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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5957 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1697/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura P.IVA_1 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti
RO VA (c.f. ), NI VA (c.f. C.F._1
) e ME VA (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Nocera Inferiore, alla via Filippo Dentice
D'Accadia n. 31;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per atti
NO (Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020), recepita con delibera di presa Persona_1
d'atto n. 654 del 29.4.2011, dagli avv.ti EDUARDO MARTUCCI (c.f. ) e C.F._4
IO CO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata unitamente ai suoi C.F._5
1 procuratori presso la sede dell'Ente, sita in Torre del Greco, alla via Marconi n. 66;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due separati atti di citazione, ritualmente notificati in data 3.11.2016 e 8.11.2016, l'
[...]
Cont
(di seguito ) si opponeva ai decreti ingiuntivi n. 1376/2016 del 30.9.2016 e n. CP_1
1409/2016 del 5.10.2016, con i quali il Tribunale di Torre Annunziata le aveva ingiunto il pagamento, in favore del (d'ora in poi solo Parte_1
”), per le somme, rispettivamente, di € 412.385,31 a titolo di corrispettivo dovuto per Pt_1 prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 erogate nel mese di novembre dell'anno
2015, e di € 21.782,59, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 44 della L. 833/1978, rese nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2015, oltre interessi legali e spese di lite. A fondamento di entrambe le opposizioni deduceva l'inesistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo (non costituendo prova dei crediti le fatture); l'inammissibilità delle domande per illecito frazionamento del credito e, comunque, l'infondatezza delle pretese per l'avvenuto superamento dei tetti di spesa e l'inapplicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale di Torre Annunziata, disposta la riunione dei due giudizi con ordinanza del 21.2.2017, con sentenza n. 585/2020 pubblicata il 9.3.2020 e mai notificata, accoglieva le opposizioni proposte Cont dall' e revocava i decreti ingiuntivi, condannando la parte opposta al pagamento delle spese di lite. Disattesa l'eccezione di improcedibilità, improponibilità e inammissibilità dei ricorsi monitori sul presupposto che costituiscono prove scritte ai sensi dell'art. 638 c.p.c. anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., il primo giudice, rilevato che non era contestato tra le parti che il era accreditato e che tra le parti in data 18.5.2016 era stato Pt_1 sottoscritto un contratto “avente ad oggetto (cfr. art. 2 stesso contratto depositato in entrambi i monitori) “le prestazioni di assistenza sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa (c.d. riabilitazione ex art. 44 della L. n. 833/78…) da erogarsi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2015, da parte della sottoscritta struttura privata”, fissando quale limite complessivo di fatturato la somma di € 70.845,74 (cfr. art. 4 comma 1 dello stesso contratto depositato in entrambi i ricorsi, le cui opposizioni poi sono state riunite)”, dava atto che, con riferimento ad entrambe le pretese monitorie, erano stati superati i limiti contrattualmente pattuiti - a cui peraltro, il si era Pt_1 assoggettato dopo l'intera fatturazione dell'anno di riferimento - ed affermava che le somme rivendicate non erano dovute, ritenendo irrilevanti le mancate comunicazioni relative al superamento del tetto di spesa di macroarea.
2 Avverso detta sentenza, il Centro, con atto di citazione notificato in data 1.6.2020, ha proposto appello, invocando, con un unico articolato motivo i seguenti vizi motivazionali: a) la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente, in quanto, il giudice, pur avendo Cont richiamato la documentazione prodotta dall' avrebbe omesso di indicare i singoli documenti posti a fondamento del proprio convincimento, impedendo in tal modo di rendere intellegibili i passaggi logico-motivazionali seguiti;
b) l'erronea e illogica motivazione relativa al ritenuto superamento del tetto di spesa, sia in relazione al decreto ingiuntivo n. 1409/2016 (emesso per € Cont 21.782,59), attesa la mancata prova da parte dell' della suddetta circostanza, sia in relazione al decreto ingiuntivo n. 1376/2016 (emesso per € 412.385,31), con riferimento al quale il Centro ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale considerato che il limite di spesa fissato per l'anno 2015 dal contratto, per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978, era pari ad € 3.805.000,00 e non, come
(erroneamente) statuito € 70.854,74; c) l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della pronuncia sull'avvenuto superamento del tetto di spesa, ossia per aver ignorato le questioni - pure dedotte dal Centro in primo grado e sottoposte specificamente alle parti dal precedente giudice assegnatario del procedimento - attinenti alla incompletezza e/o mancata prova delle operazioni del tavolo tecnico, della conseguente regressione tariffaria unica e delle comunicazioni periodiche;
d) violazione e falsa applicazione delle regole di cui all'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio, per avere il Tribunale ritenuto erroneamente operante il limite di spesa per la singola struttura, in luogo di quello di “branca della macroarea” (cfr. pag. 17 atto di impugnazione: “che il tetto attiene alla singola struttura non esiste e ciò lo si ricava dalla normativa vigente: la DGRC 1272 del 2003 che ha recepito il dettato della legge 311 del 2004 che ha ribadito il diritto-dovere delle Regioni di stabilire i tetti di spesa per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie”) e per aver ritenuto raggiunta la relativa prova incombente sull'azienda sanitaria, sebbene questa non avesse provato né l'avvenuto superamento del tetto, né di aver già effettivamente erogato al centro tutto quanto dovuto nei limiti del budget fissato. Cont Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 21.12.2020, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, sostanzialmente ribadendo quanto già eccepito e sostenuto in primo grado.
All'udienza collegiale del 21.5.2025, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato nei termini di seguito indicati.
Con la prima doglianza il ha invocato la nullità della sentenza per omessa motivazione o Pt_1 motivazione apparente, assumendo che non sarebbe idoneo a supportare la motivazione resa il
3 Cont generico richiamo operato dal primo giudice alla documentazione prodotta dall' senza una indicazione specifica dei singoli documenti posti a fondamento della decisione.
La doglianza è infondata.
Va premesso che il Tribunale, nel giudicare sulle domande proposte dal a seguito delle Pt_1
Cont eccezioni formulate dall' nei propri atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, ha circoscritto l'oggetto del giudizio, affermando che la remunerazione delle prestazioni richieste non era dovuta per l'avvenuto superamento del tetto di struttura, ossia del budget fissato annualmente alle strutture nel contratto, come limite massimo per la remunerabilità delle prestazioni, operante anche a prescindere dall'eventuale mancato superamento del tetto di spesa generale di macroarea.
In tale contesto, il Tribunale ha fondato la sua decisione partendo dall'evidenziare due circostanze non contestate, ossia l'avvenuto accreditamento del Centro e la previsione nell'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti il 18.5.2016, specificamente indicato in sentenza come “depositato in entrambi i giudizi monitori”, di un limite complessivo di fatturato, per le prestazioni di assistenza sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 l. 833/1978), di € 70.845,74.
Partendo da tale premessa generale, il primo giudice ha dapprima ritenuto irrilevanti tutte le questioni attinenti all'avvenuto superamento del tetto di macroarea, all'eventuale applicazione della
Regressione Tariffaria e alla mancata comunicazione dei monitoraggi periodici eccepita dal Pt_1
e, poi, esaminando in concreto gli atti depositati dalle parti, ha ritenuto che dalla documentazione Cont depositata dall' poteva ritenersi raggiunta la prova dell'anzidetto superamento.
La motivazione posta a base della decisione, necessaria e funzionale a consentire alla parte soccombente di proporre eventualmente l'impugnazione avverso le statuizioni ritenute erronee, non
è, quindi, né apparente, né insufficiente, avendo il Tribunale dato espressamente conto che il contratto prodotto in entrambi i giudizi monitori prevedeva lo specifico budget indicato in € Cont 70.854,74 e che dalla documentazione prodotta dall' emergeva chiaramente la mancata remunerazione delle prestazioni rese oltre tale limite (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza).
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal Centro appellante, il primo giudice, attraverso il Cont richiamo alla documentazione depositata dall' ha di fatto rinviato agli unici due documenti di carattere non normativo prodotti dall'opponente, indicati specificamente nel foliario di primo grado relativo a ciascuna opposizione, ossia ha rinviato alla nota n. 319 del 25.10.2016 (depositata nell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1376/2016 per € 412.385,31) e alla nota n. 322 del
26.10.2016 (depositata nell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1409/2016 per € 21.782,59). Tali Cont note, oltre ad essere state depositate dall' in ciascuna delle due opposizioni a decreto ingiuntivo, risultano analiticamente e integralmente riportate nel corpo di ciascuno dei due atti di Cont opposizione proposti dall' con il richiamo al superamento del tetto di struttura fissato nel
4 contratto, non solo attraverso la specifica indicazione delle fatture non pagate o pagate parzialmente, ma anche mediante l'elencazione analitica di tutte le fatture emesse nel periodo dal con la specificazione dell'importo complessivamente fatturato, al fine di dimostrare che le Pt_1 prestazioni richieste erano eccedenti rispetto al budget.
Orbene, è evidente, anche alla luce delle allegazioni contenute in ciascuno dei due atti di Cont opposizione a decreto ingiuntivo, che il riferimento ai documenti prodotti dall' effettuato dal primo giudice era relativo alle suddette note e che, quindi, il aveva la possibilità di Pt_1 conoscere perfettamente il contenuto delle note e di comprendere l'iter argomentativo seguito dal primo giudice.
Peraltro, attraverso il richiamo numerico alle fatture emesse, contenuto sia nel corpo degli atti di opposizione a decreto ingiuntivo che nelle note in essi analiticamente richiamate e riportate - già, comunque, nella piena disponibilità della parte opposta -, il Centro aveva, altresì, l'onere (non Cont adempiuto), stante il principio di vicinanza della prova, di verificare se quanto dedotto dall' corrispondeva al reale fatturato, fornendo eventualmente una prova di segno contrario.
Né risulta che il ha specificamente censurato l'idoneità di tali note a costituire prova del Pt_1 suddetto superamento del tetto di spesa di struttura, essendosi limitato, da un lato, a invocare l'omessa specifica elencazione dei documenti posti a fondamento della decisione e, dall'altro, lato, Cont a ribadire genericamente la mancanza di prova da parte dell' senza, quindi, di fatto contestare specificamente che il limite fissato alla struttura per ogni singola branca era stato superato.
Per le ragioni già evidenziate sopra, anche la doglianza relativa al mancato esame delle questioni attinenti alla Regressione Tariffaria Unica e al mancato invio dei monitoraggi periodici, in quanto decisive ai fini del decidere e in quanto costituenti l'oggetto del giudizio sulla base del “decreto 90 Cont del 2014 nonché nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c. (pag.5) predisposte dall' ”, in luogo del ritenuto tetto di struttura (cfr. pag. 16 atto di impugnazione), non merita accoglimento.
Il primo giudice, infatti, si è espressamente pronunciato sul punto, ritenendo le questioni irrilevanti ai fini della decisione, essendo questa incentrata sull'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di struttura.
Non sussiste, quindi, la denunziata omissione di pronuncia, né l'appellante ha individuato le specifiche ragioni (ad esempio, un eventuale erronea individuazione dell'oggetto del giudizio sulla base delle deduzioni delle parti) per le quali, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice in sentenza, i suddetti accertamenti sarebbero stati decisivi. Né tale censura può ritenersi proposta con il mero richiamo all'ordinanza del primo giudice assegnatario del fascicolo, il quale aveva invitato le parti a discutere sulla regressione tariffaria, atteso che le ordinanze sono sempre modificabili e revocabili e non vincolano la decisione.
5 Cont In ogni caso, per completezza, va dato atto che, sebbene l' nelle sue memorie abbia confusamente fatto riferimento sia alla COM che ai limiti di spesa di macroarea e ai procedimenti generali fissati per la remunerazione delle prestazioni, dalla lettura complessiva degli atti e dalle citate note in essi riportate emerge chiaramente che il rifiuto di pagamento è stato motivato sulla base del superamento del tetto di struttura contrattualmente fissato, così come ritenuto anche dal primo giudice.
Va pure osservato che emerge già dalla lettura del contratto regolante le prestazioni per cui è causa che le parti, accanto ai meccanismi di remunerazione delle prestazioni nell'ambito della macroarea regionale, hanno inteso fissare uno specifico limite di struttura (cfr. art. 3 del contratto, rubricato
“quantità delle prestazioni”, il quale dispone il numero massimo di prestazioni da acquistare Cont dall' per il periodo 1° Gennaio - 31 dicembre 2015, con riferimento “alla sottoscritta struttura privata”).
Sono parimenti infondate, per le ragioni già esposte, le censure inerenti alla carenza di motivazione Cont sul riparto dell'onere della prova, sul presupposto che l' non aveva fornito la prova del ritenuto superamento del limite di spesa, né aveva provato di aver erogato le prestazioni rientranti nel budget.
Oltre a quanto già evidenziato sopra, il Collegio rileva che il , né in primo grado, né nella Pt_1
Cont presente sede di appello, ha contestato di avere effettivamente ricevuto le somme indicate dall'
e rientranti nel budget assegnatogli;
in ogni caso, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa, è il raggiungimento del limite attraverso il relativo fatturato e non già l'effettivo e concreto pagamento. Pertanto, se anche il appellante non avesse ancora ricevuto il compenso Pt_1 per tutte le prestazioni fatturate fino al raggiungimento del tetto di spesa, ciò non determinerebbe il suo diritto a conseguire la remunerazione delle prestazioni rese oltre tale limite, ma al più la possibilità di agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni precedentemente fatturate. Cont Come evidenziato sopra, peraltro, il , a fronte delle specifiche deduzioni dell' e Pt_1 dell'indicazione puntuale delle fatture remunerabili e di quelle non remunerabili in quanto eccedenti il budget, non ha mai contestato l'avvenuto superamento del tetto di spesa, operando già nella comparsa di costituzione di primo grado un generico e confuso riferimento, da un lato, alla mancata Cont prova dell'avvenuto superamento da parte dell' e, dall'altro lato, ai principi espressi in tema di applicazione delle Regressione Tariffaria Unica e tavoli tecnici, che, come rilevato anche dal primo giudice, esulano dall'oggetto del contendere.
Non merita, infine, accoglimento neppure l'ulteriore doglianza con la quale il ha lamentato Pt_1 che il primo giudice ha applicato il limite di spesa di € 70.845,74 per le prestazioni richieste in entrambi i decreti ingiuntivi, senza considerare che, invece, per le prestazioni di cui al secondo
6 decreto ingiuntivo (n. 1376/2016, relativo all'importo di € 412.385,31 ed avente ad oggetto le prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 L. 833/1978), il limite di remunerazione fissato dal contratto era di € 3.805.000,00. Ha dedotto, dunque, l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha tenuto conto che sarebbe stato irragionevole pretendere un pagamento di € 412.385,31 a fronte di un budget di struttura di € 70.854,74 e che il giudice si sarebbe potuto agevolmente Cont accorgere dell'incongruenza anche alla luce delle difese dell' che facevano riferimento ad un tetto di spesa di € 3.805.000,00.
Sul punto è necessario rilevare che in ben due passaggi motivazionali il primo giudice ha espressamente rimarcato che, dall'esame del contratto allegato ad entrambi i giudizi monitori, emergeva la fissazione di un tetto di spesa di struttura di € 70.845,74.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'odierno appellante nei due giudizi di opposizione, poi riuniti, risulta che effettivamente il Centro, nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato in entrambe le opposizioni il contratto sottoscritto in data 18.5.2016 recante quale importo massimo remunerabile per le prestazioni rese dalla struttura quello di € 70.845,74.
Correttamente e coerentemente alla documentazione depositata dalla parte, quindi, il Tribunale ha individuato il budget di struttura sulla base del contratto invocato e depositato.
Solo nell'odierno giudizio di appello, il , peraltro senza dedurre alcunché circa il mancato Pt_1 deposito del documento in primo grado, ha inserito all'interno dell'unico files denominato
“fascicolo di I grado” (contenente in modo indistinto e non numerato 254 pagine), un contratto sottoscritto tra le parti in data18.5.2016 avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della
L.833/78”, indicante un tetto di struttura di € 3.805.000,00.
Il documento è inammissibile, stante il chiaro disposto di cui all'art. 345 c.p.c. Cont In ogni caso, non può non rimarcarsi che, sulla base di quanto già argomentato sopra, l' nella propria memoria aveva indicato il suddetto maggiore tetto di struttura, sebbene privo di riscontri documentali, ed anche rispetto ad esso aveva espressamente eccepito l'avvenuto superamento del tetto di struttura in relazione alle fatture analiticamente riportate nell'atto di opposizione, senza che il Centro abbia mai contestato specificamente la suddetta circostanza.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, stante la non complessità e serialità delle questioni trattate.
7 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_2
585/2020 pubblicata in data 9.3.2020, nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna il Centro appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite CP_2 relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% se dovute;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1697/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025 e vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura P.IVA_1 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti
RO VA (c.f. ), NI VA (c.f. C.F._1
) e ME VA (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Nocera Inferiore, alla via Filippo Dentice
D'Accadia n. 31;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per atti
NO (Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020), recepita con delibera di presa Persona_1
d'atto n. 654 del 29.4.2011, dagli avv.ti EDUARDO MARTUCCI (c.f. ) e C.F._4
IO CO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata unitamente ai suoi C.F._5
1 procuratori presso la sede dell'Ente, sita in Torre del Greco, alla via Marconi n. 66;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due separati atti di citazione, ritualmente notificati in data 3.11.2016 e 8.11.2016, l'
[...]
Cont
(di seguito ) si opponeva ai decreti ingiuntivi n. 1376/2016 del 30.9.2016 e n. CP_1
1409/2016 del 5.10.2016, con i quali il Tribunale di Torre Annunziata le aveva ingiunto il pagamento, in favore del (d'ora in poi solo Parte_1
”), per le somme, rispettivamente, di € 412.385,31 a titolo di corrispettivo dovuto per Pt_1 prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 erogate nel mese di novembre dell'anno
2015, e di € 21.782,59, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 44 della L. 833/1978, rese nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2015, oltre interessi legali e spese di lite. A fondamento di entrambe le opposizioni deduceva l'inesistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo (non costituendo prova dei crediti le fatture); l'inammissibilità delle domande per illecito frazionamento del credito e, comunque, l'infondatezza delle pretese per l'avvenuto superamento dei tetti di spesa e l'inapplicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale di Torre Annunziata, disposta la riunione dei due giudizi con ordinanza del 21.2.2017, con sentenza n. 585/2020 pubblicata il 9.3.2020 e mai notificata, accoglieva le opposizioni proposte Cont dall' e revocava i decreti ingiuntivi, condannando la parte opposta al pagamento delle spese di lite. Disattesa l'eccezione di improcedibilità, improponibilità e inammissibilità dei ricorsi monitori sul presupposto che costituiscono prove scritte ai sensi dell'art. 638 c.p.c. anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., il primo giudice, rilevato che non era contestato tra le parti che il era accreditato e che tra le parti in data 18.5.2016 era stato Pt_1 sottoscritto un contratto “avente ad oggetto (cfr. art. 2 stesso contratto depositato in entrambi i monitori) “le prestazioni di assistenza sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa (c.d. riabilitazione ex art. 44 della L. n. 833/78…) da erogarsi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2015, da parte della sottoscritta struttura privata”, fissando quale limite complessivo di fatturato la somma di € 70.845,74 (cfr. art. 4 comma 1 dello stesso contratto depositato in entrambi i ricorsi, le cui opposizioni poi sono state riunite)”, dava atto che, con riferimento ad entrambe le pretese monitorie, erano stati superati i limiti contrattualmente pattuiti - a cui peraltro, il si era Pt_1 assoggettato dopo l'intera fatturazione dell'anno di riferimento - ed affermava che le somme rivendicate non erano dovute, ritenendo irrilevanti le mancate comunicazioni relative al superamento del tetto di spesa di macroarea.
2 Avverso detta sentenza, il Centro, con atto di citazione notificato in data 1.6.2020, ha proposto appello, invocando, con un unico articolato motivo i seguenti vizi motivazionali: a) la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente, in quanto, il giudice, pur avendo Cont richiamato la documentazione prodotta dall' avrebbe omesso di indicare i singoli documenti posti a fondamento del proprio convincimento, impedendo in tal modo di rendere intellegibili i passaggi logico-motivazionali seguiti;
b) l'erronea e illogica motivazione relativa al ritenuto superamento del tetto di spesa, sia in relazione al decreto ingiuntivo n. 1409/2016 (emesso per € Cont 21.782,59), attesa la mancata prova da parte dell' della suddetta circostanza, sia in relazione al decreto ingiuntivo n. 1376/2016 (emesso per € 412.385,31), con riferimento al quale il Centro ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale considerato che il limite di spesa fissato per l'anno 2015 dal contratto, per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978, era pari ad € 3.805.000,00 e non, come
(erroneamente) statuito € 70.854,74; c) l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della pronuncia sull'avvenuto superamento del tetto di spesa, ossia per aver ignorato le questioni - pure dedotte dal Centro in primo grado e sottoposte specificamente alle parti dal precedente giudice assegnatario del procedimento - attinenti alla incompletezza e/o mancata prova delle operazioni del tavolo tecnico, della conseguente regressione tariffaria unica e delle comunicazioni periodiche;
d) violazione e falsa applicazione delle regole di cui all'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio, per avere il Tribunale ritenuto erroneamente operante il limite di spesa per la singola struttura, in luogo di quello di “branca della macroarea” (cfr. pag. 17 atto di impugnazione: “che il tetto attiene alla singola struttura non esiste e ciò lo si ricava dalla normativa vigente: la DGRC 1272 del 2003 che ha recepito il dettato della legge 311 del 2004 che ha ribadito il diritto-dovere delle Regioni di stabilire i tetti di spesa per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie”) e per aver ritenuto raggiunta la relativa prova incombente sull'azienda sanitaria, sebbene questa non avesse provato né l'avvenuto superamento del tetto, né di aver già effettivamente erogato al centro tutto quanto dovuto nei limiti del budget fissato. Cont Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 21.12.2020, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, sostanzialmente ribadendo quanto già eccepito e sostenuto in primo grado.
All'udienza collegiale del 21.5.2025, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato nei termini di seguito indicati.
Con la prima doglianza il ha invocato la nullità della sentenza per omessa motivazione o Pt_1 motivazione apparente, assumendo che non sarebbe idoneo a supportare la motivazione resa il
3 Cont generico richiamo operato dal primo giudice alla documentazione prodotta dall' senza una indicazione specifica dei singoli documenti posti a fondamento della decisione.
La doglianza è infondata.
Va premesso che il Tribunale, nel giudicare sulle domande proposte dal a seguito delle Pt_1
Cont eccezioni formulate dall' nei propri atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, ha circoscritto l'oggetto del giudizio, affermando che la remunerazione delle prestazioni richieste non era dovuta per l'avvenuto superamento del tetto di struttura, ossia del budget fissato annualmente alle strutture nel contratto, come limite massimo per la remunerabilità delle prestazioni, operante anche a prescindere dall'eventuale mancato superamento del tetto di spesa generale di macroarea.
In tale contesto, il Tribunale ha fondato la sua decisione partendo dall'evidenziare due circostanze non contestate, ossia l'avvenuto accreditamento del Centro e la previsione nell'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti il 18.5.2016, specificamente indicato in sentenza come “depositato in entrambi i giudizi monitori”, di un limite complessivo di fatturato, per le prestazioni di assistenza sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 l. 833/1978), di € 70.845,74.
Partendo da tale premessa generale, il primo giudice ha dapprima ritenuto irrilevanti tutte le questioni attinenti all'avvenuto superamento del tetto di macroarea, all'eventuale applicazione della
Regressione Tariffaria e alla mancata comunicazione dei monitoraggi periodici eccepita dal Pt_1
e, poi, esaminando in concreto gli atti depositati dalle parti, ha ritenuto che dalla documentazione Cont depositata dall' poteva ritenersi raggiunta la prova dell'anzidetto superamento.
La motivazione posta a base della decisione, necessaria e funzionale a consentire alla parte soccombente di proporre eventualmente l'impugnazione avverso le statuizioni ritenute erronee, non
è, quindi, né apparente, né insufficiente, avendo il Tribunale dato espressamente conto che il contratto prodotto in entrambi i giudizi monitori prevedeva lo specifico budget indicato in € Cont 70.854,74 e che dalla documentazione prodotta dall' emergeva chiaramente la mancata remunerazione delle prestazioni rese oltre tale limite (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza).
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal Centro appellante, il primo giudice, attraverso il Cont richiamo alla documentazione depositata dall' ha di fatto rinviato agli unici due documenti di carattere non normativo prodotti dall'opponente, indicati specificamente nel foliario di primo grado relativo a ciascuna opposizione, ossia ha rinviato alla nota n. 319 del 25.10.2016 (depositata nell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1376/2016 per € 412.385,31) e alla nota n. 322 del
26.10.2016 (depositata nell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1409/2016 per € 21.782,59). Tali Cont note, oltre ad essere state depositate dall' in ciascuna delle due opposizioni a decreto ingiuntivo, risultano analiticamente e integralmente riportate nel corpo di ciascuno dei due atti di Cont opposizione proposti dall' con il richiamo al superamento del tetto di struttura fissato nel
4 contratto, non solo attraverso la specifica indicazione delle fatture non pagate o pagate parzialmente, ma anche mediante l'elencazione analitica di tutte le fatture emesse nel periodo dal con la specificazione dell'importo complessivamente fatturato, al fine di dimostrare che le Pt_1 prestazioni richieste erano eccedenti rispetto al budget.
Orbene, è evidente, anche alla luce delle allegazioni contenute in ciascuno dei due atti di Cont opposizione a decreto ingiuntivo, che il riferimento ai documenti prodotti dall' effettuato dal primo giudice era relativo alle suddette note e che, quindi, il aveva la possibilità di Pt_1 conoscere perfettamente il contenuto delle note e di comprendere l'iter argomentativo seguito dal primo giudice.
Peraltro, attraverso il richiamo numerico alle fatture emesse, contenuto sia nel corpo degli atti di opposizione a decreto ingiuntivo che nelle note in essi analiticamente richiamate e riportate - già, comunque, nella piena disponibilità della parte opposta -, il Centro aveva, altresì, l'onere (non Cont adempiuto), stante il principio di vicinanza della prova, di verificare se quanto dedotto dall' corrispondeva al reale fatturato, fornendo eventualmente una prova di segno contrario.
Né risulta che il ha specificamente censurato l'idoneità di tali note a costituire prova del Pt_1 suddetto superamento del tetto di spesa di struttura, essendosi limitato, da un lato, a invocare l'omessa specifica elencazione dei documenti posti a fondamento della decisione e, dall'altro, lato, Cont a ribadire genericamente la mancanza di prova da parte dell' senza, quindi, di fatto contestare specificamente che il limite fissato alla struttura per ogni singola branca era stato superato.
Per le ragioni già evidenziate sopra, anche la doglianza relativa al mancato esame delle questioni attinenti alla Regressione Tariffaria Unica e al mancato invio dei monitoraggi periodici, in quanto decisive ai fini del decidere e in quanto costituenti l'oggetto del giudizio sulla base del “decreto 90 Cont del 2014 nonché nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c. (pag.5) predisposte dall' ”, in luogo del ritenuto tetto di struttura (cfr. pag. 16 atto di impugnazione), non merita accoglimento.
Il primo giudice, infatti, si è espressamente pronunciato sul punto, ritenendo le questioni irrilevanti ai fini della decisione, essendo questa incentrata sull'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di struttura.
Non sussiste, quindi, la denunziata omissione di pronuncia, né l'appellante ha individuato le specifiche ragioni (ad esempio, un eventuale erronea individuazione dell'oggetto del giudizio sulla base delle deduzioni delle parti) per le quali, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice in sentenza, i suddetti accertamenti sarebbero stati decisivi. Né tale censura può ritenersi proposta con il mero richiamo all'ordinanza del primo giudice assegnatario del fascicolo, il quale aveva invitato le parti a discutere sulla regressione tariffaria, atteso che le ordinanze sono sempre modificabili e revocabili e non vincolano la decisione.
5 Cont In ogni caso, per completezza, va dato atto che, sebbene l' nelle sue memorie abbia confusamente fatto riferimento sia alla COM che ai limiti di spesa di macroarea e ai procedimenti generali fissati per la remunerazione delle prestazioni, dalla lettura complessiva degli atti e dalle citate note in essi riportate emerge chiaramente che il rifiuto di pagamento è stato motivato sulla base del superamento del tetto di struttura contrattualmente fissato, così come ritenuto anche dal primo giudice.
Va pure osservato che emerge già dalla lettura del contratto regolante le prestazioni per cui è causa che le parti, accanto ai meccanismi di remunerazione delle prestazioni nell'ambito della macroarea regionale, hanno inteso fissare uno specifico limite di struttura (cfr. art. 3 del contratto, rubricato
“quantità delle prestazioni”, il quale dispone il numero massimo di prestazioni da acquistare Cont dall' per il periodo 1° Gennaio - 31 dicembre 2015, con riferimento “alla sottoscritta struttura privata”).
Sono parimenti infondate, per le ragioni già esposte, le censure inerenti alla carenza di motivazione Cont sul riparto dell'onere della prova, sul presupposto che l' non aveva fornito la prova del ritenuto superamento del limite di spesa, né aveva provato di aver erogato le prestazioni rientranti nel budget.
Oltre a quanto già evidenziato sopra, il Collegio rileva che il , né in primo grado, né nella Pt_1
Cont presente sede di appello, ha contestato di avere effettivamente ricevuto le somme indicate dall'
e rientranti nel budget assegnatogli;
in ogni caso, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa, è il raggiungimento del limite attraverso il relativo fatturato e non già l'effettivo e concreto pagamento. Pertanto, se anche il appellante non avesse ancora ricevuto il compenso Pt_1 per tutte le prestazioni fatturate fino al raggiungimento del tetto di spesa, ciò non determinerebbe il suo diritto a conseguire la remunerazione delle prestazioni rese oltre tale limite, ma al più la possibilità di agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni precedentemente fatturate. Cont Come evidenziato sopra, peraltro, il , a fronte delle specifiche deduzioni dell' e Pt_1 dell'indicazione puntuale delle fatture remunerabili e di quelle non remunerabili in quanto eccedenti il budget, non ha mai contestato l'avvenuto superamento del tetto di spesa, operando già nella comparsa di costituzione di primo grado un generico e confuso riferimento, da un lato, alla mancata Cont prova dell'avvenuto superamento da parte dell' e, dall'altro lato, ai principi espressi in tema di applicazione delle Regressione Tariffaria Unica e tavoli tecnici, che, come rilevato anche dal primo giudice, esulano dall'oggetto del contendere.
Non merita, infine, accoglimento neppure l'ulteriore doglianza con la quale il ha lamentato Pt_1 che il primo giudice ha applicato il limite di spesa di € 70.845,74 per le prestazioni richieste in entrambi i decreti ingiuntivi, senza considerare che, invece, per le prestazioni di cui al secondo
6 decreto ingiuntivo (n. 1376/2016, relativo all'importo di € 412.385,31 ed avente ad oggetto le prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 L. 833/1978), il limite di remunerazione fissato dal contratto era di € 3.805.000,00. Ha dedotto, dunque, l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha tenuto conto che sarebbe stato irragionevole pretendere un pagamento di € 412.385,31 a fronte di un budget di struttura di € 70.854,74 e che il giudice si sarebbe potuto agevolmente Cont accorgere dell'incongruenza anche alla luce delle difese dell' che facevano riferimento ad un tetto di spesa di € 3.805.000,00.
Sul punto è necessario rilevare che in ben due passaggi motivazionali il primo giudice ha espressamente rimarcato che, dall'esame del contratto allegato ad entrambi i giudizi monitori, emergeva la fissazione di un tetto di spesa di struttura di € 70.845,74.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'odierno appellante nei due giudizi di opposizione, poi riuniti, risulta che effettivamente il Centro, nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato in entrambe le opposizioni il contratto sottoscritto in data 18.5.2016 recante quale importo massimo remunerabile per le prestazioni rese dalla struttura quello di € 70.845,74.
Correttamente e coerentemente alla documentazione depositata dalla parte, quindi, il Tribunale ha individuato il budget di struttura sulla base del contratto invocato e depositato.
Solo nell'odierno giudizio di appello, il , peraltro senza dedurre alcunché circa il mancato Pt_1 deposito del documento in primo grado, ha inserito all'interno dell'unico files denominato
“fascicolo di I grado” (contenente in modo indistinto e non numerato 254 pagine), un contratto sottoscritto tra le parti in data18.5.2016 avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della
L.833/78”, indicante un tetto di struttura di € 3.805.000,00.
Il documento è inammissibile, stante il chiaro disposto di cui all'art. 345 c.p.c. Cont In ogni caso, non può non rimarcarsi che, sulla base di quanto già argomentato sopra, l' nella propria memoria aveva indicato il suddetto maggiore tetto di struttura, sebbene privo di riscontri documentali, ed anche rispetto ad esso aveva espressamente eccepito l'avvenuto superamento del tetto di struttura in relazione alle fatture analiticamente riportate nell'atto di opposizione, senza che il Centro abbia mai contestato specificamente la suddetta circostanza.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, stante la non complessità e serialità delle questioni trattate.
7 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_2
585/2020 pubblicata in data 9.3.2020, nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna il Centro appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite CP_2 relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% se dovute;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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