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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4148 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DE MARINIS GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ZAZZARO FRANCESCA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Pt_1
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/08/2024 parte ricorrente si è opposto al sollecito di pagamento con proposta di compensazione parziale n. 10028202400000364000 contestandolo in relazione alla cartella di pagamento n.100 2001 010 41226 47 000, eccependo di non aver mai ricevuto notifica dell'atto ed in ogni caso nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
instauratosi il contradditorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante la cartella di pagamento risulti esser stata regolarmente notificata al ricorrente in data
28.5.2001 il ricorso va accolto considerando che non sono stati depositati atti interruttivi della prescrizione e pertanto il credito portato dalla cartella n 100 2001 010 41226 47 000 è prescritto e non poteva essere incluso nel sollecito di pagamento con compensazione parziale opposto in questa sede;
Le spese di lite sostenute dalle parti vengono poste a carico di la cui Controparte_1 inerzia nella riscossione del credito affidatole ha dato vita alla presente controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4148 2024 Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.100 2001 010 41226 47 000 e l'illegittimità del sollecito di pagamento con compensazione parziale in relazione all'atto suddetto
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente Controparte_1 che liquida in euro 1.100,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione
CP_ Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida Controparte_1 in euro 700,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 19/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DE MARINIS GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ZAZZARO FRANCESCA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Pt_1
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/08/2024 parte ricorrente si è opposto al sollecito di pagamento con proposta di compensazione parziale n. 10028202400000364000 contestandolo in relazione alla cartella di pagamento n.100 2001 010 41226 47 000, eccependo di non aver mai ricevuto notifica dell'atto ed in ogni caso nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
instauratosi il contradditorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante la cartella di pagamento risulti esser stata regolarmente notificata al ricorrente in data
28.5.2001 il ricorso va accolto considerando che non sono stati depositati atti interruttivi della prescrizione e pertanto il credito portato dalla cartella n 100 2001 010 41226 47 000 è prescritto e non poteva essere incluso nel sollecito di pagamento con compensazione parziale opposto in questa sede;
Le spese di lite sostenute dalle parti vengono poste a carico di la cui Controparte_1 inerzia nella riscossione del credito affidatole ha dato vita alla presente controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4148 2024 Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.100 2001 010 41226 47 000 e l'illegittimità del sollecito di pagamento con compensazione parziale in relazione all'atto suddetto
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente Controparte_1 che liquida in euro 1.100,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione
CP_ Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida Controparte_1 in euro 700,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 19/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale