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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.446/2023 R.G. promossa in grado di appello d a
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Galvagno.
- APPELLANTE - contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Di Carlo. Controparte_1
[...]
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempo, rappresentato e difeso dall'avvocato Delia Cernigliaro.
-APPELLATO –
Oggetto: retribuzione.
All'udienza dell'8.5.2025 i procuratori delle parti hanno concluso coma da verbale, in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 21.06.2021 presso la Cancelleria della Sezione lavoro del
Tribunale di Agrigento, chiedeva condannarsi l' Controparte_1 [...]
: Parte_1
- al pagamento, in suo favore, della somma di 61.666,48 euro, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute;
- al versamento dei relativi contributi previdenziali;
- al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto della condotta datoriale, quantificati in 10.000,00 euro o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1 Deduceva a tal fine di:
- avere prestato servizio dal 01/11/2000 al 16/04/2019 alle dipendenze dell
[...] Contr
(d'ora in avanti anche , con qualifica di Direttore Parte_1 di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare (dal 01/11/2000 al 08/07/2012 nell'Ospedale di Licata, poi dal 09/07/2012, nell'Ospedale di Agrigento, senza soluzione di continuità);
- essere stato collocato in aspettativa, dal 01/09/2014 al 16/04/2019, perché insignito dell'incarico di Direttore Sanitario Aziendale presso la stessa;
Parte_2 Contr
- avere inoltrato il 15/11/2018 richiesta all' al fine di verificare l'eventuale possibilità Contr di un suo collocamento in pensione dal 01/12/2018 l istanza alla quale l' Pt_1 aveva risposto il 20/11/2018, confermando il “già maturato” possesso dei requisiti di anzianità di servizio” e la possibilità di un collocamento in pensione “con decorrenza immediata, che potrebbe essere il 01/12/2018… ovvero altra data indicata dalla S.V.”;
- essere stato collocato in quiescenza, per effetto di delibera datoriale n° 02 del 17/04/2019, con decorrenza dalla medesima data (ultimo giorno di servizio 16/04/2019);
- avere maturato 128 giorni di ferie non godute per motivi di servizio, senza mai ricevere, sebbene ne avesse ripetutamente sollecitato il pagamento, la conseguente indennità: Contr
- aver dimostrato, “pur non gravato dell'onere della prova, che incombe sull , di non avere fruito delle ferie “per motivi di servizio”, essendo stato l'accumulo delle ferie dal 2010 al 2014, causato dalle gravi criticità del reparto di Chirurgia Vascolare, già rilevanti quando era allocato nell'Ospedale di Licata (specie nel periodo 2010-2012) e persistite dopo il trasferimento del reparto all'Ospedale di (dal 2012 al 2014), fino al Parte_1 collocamento in aspettativa per l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale nel 2014, come Contr dallo stesso segnalato ai vertici dell' con ripetute note inviate nel corso degli anni (prot. n.127/U CV del 28/05/2010; prot. n.144 del 22.06.2010; prot. n.118/U del
07/07/2011).
2) L'adito magistrato, riscontrata la rituale costituzione dell Controparte_4
e dell , con sentenza n.363/2023, disattesa l'eccezione di prescrizione
[...] CP_5 Cont sollevata dall in accoglimento del ricorso, condannava quest'ultima al pagamento in favore di della somma di €51.905,00 oltre accessori e contributi Controparte_1 previdenziali.
In particolare il decidente, ripresa la più recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia, rilevava che:
- “la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
“capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da
2 quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio)”;
- “applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziare che se da un lato è documentato (e, ancor più, incontestato) che le richieste di ferie avanzate, nel corso del rapporto di lavoro, dall'odierno ricorrente sono state spesso respinte dall
[...]
per grave carenza di personale medico o per gravi esigenze di servizio, Parte_2 dall'altro a nulla rilevano le difese di parte resistente fondate sull'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 (a tenore del quale “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (…)”), atteso che tale previsione non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora - come accaduto nel caso di specie - il datore di lavoro non adempia ai propri oneri probatori”;
- “per quanto riguarda la quantificazione delle pretese creditorie azionate con il presente giudizio, si osserva che il conteggio allegato dal ricorrente non è stato specificamente contestato dall resistente, sebbene, in applicazione dei principi generali Pt_1 applicabili nel rito del lavoro, il convenuto abbia l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, in base agli artt. 167, comma 1 e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, comportando l'adozione di una linea di difesa incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva – quanto alle singole voci in essi indicate, vincolando in tal senso il giudice (cfr.
Cass. 10 giugno 2003, n. 9285)”;
- “Diversamente, non risulta meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte ricorrente ex art. 2059 c.c., atteso che non è stato allegato né tantomeno provato in giudizio il danno asseritamente subito. Sul punto, occorre rilevare che il danno non patrimoniale anche quando si origini dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, esso costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972); l'accertamento del danno non patrimoniale postula, infatti, in primo luogo la verifica degli elementi che si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta dannosa, nel nesso causale tra detta condotta e un evento di danno e, infine, nella sussistenza di un danno connotato dalla lesione di interessi meritevoli di tutela e che si struttura come danno – conseguenza, che, in quanto tale, deve essere allegato e provato
(cfr. Cassazione, 27 giugno 2007 n. 15131)”.
3 3) Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il
13.05.2023, l' , lamentando che: Parte_3
- la mancata fruizione delle ferie era stata determinata da un evento imputabile esclusivamente alla volontà del lavoratore, ultroneo rispetto “alla capacità organizzativa del datore di lavoro”, per avere il chiesto di essere collocato in quiescenza, pur CP_1 non avendo ancora raggiunto il limite di età massimo previsto dalla normativa di settore e pur essendo a conoscenza di avere ancora dei giorni di ferie da fruire;
- le “carenze di organico”, segnalate nel corso del rapporto dal ricorrente, non erano preclusive all'attribuzione delle ferie, avendo lo stesso usufruito di 14 giorni di CP_1 ferie nell'anno 2013;
- l'odierno appellato, nella sua qualità di dirigente, aveva il potere di autodeterminare il proprio periodo di ferie e che in ogni caso le volte in cui la domanda delle ferie era stata respinta dall resistente ciò era avvenuto soltanto in presenza di specifiche Pt_1 esigenze di servizio;
- il avrebbe “potuto e dovuto, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore CP_1 sanitario aziendale, essendo ben consapevole di dover ancora fruire delle ferie non godute, scegliere di ritornare a ricoprire l'incarico di dirigente di struttura complessa di chirurgia vascolare”, così da consentire “all'azienda sanitaria di far sì che lui potesse fruire delle ferie arretrate”. Si duole ancora l'appellante della violazione del divieto del c.d. “effetto trascinamento”, esponendo in proposito che:
- dai 125 giorni “monetizzabili”, devono essere “scorporati ben 71 gg. relativi agli anni
2010, 2011 e 2012”, perché precedenti l'entrata in vigore del D.L. n.95/2012, monetizzando eventualmente solo 54 gg per gli anni 2013 e 2014.
- l'art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, prevede che: “Le ferie sono un diritto. irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre”;
- controparte “avrebbe dovuto quindi fruire delle ferie nel corso dell'anno, o, al massimo entro il primo semestre dell'anno successivo”, laddove “l'eventuale invocato impedimento per ragioni di servizio non può essere riportato a “scavalco” automaticamente negli anni successivi, ritenendo di poter portare i giorni di ferie non godute nell'esercizio annuale successivo ad infinutum”. Ripropone da ultimo l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie, considerando
“come termine iniziale l'anno di maturazione e cioè il 2010 laddove si applichi il termine quinquennale o diversamente, il termine annuale con decorrenza dall'anno solare di pertinenza”.
4 Ha resistito in giudizio, con comparsa di costituzione del 12.06.2023, , Controparte_1 prestando acquiescenza a quella parte della sentenza nella quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni non patrimoniale da perdita di chance e variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze delle quali chiedeva il rigetto.
Si è costituito anche l , con memoria del 21.06.2023, facendo “presente di non essere CP_5
a conoscenza di quanto dedotto in fatto, sul punto, da parte ricorrente”, rimettendosi
“pertanto, alla giustizia del Giudice adito” e dichiarando “di avere comunque interesse alla richiesta pronuncia in relazione all'asserito diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale e, pertanto, sui conseguenti obblighi sia del datore di lavoro che dell , quali parti del lavoro assicurativo, rispettivamente tenute a versare ed CP_5 accettare i contributi relativi”. Domanda l'Istituto che, “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa”, voglia questa Corte di Appello valutare le richieste degli appellanti “secondo giustizia”.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza dell'8.5.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
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4) Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Basti a tal fine riprendere un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale
“Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo “ (Cass. Sez. L, Ordinanza n.9982 del 12/04/2024). Onere palesemente inosservato dall' appellante, come già dettagliatamente Pt_1 argomentato dal primo giudice, non risultando dalla documentazione in atti che la stessa abbia mai sollecitato il ad usufruire delle ferie residue, ne abbia diversamente CP_1 adottato atti organizzativi che, a fronte delle riscontrate pacifiche deficienze di personale, fossero preordinati a consentire all'appellato di avversi del residuo periodo di congedo. A confutazione di tale lacuna probatoria, deduce in appello parte datoriale che:
- il mancato godimento delle ferie sarebbe imputabile in via esclusiva alla scelta del
[...]
di essere collocato in quiescenza prima “del raggiungimento dei limiti di età CP_1 massima” (cfr. delibera ASP del 17.04.2019);
- nel periodo in contestazione controparte aveva comunque goduto delle ferie a seguito di sua richiesta, circostanza che dimostrerebbe come “le segnalate carenze di organico non precludevano di per sé l'attribuzione delle ferie … e che l'appellato avrebbe potuto presentare richiesta di ferie in tempo utile prima delle sue dimissioni volontarie”;
- “il ricorrente, oggi appellato, nella sua qualità di dirigente, aveva da sé il potere di determinare il proprio periodo di ferie”. Assunti tutti infondati, tenuto conto che:
5 - l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 deve essere letto in senso conforme ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva
2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, restando, dunque irrilevante ai fini del diritto alla monetizzazione delle ferie che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità di fruirne sino alle dimissioni
(in tal senso Cass. sez. L , Ordinanza n.19330 del 15/06/2022); Cont
- l con nota del 20.11.2018 (cfr. all.4 del fascicolo del ricorrente), in risposta alla richiesta del del 15.11.2018 (prot.n.188275), nel confermare la possibilità per Parte_4 quest'ultimo ad essere collocato in pensione “con decorrenza immediata, che potrebbe essere il 01/12/2018, con cessazione dal servizio il 30/11/2018”, nulla aggiungeva in merito alla sussistenza di eventuali ferie residue e alla riconducibilità delle stesse ad elemento condizionante l'anticipata cessazione dal servizio del dipendente, manifestando anzi un'assoluta disponibilità ad attendere ogni determinazione del dipendente (“Si resta pertanto in attesa di sollecita comunicazione della S.V., per procedere al collocamento in pensione dal 01/12/2018 o da altra data, che la S.V. vorrà indicare”);
- nel prolungato arco temporale (cinque mesi) decorso dalla predetta richiesta (datata
15.11.2018) all'effettivo collocamento in quiescenza dell'appellato (giusta nota del Cont Commissario Straordinario dell del 16/04/2019, con effetto dal giorno 17/04/2019), l' non ha mai sollecitato il a godere delle ferie residue (in misura Pt_1 Parte_4 complessiva, considerando sei giorni lavorativi a settimana, sostanzialmente pari proprio a cinque mesi);
- parte appellante non ha mai negato la titolarità in capo al di un'anzianità CP_1 contribuiva sufficiente al collocamento a riposo a far data dal 17.04.2019 (ma in realtà già dal 15.11.2018);
- l'esistenza di effettive e prolungate carenze di organico preclusive al godimento delle ferie non può certo essere esclusa unicamente alla luce della circostanza che nel 2013
(nulla è dedotto o allegato per i precedenti quattro anni) il abbia usufruito di CP_1 appena 14 giorni di ferie;
- la posizione apicale dell'appellato, comunque subordinato alle determinazione Cont autorizzatorie del Direttore Generale dell o del Commissario straordinario, non può costituire elemento preclusivo al conseguimento del beneficio economico in parola laddove “Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. Sez., Ordinanza n.29844 del 12/10/2022)”.
6 5) Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello, perché fondato su una lettura parziale dell'art.21 del CCNL del 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Invero la previsione contenuta nel comma 8 del predetto articolo (“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente
è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo Cont dal 1 giugno al 30 settembre”) richiamata dalla difesa dell' deve essere necessariamente rapporta al disposto del successivo comma 13, per il quale “Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”. La riscontrata sussistenza nell'odierna vicenda processuale di esigenze di servizio preclusive all'ordinario godimento delle ferie (pacificamente emerse dalla documentazione in atti) e l'assenza di cause dipendenti dalla volontà del lavoratore (stante l'inconferenza ai fini decisori del suo collocamento in quiescenza), confermano, pertanto, la legittimità della pretesa attorea.
5) Inammissibile è l'ultima ragione di gravame, non specificatamente censurando parte appellante il percorso motivazionale addotto dall'adito magistrato a sostegno della pronuncia di rigetto dell'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado (“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”) e limitandosi l' a riproporre quanto già Pt_1 dedotto sul punto in prime cure.
6) Per quanto suesposto, rigettati tutti i motivi di appello, l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
L' , parte soccombente nel processo, deve Parte_1 essere condannata al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1 grado, liquidate e distratte come in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra l' appellante e l' stante Pt_1 CP_5
l'assenza di ogni censura della prima nei riguardi del secondo. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02
7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.363/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento G.L. il 12 aprile 2023.
Condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che liquida in euro 5.240,00 oltre spese CP_1 generali, via e cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maria Grazia Di Carlo, dichiaratasi antistataria.
Compensa le spese dell'appello tra l' e Parte_1
l' . Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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