Art. 42. Opere eseguite a cura del Genio militare
Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.
Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.