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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8014/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 588/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Concetta Di Gennaro, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria C.V. alla via Fardella 94/96
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.12.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo che in data 28.09.22 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 588/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 588/2023, disposto nella presente fase del giudizio il rinnovo delle operazioni peritali, all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 24.10.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 20.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.12.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che questi avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Rinnovate le operazioni peritali, veniva nominato altro consulente che sulla scorta della nuova visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato ed evidenziato che: “sulla base dell'esame clinico e con l'ausilio della documentazione sanitaria atti possiamo affermare che la sig.ra di anni 74, in discrete Parte_1
condizioni generali, è attualmente affetta da: vasculopatia cerebrale cronica in soggetto orientato nel tempo e nello spazio;
obesità di 2a classe (b.m.i.=35) complicata da artrosi polidistrettuale;
crollo vertebrale di D11 post-traumatico; ipertensione arteriosa;
sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico. morbo di Paget con particolare localizzazione al bacino con severa coxartrosi sx;
severa artropatia eccentrica gleno-omerale spalla dx”. VALUTAZIONE E DISCUSSIONE MEDICO-
LEGALE: la sig.ra di anni 74, in discrete condizioni generali, è affetta Parte_1
da gravi patologie per le quali presenta impossibilità a deambulare autonomante;
abbisogna quindi di assistenza continua quotidiana e conseguentemente necessita ai sensi di Legge dell'indennità di accompagnamento;
il beneficio economico deve decorrere dal mese di marzo 2025, epoca diagnosi di deambulazione abbisognevole di appoggio (visita fisiatrica 31/03/2025); revisione febbraio 2026 in considerazione di un eventuale miglioramento della deambulazione in attesa di trattamento chirurgico di artropotesi anca sx”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va accolto sussistendo i presupposti clinici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza marzo 2025
(con revisione febbraio 2026). Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8014/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 588/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Concetta Di Gennaro, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria C.V. alla via Fardella 94/96
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.12.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo che in data 28.09.22 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 588/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 588/2023, disposto nella presente fase del giudizio il rinnovo delle operazioni peritali, all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 24.10.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 20.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.12.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che questi avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Rinnovate le operazioni peritali, veniva nominato altro consulente che sulla scorta della nuova visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato ed evidenziato che: “sulla base dell'esame clinico e con l'ausilio della documentazione sanitaria atti possiamo affermare che la sig.ra di anni 74, in discrete Parte_1
condizioni generali, è attualmente affetta da: vasculopatia cerebrale cronica in soggetto orientato nel tempo e nello spazio;
obesità di 2a classe (b.m.i.=35) complicata da artrosi polidistrettuale;
crollo vertebrale di D11 post-traumatico; ipertensione arteriosa;
sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico. morbo di Paget con particolare localizzazione al bacino con severa coxartrosi sx;
severa artropatia eccentrica gleno-omerale spalla dx”. VALUTAZIONE E DISCUSSIONE MEDICO-
LEGALE: la sig.ra di anni 74, in discrete condizioni generali, è affetta Parte_1
da gravi patologie per le quali presenta impossibilità a deambulare autonomante;
abbisogna quindi di assistenza continua quotidiana e conseguentemente necessita ai sensi di Legge dell'indennità di accompagnamento;
il beneficio economico deve decorrere dal mese di marzo 2025, epoca diagnosi di deambulazione abbisognevole di appoggio (visita fisiatrica 31/03/2025); revisione febbraio 2026 in considerazione di un eventuale miglioramento della deambulazione in attesa di trattamento chirurgico di artropotesi anca sx”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va accolto sussistendo i presupposti clinici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza marzo 2025
(con revisione febbraio 2026). Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza