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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2878 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.2878/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/03/2025 da
, con l'avv. Speranzoni Renato, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Speranzoni Renato, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PI di CO
(Pd) il 26.7.2014 fra [c.f. ], nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(Fc) il 4.4.1981, e [c.f. ], nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
(Pd) il 17.7.1984, alle condizioni qui di seguito indicate:
- affidarsi i figli minori (PI di CO, il 5.8.2015) e Persona_1 Persona_2
Per_ ( , 3.10.2017) congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e mantenimento della loro attuale residenza in PI di CO (Pd), Via
Parini 14;
1 - disporsi che il padre tenga con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al sabato tardo pomeriggio, negli altri due fine settimana li terrà invece con sé una volta dal sabato tardo pomeriggio al lunedì mattina all'entrata di scuola, mentre l'altra volta dal sabato tardo pomeriggio alla domenica sera (prima di sera nel periodo scolastico e dopo cena durante le vacanze estive); il padre terrà con sé i figli anche ogni mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva e ogni lunedì successivo alla domenica che i bambini trascorrono con la madre, sempre dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
- riconoscersi al padre la facoltà di passare a trovare i bambini presso la madre un altro pomeriggio durante la settimana, che verrà di volta in volta concordato tra i genitori;
- il padre passerà inoltre ogni mattina a prendere i bambini per portarli a scuola, eccetto i mercoledì mattina ed eccetto i lunedì in cui i bambini sono stati con il padre fino alla domenica sera;
- disporsi a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 31 dicembre 2025;
- disporsi la ripartizione delle spese straordinarie, diverse da quelle sanitarie mutuabili, da quelle scolastiche e da quelle sportive/ricreative, nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
Dal e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
26/07/2014 in PI di CO (PD) e trascritto nel relativo registro al n.11, Parte II, Serie A dell'anno 2014.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale
l'8.3.2022 e la separazione è stata omologata in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza in cui le parti sono comparse personalmente su loro richiesta.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 26/07/2014 in PI di Parte_1 Controparte_1
CO (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.11 anno 2014 del
Comune di PI di CO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Federica Sacchetto Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.2878/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/03/2025 da
, con l'avv. Speranzoni Renato, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Speranzoni Renato, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PI di CO
(Pd) il 26.7.2014 fra [c.f. ], nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(Fc) il 4.4.1981, e [c.f. ], nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
(Pd) il 17.7.1984, alle condizioni qui di seguito indicate:
- affidarsi i figli minori (PI di CO, il 5.8.2015) e Persona_1 Persona_2
Per_ ( , 3.10.2017) congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e mantenimento della loro attuale residenza in PI di CO (Pd), Via
Parini 14;
1 - disporsi che il padre tenga con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al sabato tardo pomeriggio, negli altri due fine settimana li terrà invece con sé una volta dal sabato tardo pomeriggio al lunedì mattina all'entrata di scuola, mentre l'altra volta dal sabato tardo pomeriggio alla domenica sera (prima di sera nel periodo scolastico e dopo cena durante le vacanze estive); il padre terrà con sé i figli anche ogni mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva e ogni lunedì successivo alla domenica che i bambini trascorrono con la madre, sempre dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva;
- riconoscersi al padre la facoltà di passare a trovare i bambini presso la madre un altro pomeriggio durante la settimana, che verrà di volta in volta concordato tra i genitori;
- il padre passerà inoltre ogni mattina a prendere i bambini per portarli a scuola, eccetto i mercoledì mattina ed eccetto i lunedì in cui i bambini sono stati con il padre fino alla domenica sera;
- disporsi a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 31 dicembre 2025;
- disporsi la ripartizione delle spese straordinarie, diverse da quelle sanitarie mutuabili, da quelle scolastiche e da quelle sportive/ricreative, nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
Dal e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
26/07/2014 in PI di CO (PD) e trascritto nel relativo registro al n.11, Parte II, Serie A dell'anno 2014.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale
l'8.3.2022 e la separazione è stata omologata in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza in cui le parti sono comparse personalmente su loro richiesta.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt.
337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 26/07/2014 in PI di Parte_1 Controparte_1
CO (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.11 anno 2014 del
Comune di PI di CO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Federica Sacchetto
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