata sotto il profilo tecnico scientifico, ha indagato e individuato tutti i fattori extraprofessionali presenti nel periziando cui è possibile attribuire dignità di causa efficiente a determinare la patologia discale. Di contro, l'assenza di documentazione sanitaria, di accertamenti clinici datati e certi, di cui ha onere il lavoratore, in relazione anche ai lunghi periodo di disoccupazione o malattia non ha consentito di riconoscere il nesso di causa e/ o concausa tra l'ernia discale L5-S1 e la esposizione professionale.
6/7 Ciò premesso, in accordo con quanto rilevato dall'Ausiliare del Giudice, vi è, in conclusione, da ritenere, in base all'esame della documentazione agli atti del giudizio, che non sia stato Parte_1
esposto ad un rischio idoneo, per intensità e durata, a sviluppare la patologia denunciata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3) In considerazione della peculiarità delle questioni dedotte nel presente giudizio e della natura della parti in esso coinvolte, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
3.1) Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Piacenza, 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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