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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 16532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di AP Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16532/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5414/2024
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via Caravaggio n. 64, presso lo studio degli avv.ti
SE CH e UI IO, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni e Erminio Capasso, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario;
che la domanda è stata rigettata in quanto non sono state riscontrate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' non riconoscendolo meritevole CP_2 dell'assegno ordinario;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Per Tribunale di AP Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire la prestazione richiesta in sede amministrativa.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro incidenza sulle sue capacità lavorative.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che “In conclusione - osservando che le patologie individuate non producono alterazioni dinamiche organiche e che non mostrano segni di complicazioni - si può ritenere che tale affezione, obiettivata e diagnosticata attraverso lo studio degli accertamenti agli atti e per le considerazioni su esposte, non determinano, nel Signor di anni 54 all'epoca della domanda, Parte_1 un'inabilità con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (Legge 222/84)”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “I risultati della perizia come sopra espletata alla luce della certificazione medica agli atti e della visita medico-legale, in relazione ai quesiti proposti dalla S. V., possono così sintetizzarsi: il ricorrente, , Parte_1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], è affetto da: “cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, calcolosi renale e reni multicistici, esiti di asportazione di tumore di WA delle ghiandole salivari, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, gozzo nodulare tiroideo.”. Un corretto ed esaustivo inquadramento medico-legale della fattispecie in esame comporta che, preliminarmente, si faccia presente alla S.V.I. come il Signor Parte_1
, ritenendosi invalido, il 22.07.2021 inoltrava domanda all' per ottenere il beneficio
[...] CP_2 dell'assegno d'inabilità ordinaria ai sensi della legge 222/84. La suddetta Commissione respinse la domanda con provvedimento del 04.08.2021. Pertanto presentava ricorso al Parte_1
Tribunale di AP Nord, che nominava come G.L. il Dott. Cirillo e assegnava RG n. 5414/2024.
Le operazioni peritali venivano fissate in data 11.10.2024. A seguito della visita, il Dott. Cirillo confermava il giudizio dell' riconoscendo che “non ci sono infermità tali da determinare una CP_2 permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa”. Pertanto il ricorrente proponeva ricorso in opposizione. Il quadro patologico che è emerso dall'esame clinico, dai dati anamnestici raccolti e, infine, dalla disamina dei fatti documentali, configura la condizione di un soggetto di 54 anni che presenta patologie di media gravità. Il Signor è infatti affetto da Parte_1 una ipertensione arteriosa di lunga data, che presenta come segno di danno d'organo la compresenza di una compromissione renale di medio grado, secondo la scala di classificazione internazionale che prevede la riduzione della capacità di filtraggio glomerulare, con contestuale microlitiasi e cisti renali. Nel complesso, tale complesso morboso non determina particolare riduzione delle capacità psicofisiche del soggetto, ed anche nei vari certificati si evince che il compenso emodinamico è efficace, derubricando la condizione cardiaca in classe NYHA II. Per quanto attiene alle alterazioni di carattere artrosico, esse sono sostanzialmente evincibili agli esami strumentali, ma non trovano sostanziale riscontro sul piano clinico e funzionale, dove non
c'è rigidità evidente nelle principali articolazioni prese in esame. Stesso dicasi per la tireopatia, che è in followup e non sono emersi, agli esami citologici, segni di malignità nei noduli presi in esame. L'asportazione del tumore di WA è stato risolutivo e terapeutico, e la condizione non è recidivata”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare il sig. non in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento Persona_3 dell'assegno ordinario.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno ordinario in favore del sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 30/10/2025
4 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di AP Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16532/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5414/2024
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via Caravaggio n. 64, presso lo studio degli avv.ti
SE CH e UI IO, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni e Erminio Capasso, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario;
che la domanda è stata rigettata in quanto non sono state riscontrate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' non riconoscendolo meritevole CP_2 dell'assegno ordinario;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Per Tribunale di AP Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire la prestazione richiesta in sede amministrativa.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro incidenza sulle sue capacità lavorative.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che “In conclusione - osservando che le patologie individuate non producono alterazioni dinamiche organiche e che non mostrano segni di complicazioni - si può ritenere che tale affezione, obiettivata e diagnosticata attraverso lo studio degli accertamenti agli atti e per le considerazioni su esposte, non determinano, nel Signor di anni 54 all'epoca della domanda, Parte_1 un'inabilità con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (Legge 222/84)”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “I risultati della perizia come sopra espletata alla luce della certificazione medica agli atti e della visita medico-legale, in relazione ai quesiti proposti dalla S. V., possono così sintetizzarsi: il ricorrente, , Parte_1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], è affetto da: “cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, calcolosi renale e reni multicistici, esiti di asportazione di tumore di WA delle ghiandole salivari, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, gozzo nodulare tiroideo.”. Un corretto ed esaustivo inquadramento medico-legale della fattispecie in esame comporta che, preliminarmente, si faccia presente alla S.V.I. come il Signor Parte_1
, ritenendosi invalido, il 22.07.2021 inoltrava domanda all' per ottenere il beneficio
[...] CP_2 dell'assegno d'inabilità ordinaria ai sensi della legge 222/84. La suddetta Commissione respinse la domanda con provvedimento del 04.08.2021. Pertanto presentava ricorso al Parte_1
Tribunale di AP Nord, che nominava come G.L. il Dott. Cirillo e assegnava RG n. 5414/2024.
Le operazioni peritali venivano fissate in data 11.10.2024. A seguito della visita, il Dott. Cirillo confermava il giudizio dell' riconoscendo che “non ci sono infermità tali da determinare una CP_2 permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa”. Pertanto il ricorrente proponeva ricorso in opposizione. Il quadro patologico che è emerso dall'esame clinico, dai dati anamnestici raccolti e, infine, dalla disamina dei fatti documentali, configura la condizione di un soggetto di 54 anni che presenta patologie di media gravità. Il Signor è infatti affetto da Parte_1 una ipertensione arteriosa di lunga data, che presenta come segno di danno d'organo la compresenza di una compromissione renale di medio grado, secondo la scala di classificazione internazionale che prevede la riduzione della capacità di filtraggio glomerulare, con contestuale microlitiasi e cisti renali. Nel complesso, tale complesso morboso non determina particolare riduzione delle capacità psicofisiche del soggetto, ed anche nei vari certificati si evince che il compenso emodinamico è efficace, derubricando la condizione cardiaca in classe NYHA II. Per quanto attiene alle alterazioni di carattere artrosico, esse sono sostanzialmente evincibili agli esami strumentali, ma non trovano sostanziale riscontro sul piano clinico e funzionale, dove non
c'è rigidità evidente nelle principali articolazioni prese in esame. Stesso dicasi per la tireopatia, che è in followup e non sono emersi, agli esami citologici, segni di malignità nei noduli presi in esame. L'asportazione del tumore di WA è stato risolutivo e terapeutico, e la condizione non è recidivata”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare il sig. non in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento Persona_3 dell'assegno ordinario.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno ordinario in favore del sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 30/10/2025
4 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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