Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2025, proposto da
SC AV NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
NZ RA TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Coppola e Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 11 del 28/3/2025, conosciuto dal ricorrente solo in via indiretta, con il quale il Comune di Pozzuoli ha concesso alla sig.ra NZ RA TA titolo edilizio per cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio relativamente all'immobile, in titolarità della ricorrente, sito in Pozzuoli alla Via Vigna n. 46;
della istanza presentata dalla sig.ra TA al Comune di Pozzuoli protocollata con numero 12714/2025 e richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1, in forza della quale è stato richiesto il cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio relativamente all'immobile, in titolarità della ricorrente, sito in Pozzuoli alla Via Vigna n. 46;
della nota prot. 37108/int. del 28/3/2023 a firma del RUP ai fini dell'emanazione del provvedimento conclusivo del rilascio del Permesso di Costruire, di contenuto sconosciuto richiamato nel provvedimento di cui al primo punto;
di tutti gli allegati, comprese gli elaborati tecnici allegati all'istanza di cui al sub. 2, che vengono richiamati nel provvedimento di cui al sub. 1, come documenti facenti parte integrante del Permesso di Costruire n. 11/2025;
se ed in quanto possa occorrere dell'ordinanza di demolizione n. 334 del 15/7/2024, conosciuta dal ricorrente a seguito di accesso agli atti del 2/4/2025, nella parte in cui il Comune di Pozzuoli, ha proceduto a “riesaminare”, e così annullare in autotutela l'Ordinanza di demolizione n. 15066 del 18/4/2013 e del diniego dell'istanza di condono n. 34086 del 9/10/2012, in forza delle quali la sig.ra NZ RA TA avrebbe dovuto demolire un fabbricato in muratura, per abitazione, di mq. 55,60 risultato dalla trasformazione di un originario capanno in legno ivi esistente sul quale è stato realizzato anche un ulteriore ampliamento per mq. 8,31;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su menzionati che possono ledere il diritto del ricorrente, ivi compresi eventuali ulteriori titoli abilitativi emessi in favore della sig.ra TA per la realizzazione di opere edilizie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NZ RA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 27 dicembre 2004 la attuale controinteressata, sig.ra NZ RA TA, presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per ottenere la conferma della destinazione abitativa impressa, sin dal 1974, all’immobile di sua proprietà, sito in Pozzuoli alla via Vigna 46, e la sanatoria dell’ampliamento di mq. 8,31 (destinato ad angolo cottura e bagno) eseguito sempre nel 1974, al tempo del ripristino per effetto del bradisismo.
1.1. Con provvedimento del 9 ottobre 2012, il Comune di Pozzuoli rigettava la istanza di condono di cui sopra, presentata per ampliamenti e cambio di destinazione ad una preesistenza edilizia (insistente su area che rientra nelle aree di protezione integrale con restauro paesistico del P.T.P. e sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del d.m. 12.9.1957), in quanto l’intervento in questione, non riconducibile tra quelli ammessi a sanatoria dall’art. 32 comma 27 della legge n. 326 del 2003, aveva determinato un aumento di superficie e di volume non consentito né dal P.R.G. né dal P.T.P., trattandosi specificamente di nuova costruzione.
1.2. Con successiva ordinanza, n. 15066 del 18 aprile 2013, il Comune di Pozzuoli disponeva conseguentemente, stante il diniego della domanda di condono, la demolizione delle opere abusive di cui alla domanda medesima.
1.3. Tali provvedimenti venivano gravati avanti questo TAR che, con sentenza di reiezione n. 3940/16, così statuiva:
- “ il punto centrale della presente controversia è quello della esatta individuazione della preesistenza edilizia di cui è questione, se cioè il manufatto oggetto della domanda di condono è sempre stato adibito ad abitazione, come asserisce la ricorrente ovvero se detto manufatto ha avuto in origine consistenza di capanno in legno, donde la qualificazione delle opere oggetto della domanda di condono in termini di nuova costruzione, dunque non condonabile ”;
“ ad avviso del Collegio deve ritenersi non dimostrata l’affermazione di parte ricorrente per cui fin dall’inizio il manufatto di che trattasi avesse la medesima consistenza e destinazione ad abitazione ”;
- “ l’insistito riferimento, ad opera della ricorrente, ad atti e provvedimenti dell’amministrazione comunale che nel tempo avrebbero convalidato le opere in questione (ci si riferisce agli atti concernenti gli interventi resi necessari dal fenomeno del bradisismo) sono in realtà riferiti ad altro manufatto di proprietà della medesima ricorrente, sicuramente questo adibito ad abitazione, esistente allo stesso civico n. 46 ”;
- “ dall’aerofotogrammetria del Comune di Pozzuoli del 2005 il manufatto in questione risulta essere di mq. 91 laddove nella planimetria catastale allegata al titolo di proprietà del 1969 risulta un manufatto (che trattasi di capanno o abitazione) dalle dimensioni largamente inferiori mentre non si registrano sostanziali differenze per l’attigua proprietà della ricorrente ”;
- “ acclarato che la invocata preesistenza di un manufatto da sempre adibito ad abitazione non risulta dimostrata dalla ricorrente, essendo anzi concordanti e preminenti gli elementi che depongono per la preesistenza di un capanno in legno, ritiene il Collegio legittimo tanto il diniego della domanda di condono che la successiva conseguenziale ordinanza di demolizione ”;
- “ per quanto concerne, infine la mancata valutazione da parte del Comune dei danni che la demolizione potrebbe creare per le parti legittimamente realizzate, ritiene il Collegio che (in termini, Cons. Stato, sez. VI, n. 1793 del 2012)….deve tenersi conto che qui viene ordinata la demolizione dell’intera costruzione sorta al posto del capanno in legno e non solo dell’ampliamento di circa 8 mq (bagno e angolo cottura) per cui non si pone, nel caso di specie, la necessità di salvaguardare parti legittimamente realizzate, trattandosi nel complesso di tutte opere realizzate senza i necessari titoli edilizi e non di ipotesi di parziale difformità ovvero di ristrutturazione di immobile preesistente ”.
1.4. La ridetta sentenza è ormai passata in giudicato, stante la perenzione dell’appello interposto (decreto presidenziale n. 163/18 e ordinanza n. 4458/18).
1.5. In data 31/12/2018, la sig.ra TA trasmetteva al Comune di Pozzuoli, istanza di riesame e di annullamento dei provvedimenti oggetto della sentenza di questo TAR.
1.6. Con nota prot. 25811 dell’8/4/2019 il Comune richiamava il decisum di questo TAR e, indi, la intangibilità dei provvedimenti di diniego di condono e di ingiunzione e demolire, quest’ultimo riguardante -come statuito nelle sentenza n. 3940/16- “ l’intera struttura sorta al posto del capanno in legno e non solo dell’ampliamento di circa mq. 8,00 (bagno e angolo cottura), oggetto di domanda di condono edilizio ”.
1.7. La ingiunzione a demolire, nondimeno, non veniva portata ad esecuzione e la attuale controinteressata presentava, in data 24/11/2023, una nuova istanza di riesame dei ridetti provvedimenti (diniego di condono e ingiunzione a demolire).
1.8. Il Comune, indi, emanava -in sostituzione di quella “confermata” da questo TAR- una nuova ordinanza, n. 334 del 15 luglio 2024, con la quale si ingiungeva la demolizione del solo ampliamento – bagno e cucina – per un totale di mq. 8, con ordine di ricostruire “ l’originaria destinazione ad uso deposito ”.
1.9. Seguiva la Cila presentata dalla sig.ra TA in data 7 settembre 2024 per la demolizione di tale limitata porzione dell’immobile, e la istanza, prot. 12714/2025 (004/2025/PDC), da essa presentata al fine di ottenere il titolo legittimante il cambio di destinazione da deposito ad ufficio del manufatto.
1.10. Di qui la emanazione del permesso di costruire, n. 11 del 28/3/2025, legittimante “ il solo cambio di destinazione d’uso da deposito a ufficio con diversa distribuzione degli spazi interni e modifica di aperture esterne ”.
1.11. Avverso tale ultimo atto, nonché avverso la presupposta ordinanza di demolizione n. 334/24, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e 12 d.p.r. 380/2001 – violazione dell’art. 21 septies della legge 241/90 – violazione della legge 326/2003 – violazione dell’art. 112 c.p.a. – violazione dell’art. 2909 c.c. elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania – Napoli n. 3940/2016 – violazione del principio del contrarius actus , stante la illegittimità degli atti gravati per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 3940/16, che avrebbe imposto la demolizione dell’intero manufatto;
- violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies e nonies l. 241/90 – violazione dell’art. 3 della legge 241/90 - violazione dell’art. 112 c.p.a. – elusione dell’art. 2909 c.c. ancora sulla elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania – Napoli n. 3940/2016 – difetto di motivazione – errore del presupposto – illogicità manifesta – violazione dell’art. 97 della Costituzione; con gli impugnati provvedimenti, in elusione del giudicato, la Amministrazione avrebbe “ dapprima sanato, stante la risalenza nel tempo, un abuso edilizio costituito dalla trasformazione in cemento armato del vecchio capanno, con conseguente aumento di volumetria di circa 36,34 mq., a mezzo esecuzione di un edificio in muratura di circa 83 mq. (mq. 91 meno 8 mq. da demolire – bagno e cucina -) e poi con P.d.C. 11/2025 ” assentito “ il cambio di destinazione d’uso da deposito ad uffici ”;
- violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies e nonies l. 241/90 – sempre sull’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania – Napoli n. 3940/2016 – violazione del principio tempus regit actum , stante il decorso di un lunghissimo lasso temporale tra il momento di adozione degli atti iniziali, di diniego e di demolizione, e quello del loro annullamento, mercè gli atti gravati, in violazione dei principi generali che governano la potestà di riesame in autotutela, e di quello del contrarius actus , non essendo stato rimosso il provvedimento n. 25811/19 con il quale erano stati “confermati” i primigeni provvedimenti;
- violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 – violazione dell’art. 3 della legge 241/90 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge – violazione dell’art. 97 della Costituzione, atteso che “ con il P.d.C. 11/2025 ” si “ procederà alla modifica dei prospetti dell’attuale stabile, con la conseguenza che il titolo edilizio doveva essere posto al vaglio della Soprintendenza ”;
- violazione di legge – violazione e falsa applicazione del d.l. 2/7/2024 n. 91 approvato nel Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2024, in vigore dal 3 luglio 2024 – violazione del d.l. 12/10/2023 n. 140 – violazione del d.l. 31/5/2021, n. 77 – violazione dell’art. 3 l. 241/90 - violazione del giusto procedimento di legge – arbitrarietà – violazione dell’art. 97 della Costituzione, stante, infine, la violazione anche delle norme speciali da ultimo emanate in relazione al territorio di Pozzuoli, al fine di governare e mitigare le conseguenze dei fenomeni di bradisismo, con il divieto di rilascio di nuovi titoli edilizi per nuove costruzioni con destinazione residenziale nell'area.
1.12. Non si costituiva la intimata Amministrazione civica, nel mentre si costituiva la controinteressata, instando per la inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame, comechè infondato.
1.13. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Va, in via liminare, ricondotta la domanda giudiziale nell’alveo del giudizio di ottemperanza, considerato che:
- la azione esperita dal ricorrente avverso l’atto in epigrafe individuato invera -come ricostruibile dalle allegazioni contenute nel corpo del ricorso e della prospettazione che lo assiste- una pretesa che si inscrive nel prisma del giudicato irradiato dalla pronunzia di questo TAR, n. 3940/16, sì da poter essere qualificata, sussistendone i presupposti, in una azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a.;
- la conversione della azione a’ sensi dell’art. 32 c.p.a., ben sottoposta alle parti, è resa possibile dalla sussistenza di tutti i requisiti ex lege contemplati, e impinge, altresì, nella quaestio afferente alla retta delimitazione della platea soggettiva del giudizio che, come è noto, in quello di esecuzione è estesa a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, imponendo indi il negativo scrutinio della correlata eccezione di difetto di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso, sollevata dalla controinteressata (non avendo il ricorrente “ dimostrato in alcun modo il pregiudizio…subito…dalla esecutività degli atti impugnati ”) in quanto l’attuale ricorrente è stato parte del giudizio concluso con la ridetta sentenza n. 3940/16.
In ogni caso, la evanescenza della ridetta eccezione di inammissibilità si disvela, in tutta la sua evidenza, avuto riguardo giustappunto al positivo scrutinio di ammissibilità -già operato da questo TAR - dell’intervento ad opponendum in allora spiegato dall’attuale ricorrente nel giudizio iniziato dalla odierna controinteressata avverso i primigeni provvedimenti di diniego di condono e di ingiunzione a demolire.
2.2. Il ricorso, in tal guisa rettamente qualificato, è fondato, favorevole scrutinio dovendo riservarsi alla domanda volta alla declaratoria di nullità degli atti gravati, veicolata massime con i primi due mezzi, e, indi, alla retta ottemperanza alla sentenza di questo TAR, n. 3940/16.
2.3. E, invero, chiaro si appalesa l’intendimento di parte ricorrente di instare per la retta esecuzione del giudicato nascente dalla primigenia sentenza di questo TAR, recante la piana ed irrefragabile “conferma” della:
- legittimità del diniego di condono del 9 dicembre 2012;
- legittimità del consequenziale provvedimento del 18 aprile 2013, pel tramite del quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione delle opere di cui alla domanda di condono;
- effettiva latitudine e del concreto spettro applicativo della ridetta ingiunzione a demolire, ex professo estesi alla “ intera costruzione sorta al posto del capanno in legno e non solo dell’[all’]ampliamento di circa 8 mq (bagno e angolo cottura) ”.
2.3.1. Trattasi di statuizioni da lungo tempo, ormai, passate in giudicato e, indi, irremissibilmente divisanti gli interessi che quivi vengono in rilievo, senza qualsivoglia residuo margine di discrezionalità.
2.3.2. Di qui il cogente obbligo, gravante in capo alla Amministrazione, in ossequio al dictum giudiziale di questo TAR, peraltro confermativo di provvedimenti da essa Amministrazione emanati, costituente per così dire l’effetto conformativo e preclusivo di tale pronunzia di reiezione, di procedere:
- alla integrale esecuzione della ingiunzione n. 15066 del 18 aprile 2013;
- alla demolizione, indi, della intera costruzione, “ per cui non si pone, nel caso di specie, la necessità di salvaguardare parti legittimamente realizzate, trattandosi nel complesso di tutte opere realizzate senza i necessari titoli edilizi, e non di ipotesi di parziale difformità ovvero di ristrutturazione di immobile preesistente ” (così, expressis verbis , la sentenza di questo TAR, n. 3940/16).
2.4. La inusitata ed “eccentrica” riedizione del potere da parte della Amministrazione -che, con la ordinanza n. 334/24 a siderale distanza dai primigeni provvedimenti e dalla sentenza di questo TAR, da un canto “ conferma la legittimità” (sic) di essi provvedimenti e, poscia, limita la latitudine della ingiunzione a demolire ai due ampliamenti laterali destinati ad angolo cottura e bagno con la ricostituzione della “originaria destinazione a uso deposito ”- si appalesa, pertanto, ictu oculi collidente con il giudicato formatosi sulla pronunzia n. 3940/16, di poi ancora “infranto” pel tramite del successivo permesso di costruire n. 11/25.
2.4.1. La azione caducatoria che ne occupa -e, segnatamente, i primi due mezzi che la assistono- nella misura in cui è volta alla emersione di tale insanabile contrasto dei due provvedimenti della Amministrazione (ingiunzione del 2024; permesso di costruire del 2025) con le ridette statuizioni giudiziali, integra ineluttabilmente una domanda che si inscrive nel prisma irradiato dalla primigenia sentenza di questo TAR.
2.4.2. Di qui la potestas iudicandi di questo TAR, avente plena cognitio giustappunto sui modi di esecuzione di un proprio, esclusivo, dettato giudiziale , e sulla effettiva portata della pronunzia reiettiva del ricorso in allora esperito dalla attuale controinteressata.
2.4.3. Oggetto della domanda di parte ricorrente, invocando la illegittimità dei citati provvedimenti del 2024 e del 2025 per violazione del giudicato, è:
- lo spettro decisorio della sentenza n. 3940/16, nella parte relativa alla delimitazione della concreta latitudine dell’obbligo demolitorio e di ripristino da quella sentenza nascente;
- l’operato della Amministrazione posto in essere successivamente alla emanazione di tale sentenza, e al suo passaggio in giudicato, concretatosi con la emanazione di due provvedimenti che -in quanto ontologicamente inconciliabili con il dictum giudiziale- si appalesano tamquam non essent .
2.4.4. La pretesa di parte ricorrente è, invero, chiaramente enucleabile, comechè volta ad “isolare”, nell’area della doverosa esecuzione del dettato giudiziale recato dalla pronunzia n. 3940/16, l’oggetto della demolizione, inequivocabilmente estesa all’intero manufatto che ne occupa, e non già a singole sue parti ovvero “ampliamenti”.
2.4.5. Gli atti quivi impugnati non assumono, indi, rilevanza veruna pel mondo del diritto, in quanto collidenti con il dettato giudiziale, che impone alla Amministrazione, di soddisfare per così dire “in forma specifica” l’interesse metaindividuale di cui è naturaliter ed indefettibilmente portatrice, disponendo la demolizione “ dell’intera costruzione ”.
2.4.6. Nella fattispecie per cui è causa, indi, dalla espunzione dal mondo del diritto - recte , dalla certazione della loro irrilevanza- dei due atti gravati, discende l’irremissibile obbligo per la Amministrazione, non ancora adempiuto ad onta del lunghissimo spatium temporis intercorso, di eseguire di ufficio la demolizione ingiunta nel 2013, nei sensi chiaramente acclarati nella sentenza n. 3940/16.
2.5. Ne discende la nullità degli atti espressamente oggetto della domanda quivi in esame, con il correlato obbligo del Comune di Pozzuoli di portare alfine ad esecuzione la ingiunzione del 2013, con la demolizione dell’intera costruzione.
3. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, nei confronti del Comune di Pozzuoli, nel mentre sono compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto siccome qualificato:
- dichiara la nullità degli atti in epigrafe individuati, per violazione del giudicato nascente dalla sentenza di questo TAR n. 3940/16;
- ordina alla Amministrazione resistente di assicurare la piena esecuzione della sentenza di questo TAR, n. 3940/16, portando ad esecuzione la ingiunzione a demolire del 2013, avente ad oggetto la “ intera costruzione ”.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente.
Spese compensate nei rapporti con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | AN LE |
IL SEGRETARIO