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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1016/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1016/2020 R.G., avente ad oggetto: il giudizio di rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c., proposto con atto di citazione passato per la notifica in data 21.2.2020, da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Caruso (C.F. ), come da procura alle liti in atti C.F._2
Attore in riassunzione (già appellante)
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Oddo (C.F. ), come da procura in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione e risposta in atti.
Convenuto in riassunzione (già appellato)
(C.F. ), non costituiti. Controparte_2 C.F._5
E contro già (partita Controparte_3 Controparte_4
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Fabio Alberici (C.F. , come procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta in atti.
Convenuta in riassunzione (già appellata)
All'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1-Con atto ritualmente notificato e hanno citato Parte_2 Parte_1
innanzi al Tribunale di OM , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
già e hanno chiesto che nei loro confronti Controparte_3 Controparte_4
venissero accolte le seguenti richieste: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro stradale, verificatosi il 17.05.2007, tra il motociclo Aprilia di proprietà di Pt_2
e condotto da e la Kia Carnival, condotta da
[...] Parte_1 Controparte_2
di proprietà di e assicurata da (ora
[...] Controparte_1 Controparte_4
è da ascriversi in via esclusiva alla condotta di guida Controparte_3
tenuta da;
condannare i convenuti, in solido o separatamente, al Controparte_2
pagamento, in favore di delle somme occorrenti per il risarcimento del Parte_2
danno materiale e, in favore di , delle somme occorrenti per il Parte_1
risarcimento del danno fisico (invalidità permanente, inabilità temporanea assoluta e inabilità temporanea relativa) e morale, nonché di quelle occorrenti per il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica al 100%, da liquidarsi applicando le Tabelle del Tribunale di OM, ovvero con il parametro del triplo della pensione sociale moltiplicato per l'aspettativa di vita lavorativa di anni 24 circa o in via equivalente,
nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere. §1.1-Nella resistenza delle parti convenute, il primo giudice ha: a) rigettato la domanda risarcitoria proposta da ritenendo coperte da giudicato le statuizioni Parte_1
del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto -dinanzi al quale e Controparte_1 [...]
avevano instaurato altro giudizio al fine di ottenere anch'essi il Controparte_2
risarcimento dei danni derivanti dal sinistro de quo- il quale aveva dichiarato l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro;
b) in accoglimento della Pt_1
domanda riconvenzionale spiegata da e , ha Controparte_1 Controparte_2
condannato in solido e al pagamento, in favore dei Parte_2 Parte_1
convenuti, delle spese di lite;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e da , ha condannato in solido Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e al pagamento, in favore dei convenuti, di euro 17.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento per la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; d) ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_2 Controparte_3
per difetto di legittimazione passiva di in ordine al
[...] Controparte_3
danno materiale, ha dichiarato congrua la somma di euro 33.850,00 offerta e versata da ad e, per l'effetto, ha dichiarato Controparte_3 Parte_1
estinta qualsiasi obbligazione risarcitoria nei confronti di Controparte_3
- e) ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Parte_1
di Controparte_3
§1.2-Avverso tale decisione e hanno proposto appello Parte_2 Parte_1
e hanno chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado o, in subordine, di provvedere a un nuovo regolamento delle spese processuali,
insistendo altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori chiesti avanti il giudice di prime cure. e si sono costituiti e hanno resistito al Controparte_1 Controparte_2
gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
si è costituita e ha resistito all'appello, eccependone la Controparte_3
tardività, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Castelnuovo
di Porto è stato definito dal Tribunale di Tivoli con la riforma della sentenza impugnata e l'affermazione della responsabilità concorrente dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
L'appello è stato istruito con l'espletamento di una c.t.u. medico-legale disposta dalla
Corte al fine di accertare i danni effettivamente subiti dal in conseguenza del Pt_1
dedotto sinistro, l'entità degli stessi nonché la relativa incidenza sulla capacità lavorativa specifica e la congruità delle spese mediche indicate sostenute dall'istante.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 6213/2017, pubblicata in data 4.10.2017, con la quale: A) preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Tivoli,
che ha dichiarato la corresponsabilità di e di Parte_1 Controparte_2
nella causazione del dedotto sinistro, in accoglimento del primo motivo d'appello, è stata attribuita la responsabilità del 50% ciascuno in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti.
B) In accoglimento del secondo motivo di appello, è stata rigettata la domanda ex art. 96
c.p.c. nonché la domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite avanzata dagli appellati, e . Controparte_1 Controparte_2
C) Nessuna ulteriore somma, rispetto a quella già riconosciuta in via stragiudiziale da
– di euro 33.850,00 – è stata ritenuta spettante agli appellanti, per non essere CP_3
stato sottoposto ad adeguata, espressa censura e impugnato il capo della sentenza di primo grado che, senza specificare a quale danno la somma andasse imputata, aveva riconosciuto congruo il ridetto importo ed aveva dichiarato insussistente qualsivoglia ulteriore obbligazione risarcitoria di Controparte_3
§2-L'impugnativa con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sopra indicata è stata perciò proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, e sulla scorta dei motivi
[...] Controparte_1 Controparte_3
rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 342 c.p.c., violazione del
principio del contraddittorio, violazione del diritto di difesa e del giusto processo art. 24
e 111 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 4 per nullità della sentenza o del
procedimento: ha lamentato il ricorrente l'erroneità della decisione della Corte di Appello
nella parte in cui ha ritenuto che l'appellante non avesse impugnato la sentenza di primo grado, prestandovi acquiescenza, nel punto relativo al giudizio di congruità della somma già corrisposta dalla compagnia evocata in lite a titolo di risarcimento, trattenuta quale acconto, ed ha chiesto dichiararsi la nullità della ridetta decisione, per violazione dell'art. 101 c.p.c., per essersi la Corte pronunciata d'ufficio su questione non sottoposta alle parti.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 342 c.p.c., violazione del
principio del contraddittorio e del giusto processo art. 24-111 Cost. nonché sui principi
dettati dalla Corte di Cassazione in materia di interpretazione dell'art. 342 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli art. 6, comma 3 Trattato Sull'Unione Europea c.d.
Trattato di Lisbona ratificato e reso esecutivo con L. 2agosto 2008, n. 130 e art. 6 CEDU
in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3;
-Errata interpretazione degli art. 101, 112, 115, 342 c.p.c. violazione del principio del
diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo artt. 24-111 Cost. in
riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 4 per nullità della sentenza o del procedimento;
-Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti: il ricorrente contesta l'intero procedimento e la sentenza emessa dalla Corte di Appello, deducendone la nullità in virtù dell'errata applicazione dei principi e delle norme di diritto richiamate, laddove motiva l'inammissibilità della domanda -in ordine al quantum- per difetto di specificità dei motivi e/o ritiene che non sia stato proposto appello avverso il capo d) della sentenza di primo grado e omette l'esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. n.
5. In particolare, contesta il ricorrente che la Corte ha omesso di prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie, in specie gli esiti della CTU, emerse nel corso del giudizio di appello, all'esito dell'espletata istruttoria.
§2.1-Si sono costituiti con controricorso la Controparte_3 CP_1
e , chiedendo la conferma della sentenza della Corte di
[...] Controparte_2
Appello di OM.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 30310/2019 ha accolto il ricorso proposto dal affermando che “la sentenza appare effettivamente intrinsecamente Pt_1
contraddittoria, non sorretta da una motivazione plausibile, e del tutto contrastante con
l'art. 342 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis e con i principi consolidati
da questa Corte in ordine all'interpretazione della norma. [……..].
Il Giudice, seguendo un orientamento non formalistico ma sostanzialistico, come anche
di recente ribadito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 27199 del 16.11.2017,
avrebbe dovuto provvedere anche sulla domanda risarcitoria formulata dall'appellante,
logicamente connessa e del tutto conseguenziale all'accoglimento dell'appello”,
pertanto, ha rinviato alla corte territoriale in diversa composizione per le conseguenti statuizioni anche in ordine alle spese di lite del grado di legittimità.
§3-Ribaldi ha in questa sede riassunto il giudizio, riproponendo tutte le Parte_1
domande, istanze istruttorie ed eccezioni formulate nei giudizi di primo grado e di appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di: “1) accertare e dichiarare la
corresponsabilità delle parti nella causazione dell'incidente de quo, come da sentenza passata in Giudicato 2)per l'effetto, riconoscere e dichiarare dovuto, per tali motivi, il
risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali patiti dal signor Parte_1
quantificati nella misura complessiva di euro 177.467,83 al netto dell'acconto
[...]
ricevuto dalla o alla maggiore o minore somma che sarà Controparte_3
ritenuta di giustizia, ed occorrendo secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e
interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002, 3) condannare i convenuti in solido, al
pagamento in favore del signor del risarcimento dei danni sofferti Parte_1
dall'attore quantificati nella somma complessiva di euro 177.467,83 al netto dell'acconto
ricevuto dalla o alla maggiore o minore somma che sarà Controparte_3
ritenuta di giustizia, ed occorrendo secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e
interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
causa dei tre gradi di giudizio oltre il presente in favore del presente avvocato che si
dichiara antistatario”.
§3.1-Si sono costituiti e e hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2
dichiararsi inammissibili e rigettarsi tutte le domande reiterate con l'atto di citazione in riassunzione.
Si è costituita e ha chiesto: “a) in via principale rigettare integralmente Controparte_3
l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile ed infondato sia in Parte_1
fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal
Sig. voglia limitare l'ammontare del risarcimento eventualmente ed Parte_1
in denegata ipotesi ritenuto dovuto dalla odierna concludente alla quota percentuale di responsabilità ascritta al Sig. (50%) ed al solo danno che Controparte_2
risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento, detratta la somma di
Euro 33.850,00 già versata dalla debitamente rivalutata Controparte_3
alla data della emananda sentenza, e comunque entro il limite del massimale della polizza n. 645.90.028412, detratte le somme già corrisposte e la franchigia contrattuale,
rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata. c) Voglia comunque rigettare le nuove ed inammissibili domande formulate da parte appellate. d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
§3.2-Tenutasi la prima udienza in data 10.9.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.11.2023, tuttavia, in tale occasione,
veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa del dichiarato decesso del convenuto, . Controparte_2
A seguito del decesso di , della dichiarata interruzione e Controparte_2
successiva riassunzione del giudizio, nessuno si è costituito per gli eredi.
Fissata l'udienza cartolare in epigrafe indicata, all'esito della stessa, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
§4-Deve anzitutto condividersi la deduzione dell'attore in riassunzione ove ha evidenziato che risultano passati in giudicato la statuizione relativa all'an debeatur
nonché accertato il paritario concorso di colpa, nella misura del 50% ciascuno, in capo al riassumente stesso nonché al conducente dell'altro veicolo coinvolto nel dedotto sinistro:
. Controparte_2
Ciò che rimane in discussione in questa sede è dunque il profilo del quantum debeatur.
L'attore in riassunzione ha in particolare chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale nelle componenti del danno biologico permanete e temporaneo, con la massima personalizzazione del danno morale, del danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche sostenute e, dunque, da integralmente rimborsare e del danno derivante dal pregiudizio alla capacità di lavoro generica e specifica. Quanto al danno biologico, emerge dalla lettura della CTU medico legale espletata sulla persona di , nel secondo grado di giudizio (cfr. relazione della ctu Controparte_5
medico-legale, dott. , la seguente situazione clinica dello stesso, in conseguenza del Per_1
dedotto incidente:
<Il sinistro per cui è causa ha causato lesioni personali sulla persona del Sig.
[...]
rappresentate da una “Frattura scomposta esposta tibia e perone a sinistra” Parte_1
e più dettagliatamente una “Frattura esposta comminuta e scomposta, con deviazione
antero-laterale dei frammenti di frattura, dell'estremità distale tibiale e peroneale di
sinistra, con perdita dei normali rapporti articolari tibio-astragalo-peroneali
omolaterali”. Sulle predette lesioni osteoarticolari non hanno inciso eventi antecedenti e/o successivi. È comparso, sul versante psichico, in attendibile nesso causale con le importanti lesioni fratturative all'arto inferiore sinistro, una focalizzazione ideativa sulle conseguenze pregiudizievoli del trauma subìto.
b) Le diagnosticate lesioni hanno comportato un periodo d'invalidità temporanea che
(tenuto conto del prognostico di Pronto Soccorso, dell'immediato ricovero ospedaliero e dei trattamenti chirurgici in quella sede effettuati, dei tempi medi di guarigione clinica delle lesioni di questo tipo nonché del periodo resosi necessario per la loro stabilizzazione), può essere calcolato in 150 (centocinquanta) giorni di assoluta, 30
(trenta) giorni di parziale al 75%; 60 (sessanta) giorni di parziale al 50%; 120 (centoventi)
giorni di parziale al 25%.
c) Le note complesse lesioni hanno causato postumi permanenti che costituiscono un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psico-fisica del soggetto valutabile complessivamente, tenuto conto del barèmes edito dalla in misura CP_6
oscillante il 22% (ventiduepercento).
d) L'obiettivato quadro clinico-disfunzionale a livello della caviglia sinistra appare sostanzialmente stabilizzato e quindi non suscettibile al momento di miglioramento a artrodesi della caviglia sinistra non è stata a tutt'oggi effettuata non potendosi garantire effettivi miglioramenti, come peraltro anche riferito dal periziando in sede di visita.
Qualunque eventuale intervento chirurgico comunque dovesse essere effettuato, lo stesso potrà essere eseguito presso le strutture del SSN, strutture peraltro delle quali si è avvalso sempre in periziando.
e) Sussiste un danno fisiognomico rappresentato dai due vasti complessi cicatriziali a livello della gamba e della caviglia sinistra che, a giudizio della scrivente, riveste autonoma rilevanza (e per la cui descrizione si rimanda alle fotografie allegate) e valutabile, orientativamente, in misura non inferiore al 6-7% (valutazione a cavallo pertanto tra la classe I e la classe II del pregiudizio estetico con particolare riferimento alle cicatrici agli arti – Guida Orientativa Per La Valutazione Del Danno Biologico
SIMLA).
f) Per quanto attiene l'incidenza dei postumi sulla dichiarata attività lavorativa di investigatore privato, non essendo stata la stessa esplicitata nei dettagli e,
indipendentemente dal riferito del periziando (“interrotta totalmente dall'epoca del
sinistro con conseguente e persistente, a tutt'oggi stato di disoccupazione con partita IVA
ancora aperta per motivi fiscali legati a collaboratori con previsione di chiusura della
stessa fine anno 2015”), non vi è dubbio che la quota parte di attività caratterizzata da impegno fisico/utilizzo arti inferiori (es. “pedinamenti e/o appostamenti” - non richiedenti pertanto l'uso di mezzi di trasporto) sia totalmente ridotta, mentre non appare compromessa la restante quota di attività (es. mansioni amministrative, di ricerca dati e quant'altro) che può essere svolta in ufficio>>.
Il danno sopra descritto dal ctu con valutazione congrua e convincente e, comunque, non sottoposta a censura da nessuna delle parti in causa – nemmeno dal ctp di
[...]
, che non ha formulato osservazioni, sia quanto all'I.P. che all'I.T. – deve CP_5
essere liquidato facendo ricorso alle più aggiornate tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, così dandosi seguito al consolidato orientamento del giudice di legittimità (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del
20/04/2017; Sez. 3-, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018; Sez. L -, Ordinanza n. 13701 del
16/05/2024; Sez. 3, Sentenza n. 8884 del 13/05/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020; segnalando, da ultimo, Cass. N. 19922/2023, che ha ribadito: “In tema di
risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale,
ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle
milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione
dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale,
secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione
e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale
liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e
prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione
risarcitoria”.
Le direttrici ermeneutiche poste dai precedenti appena enumerai inducono altresì a riflessioni riguardo al danno morale, di cui pure è sì richiesto il risarcimento, con ulteriore massima personalizzazione.
Come già sopra riportato, la ctu nominata in grado di appello, ha riferito: È comparso,
sul versante psichico, in attendibile nesso causale con le importanti lesioni fratturative
all'arto inferiore sinistro, una focalizzazione ideativa sulle conseguenze pregiudizievoli
del trauma subìto. Tale affermazione medico-legale, unitamente alle deduzioni di parte istante e alla considerazione della necessità di doversi far necessariamente ricorso al ragionamento logico-deduttivo per l'accertamento di quello che è uno stato d'animo interiore, è idonea a fondare la richiesta di risarcimento del danno morale in argomento,
da liquidarsi secondo nella percentuale indicata dall'indicata Tabella del Tribunale di
Milano, in relazione al corrispondente grado di invalidità accertato. Non così quanto alla ulteriore richiesta di personalizzazione del danno biologico,
siccome, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari)
attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono
ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi
che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far
emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le
risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito
processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate
all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto
caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass.,
11/11/2019, n. 28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865). Ciò in quanto, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal
giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze
anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti
da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024). Dovendosi rilevare l'insussistenza di qualsivoglia oggettivo elemento di prova delle conseguenze anomale e peculiari, rispetto a quelle ordinariamente connesse ad una I.P. di pari entità di quella riscontrata sussistente in danno di , eventualmente conseguite alle Persona_2
lesioni di cui sopra. Va poi considerato che l'odierno attore in riassunzione, come pure evidenziato dalla compagnia solo dopo l'espletamento della CTU medico-legale in Controparte_3
grado di appello, che ha riscontrato, oltre al danno funzionale nella misura del 22%, un autonomo danno estetico per gli esiti cicatriziali conseguenti agli interventi subiti, ha genericamente fatto riferimento anche a tale posta risarcitoria nell'atto introduttivo di questa fase della lite. Tuttavia, senza mai compiutamente allegare e specificare quali sarebbero le somme richieste in relazione a tale autonoma lesione; tal che, la relativa richiesta risarcitoria deve considerarsi inammissibile per un duplice ordine di motivi: sia perché tardivamente proposta solo nell'ambito di questo giudizio di rinvio e sia perché
mai compiutamente specificata nei suoi elementi essenziali.
Venendo, quindi alla liquidazione del danno da I.P., accertata dal ctu, come detto, nella misura del 22%, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, deve pervenirsi alla liquidazione all'attualità della complessiva somma di €. 95.274 (già comprensiva dell'incremento del 38% per danno morale); cui va aggiunta quella per la I.T., accertata dalla ctu nella misura del 100% per i primi gg. 150; al 75% per i successivi gg. 30; al 50%
per i successivi gg. 60; e infine al 25% per i successivi gg. 120 e che in applicazione dei medesimi criteri tabellari anzidetti, come da richiesta di parte appellante va liquidata nell'importo di €. 26.737,50.
E dunque all'istante spetterà a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per danno da I.P. e da I.T. la complessiva somma di €. 122011,50 che ridotta del 50% per il concorso di colpa dà l'importo finale dovuto di €. 61.005,75.
A titolo di danno patrimoniale, per il rimborso delle spese mediche ritenute congrue e necessarie dalla ctu per il complessivo importo di € 4.982,83, senza necessità di future spese, applicata la riduzione del 50% sempre per il concorso di colpa, saranno dovuti €
2.491,41. In considerazione del già intervenuto pagamento della somma di € 33.850,00 da parte della va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di Controparte_7
legittimità, secondo cui: la liquidazione del danno da ritardato adempimento di
un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla
data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi
compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il
periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale
rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione
definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
annualmente (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Sez. 3 - , Ordinanza
n. 23927 del 07/08/2023), per cui sia la somma qui liquidata per danno non patrimoniale che per danno patrimoniale che l'acconto già ricevuto andranno devalutate alla data del sinistro, il 10.05.2007, quindi, sull'importo così ottenuto e anno per anno via via rivalutato secondo gli indici ISTAT andranno computati gli interessi al tasso legale sino alla data del pagamento del ridetto acconto, detratto il quale dalla somma maggiore in questa sede indicata dovuta, sulla differenza, dovrà procedersi ancora il computo di rivalutazione anno per anno e interessi sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Il calcolo delle somme e delle differenze come sopra indicato, consente di evincere che le osservazioni della compagnia assicurativa convenuta vanno solo in parte condivise,
poiché la devalutazione e rivalutazione secondo le direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità innanzi riportate scongiura l'ipotesi di riconoscimento di ingiustificate locupletazioni, fermo restando la debenza di interessi al tasso legale e rivalutazione, tempestivamente richiesti e allegati dovuti dall'attore in riassunzione, sulla somma devalutata alla data del fatto, sempre al fine di scongiurare la citata ipotesi.
Quanto al danno da pregiudizio alla capacità di lavoro generica e specifica deve anzitutto richiamarsi quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità in proposito: la riduzione
della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma
rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-
conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può
ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno
patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di
presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno
(in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa
specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an
e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr.
Cass. 6/6/2008 n. 15031) [………….] in tema di danni alla persona l'invalidità di gravità
tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da
quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue
attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di
essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal
danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da
perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica,
e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento
spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226
cod. civ (Cass. 12 giugno 2015 n. 12211; principio di recente ribadito anche da Cass.
31/1/2018 n. 2348). Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende
altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa
specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa
specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23/8/2011 n. 17514; 7/11/2005 n.
21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova
presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima
percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza
dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634). Siffatto principio però non giustifica
automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di
danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di
elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo (per tutte, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5787 del
04/03/2024).
Nella concreta ipotesi, ha dedotto di aver svolto in una non meglio Parte_1
specificata epoca passata attività di culturista e che prima dell'incidente svolgeva l'attività di investigatore privato;
per cui, la lieve zoppia che gli era residuata per le lesioni riportate lo avevano significativamente pregiudicato nello svolgimento dell'attività
lavorativa in precedenza svolta, sino a renderla impossibile, unitamente alla vistosa cicatrice alla coscia e al piede sinistro;
sì da non essere più in grado di svolgere pedinamenti, appostamenti e inseguimenti.
Tuttavia, quanto all'attività di culturista, non è dato sapere, perché mai allegato e provato,
in quale epoca e con quali modalità sia stata dall'istante medesimo svolta;
mentre,
riguardo all'attività di investigatore privato, che pare essere quella svolta immediatamente prima dell'incidente, nulla è stato allegato e provato per dimostrare le specifiche modalità del suo esercizio e il concreto pregiudizio subito, anzi inducendo ad escluderlo le stesse considerazioni della dott. che ha chiaramente scritto che Per_1
l'attività di ufficio risulta senz'altro praticabile senza impedimenti. Il tutto non senza rimarcare che l'investigatore privato non è un “poliziotto” che deve assicurare i malviventi alla giustizia, eventualmente anche con inseguimenti ed appostamenti che richiedano particolare abilità fisica, piuttosto, sostanziandosi in pedinamenti e appostamenti che devono avvenire con “discrezione” ed in “incognito”, tal che appare difficilmente ipotizzabile che sia richiesta per lo svolgimento di siffatte attività una perfetta prestanza fisica.
Mette conto poi particolarmente considerare che nulla è stato allegato, e ancor meno provato, per dimostrare quali fossero i proventi ricavai dall'attività di investigatore svolta prima dell'infortunio; non essendo dato sapere quali fossero i redditi, almeno nel triennio anteriore all'incidente stesso e come eventualmente tali redditi abbiano subito contrazione in ragione dell'asserita difficoltà nell'effettuare i connessi incombenti, quali appostamenti, pedinamenti e inseguimenti.
E tanto è palese la mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio in ordine ai profili innanzi indicati e, particolarmente, quanto ai redditi percepiti dall'istante e alle eventuali contrazioni successivamente al dedotto incidente, che in questa fase Parte_1
di rinvio si è offerto di darne prova anche con documentazione ove indicato da questo collegio come necessario, così completamente trascurando l'inammissibilità di tali nuove allegazioni e produzioni, essendo quello di rinvio giudizio “chiuso”, non ampliabile quanto al thema probandum e decidendum, e pertanto da definire con quanto già in atti acquisito e nei limiti di quanto stabilito della decisione di legittimità, che ha cassato con rinvio.
Ancora riguardo alla richiesta di liquidazione del danno in argomento in misura pari al triplo della pensione sociale, va considerato che tale criterio residuale di liquidazione equitativa è invocabile quando la parte istante non sia stata dedita a nessuna attività
lavorativa pregressa, vuoi per l'età vuoi per le condizioni psicofisiche, ma non già per sopperire all'inadempimento dell'onere della prova che sulla medesima incombeva per essere già dedita a pregressa attività lavorativa, dimostrabile come innanzi indicato. Altrimenti detto, non può ritenersi provato il danno per l'asserita lesione della capacità di lavoro generica, poiché non è comprovata né l'impossibilità per l'istante di svolgere l'attività di investigatore in precedenza svolta né l'impossibilità di svolgere qualsiasi altro diverso lavoro confacente al proprio titolo di studio ed attitudini, in special modo considerando la tipologia di lesioni e il grado di invalidità riportato. Non è possibile ipotizzare la lesione alla capacità di lavoro specifico, per le osservazioni innanzi svolte riguardo all'attività di investigatore;
nemmeno quanto al danno da lucro cessante per la mancanza di allegazione e prova dei redditi percepiti sia prima che dopo il dedotto incidente, anzi, mai essendo stati questi indicati nel relativo importo. Dal che,
l'inaccoglibilità anche della richiesta di far ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale.
In definitiva la domanda risarcitoria appena esaminata è accoglibile nei limiti già innanzi indicati.
Le spese di lite devono essere liquidate, quanto al presente giudizio e a quello di
Cassazione, secondo la regola della soccombenza;
per cui, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dei convenuti in riassunzione, eredi di , Controparte_2 CP_1
e in via solidale e liquidate come da dispositivo in
[...] Controparte_7
ragione dei medi tariffari vigenti per causa di valore pari a quanto in questa sede riconosciuto dovuto, con espunzione, per questo giudizio di rinvio, dei compensi relativi alla fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi.
In merio va anche chiarito che non può essere rivisto il governo delle spese di lite relativo al primo e secondo grado, in quanto, come evincibile dalla sentenza di rinvio, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza di secondo grado, che aveva anche riformato il capo relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado, solo quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale, nei termini innanzi esposti, mentre, nel resto la sentenza è rimasta ferma ed è divenuta irrettrattabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OM – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione in oggetto indicato, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli eredi di . Controparte_2
2) In riforma della sentenza del Tribunale di OM N. n. 16159/2011, accoglie per
quanto di ragione la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e per l'effetto condanna le parti convenute in riassunzione da ultimo CP_7
indicate, in via solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale, che liquida nella complessiva somma di €. 61.005,75 e del danno patrimoniale, che liquida in €.
2491,41. Entrambe le ridette somme andranno devalutate alla data del fatto e rivalutate con applicazione degli interessi compensativi sino al pagamento dell'acconto da detrarre di €. 33.850, anch'esso da devalutare e rivalutare, il tutto come in parte motiva indicato.
3) Condanna le parti convenute in riassunzione in via solidale alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, in €.
7.655,00 e in €.
9.991 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Così composta:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1016/2020 R.G., avente ad oggetto: il giudizio di rinvio della Cassazione ex art. 392 c.p.c., proposto con atto di citazione passato per la notifica in data 21.2.2020, da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Caruso (C.F. ), come da procura alle liti in atti C.F._2
Attore in riassunzione (già appellante)
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Massimo Oddo (C.F. ), come da procura in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione e risposta in atti.
Convenuto in riassunzione (già appellato)
(C.F. ), non costituiti. Controparte_2 C.F._5
E contro già (partita Controparte_3 Controparte_4
i.v.a. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Fabio Alberici (C.F. , come procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta in atti.
Convenuta in riassunzione (già appellata)
All'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1-Con atto ritualmente notificato e hanno citato Parte_2 Parte_1
innanzi al Tribunale di OM , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
già e hanno chiesto che nei loro confronti Controparte_3 Controparte_4
venissero accolte le seguenti richieste: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro stradale, verificatosi il 17.05.2007, tra il motociclo Aprilia di proprietà di Pt_2
e condotto da e la Kia Carnival, condotta da
[...] Parte_1 Controparte_2
di proprietà di e assicurata da (ora
[...] Controparte_1 Controparte_4
è da ascriversi in via esclusiva alla condotta di guida Controparte_3
tenuta da;
condannare i convenuti, in solido o separatamente, al Controparte_2
pagamento, in favore di delle somme occorrenti per il risarcimento del Parte_2
danno materiale e, in favore di , delle somme occorrenti per il Parte_1
risarcimento del danno fisico (invalidità permanente, inabilità temporanea assoluta e inabilità temporanea relativa) e morale, nonché di quelle occorrenti per il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica al 100%, da liquidarsi applicando le Tabelle del Tribunale di OM, ovvero con il parametro del triplo della pensione sociale moltiplicato per l'aspettativa di vita lavorativa di anni 24 circa o in via equivalente,
nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere. §1.1-Nella resistenza delle parti convenute, il primo giudice ha: a) rigettato la domanda risarcitoria proposta da ritenendo coperte da giudicato le statuizioni Parte_1
del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto -dinanzi al quale e Controparte_1 [...]
avevano instaurato altro giudizio al fine di ottenere anch'essi il Controparte_2
risarcimento dei danni derivanti dal sinistro de quo- il quale aveva dichiarato l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro;
b) in accoglimento della Pt_1
domanda riconvenzionale spiegata da e , ha Controparte_1 Controparte_2
condannato in solido e al pagamento, in favore dei Parte_2 Parte_1
convenuti, delle spese di lite;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e da , ha condannato in solido Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e al pagamento, in favore dei convenuti, di euro 17.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento per la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; d) ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_2 Controparte_3
per difetto di legittimazione passiva di in ordine al
[...] Controparte_3
danno materiale, ha dichiarato congrua la somma di euro 33.850,00 offerta e versata da ad e, per l'effetto, ha dichiarato Controparte_3 Parte_1
estinta qualsiasi obbligazione risarcitoria nei confronti di Controparte_3
- e) ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Parte_1
di Controparte_3
§1.2-Avverso tale decisione e hanno proposto appello Parte_2 Parte_1
e hanno chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado o, in subordine, di provvedere a un nuovo regolamento delle spese processuali,
insistendo altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori chiesti avanti il giudice di prime cure. e si sono costituiti e hanno resistito al Controparte_1 Controparte_2
gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
si è costituita e ha resistito all'appello, eccependone la Controparte_3
tardività, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Castelnuovo
di Porto è stato definito dal Tribunale di Tivoli con la riforma della sentenza impugnata e l'affermazione della responsabilità concorrente dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
L'appello è stato istruito con l'espletamento di una c.t.u. medico-legale disposta dalla
Corte al fine di accertare i danni effettivamente subiti dal in conseguenza del Pt_1
dedotto sinistro, l'entità degli stessi nonché la relativa incidenza sulla capacità lavorativa specifica e la congruità delle spese mediche indicate sostenute dall'istante.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 6213/2017, pubblicata in data 4.10.2017, con la quale: A) preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Tivoli,
che ha dichiarato la corresponsabilità di e di Parte_1 Controparte_2
nella causazione del dedotto sinistro, in accoglimento del primo motivo d'appello, è stata attribuita la responsabilità del 50% ciascuno in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti.
B) In accoglimento del secondo motivo di appello, è stata rigettata la domanda ex art. 96
c.p.c. nonché la domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite avanzata dagli appellati, e . Controparte_1 Controparte_2
C) Nessuna ulteriore somma, rispetto a quella già riconosciuta in via stragiudiziale da
– di euro 33.850,00 – è stata ritenuta spettante agli appellanti, per non essere CP_3
stato sottoposto ad adeguata, espressa censura e impugnato il capo della sentenza di primo grado che, senza specificare a quale danno la somma andasse imputata, aveva riconosciuto congruo il ridetto importo ed aveva dichiarato insussistente qualsivoglia ulteriore obbligazione risarcitoria di Controparte_3
§2-L'impugnativa con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sopra indicata è stata perciò proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, e sulla scorta dei motivi
[...] Controparte_1 Controparte_3
rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 342 c.p.c., violazione del
principio del contraddittorio, violazione del diritto di difesa e del giusto processo art. 24
e 111 Cost. in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 4 per nullità della sentenza o del
procedimento: ha lamentato il ricorrente l'erroneità della decisione della Corte di Appello
nella parte in cui ha ritenuto che l'appellante non avesse impugnato la sentenza di primo grado, prestandovi acquiescenza, nel punto relativo al giudizio di congruità della somma già corrisposta dalla compagnia evocata in lite a titolo di risarcimento, trattenuta quale acconto, ed ha chiesto dichiararsi la nullità della ridetta decisione, per violazione dell'art. 101 c.p.c., per essersi la Corte pronunciata d'ufficio su questione non sottoposta alle parti.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 342 c.p.c., violazione del
principio del contraddittorio e del giusto processo art. 24-111 Cost. nonché sui principi
dettati dalla Corte di Cassazione in materia di interpretazione dell'art. 342 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli art. 6, comma 3 Trattato Sull'Unione Europea c.d.
Trattato di Lisbona ratificato e reso esecutivo con L. 2agosto 2008, n. 130 e art. 6 CEDU
in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3;
-Errata interpretazione degli art. 101, 112, 115, 342 c.p.c. violazione del principio del
diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo artt. 24-111 Cost. in
riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 4 per nullità della sentenza o del procedimento;
-Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti: il ricorrente contesta l'intero procedimento e la sentenza emessa dalla Corte di Appello, deducendone la nullità in virtù dell'errata applicazione dei principi e delle norme di diritto richiamate, laddove motiva l'inammissibilità della domanda -in ordine al quantum- per difetto di specificità dei motivi e/o ritiene che non sia stato proposto appello avverso il capo d) della sentenza di primo grado e omette l'esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c. n.
5. In particolare, contesta il ricorrente che la Corte ha omesso di prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie, in specie gli esiti della CTU, emerse nel corso del giudizio di appello, all'esito dell'espletata istruttoria.
§2.1-Si sono costituiti con controricorso la Controparte_3 CP_1
e , chiedendo la conferma della sentenza della Corte di
[...] Controparte_2
Appello di OM.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 30310/2019 ha accolto il ricorso proposto dal affermando che “la sentenza appare effettivamente intrinsecamente Pt_1
contraddittoria, non sorretta da una motivazione plausibile, e del tutto contrastante con
l'art. 342 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis e con i principi consolidati
da questa Corte in ordine all'interpretazione della norma. [……..].
Il Giudice, seguendo un orientamento non formalistico ma sostanzialistico, come anche
di recente ribadito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 27199 del 16.11.2017,
avrebbe dovuto provvedere anche sulla domanda risarcitoria formulata dall'appellante,
logicamente connessa e del tutto conseguenziale all'accoglimento dell'appello”,
pertanto, ha rinviato alla corte territoriale in diversa composizione per le conseguenti statuizioni anche in ordine alle spese di lite del grado di legittimità.
§3-Ribaldi ha in questa sede riassunto il giudizio, riproponendo tutte le Parte_1
domande, istanze istruttorie ed eccezioni formulate nei giudizi di primo grado e di appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di: “1) accertare e dichiarare la
corresponsabilità delle parti nella causazione dell'incidente de quo, come da sentenza passata in Giudicato 2)per l'effetto, riconoscere e dichiarare dovuto, per tali motivi, il
risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali patiti dal signor Parte_1
quantificati nella misura complessiva di euro 177.467,83 al netto dell'acconto
[...]
ricevuto dalla o alla maggiore o minore somma che sarà Controparte_3
ritenuta di giustizia, ed occorrendo secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e
interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002, 3) condannare i convenuti in solido, al
pagamento in favore del signor del risarcimento dei danni sofferti Parte_1
dall'attore quantificati nella somma complessiva di euro 177.467,83 al netto dell'acconto
ricevuto dalla o alla maggiore o minore somma che sarà Controparte_3
ritenuta di giustizia, ed occorrendo secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e
interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
causa dei tre gradi di giudizio oltre il presente in favore del presente avvocato che si
dichiara antistatario”.
§3.1-Si sono costituiti e e hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2
dichiararsi inammissibili e rigettarsi tutte le domande reiterate con l'atto di citazione in riassunzione.
Si è costituita e ha chiesto: “a) in via principale rigettare integralmente Controparte_3
l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile ed infondato sia in Parte_1
fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal
Sig. voglia limitare l'ammontare del risarcimento eventualmente ed Parte_1
in denegata ipotesi ritenuto dovuto dalla odierna concludente alla quota percentuale di responsabilità ascritta al Sig. (50%) ed al solo danno che Controparte_2
risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento, detratta la somma di
Euro 33.850,00 già versata dalla debitamente rivalutata Controparte_3
alla data della emananda sentenza, e comunque entro il limite del massimale della polizza n. 645.90.028412, detratte le somme già corrisposte e la franchigia contrattuale,
rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata. c) Voglia comunque rigettare le nuove ed inammissibili domande formulate da parte appellate. d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
§3.2-Tenutasi la prima udienza in data 10.9.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.11.2023, tuttavia, in tale occasione,
veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa del dichiarato decesso del convenuto, . Controparte_2
A seguito del decesso di , della dichiarata interruzione e Controparte_2
successiva riassunzione del giudizio, nessuno si è costituito per gli eredi.
Fissata l'udienza cartolare in epigrafe indicata, all'esito della stessa, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
§4-Deve anzitutto condividersi la deduzione dell'attore in riassunzione ove ha evidenziato che risultano passati in giudicato la statuizione relativa all'an debeatur
nonché accertato il paritario concorso di colpa, nella misura del 50% ciascuno, in capo al riassumente stesso nonché al conducente dell'altro veicolo coinvolto nel dedotto sinistro:
. Controparte_2
Ciò che rimane in discussione in questa sede è dunque il profilo del quantum debeatur.
L'attore in riassunzione ha in particolare chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale nelle componenti del danno biologico permanete e temporaneo, con la massima personalizzazione del danno morale, del danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche sostenute e, dunque, da integralmente rimborsare e del danno derivante dal pregiudizio alla capacità di lavoro generica e specifica. Quanto al danno biologico, emerge dalla lettura della CTU medico legale espletata sulla persona di , nel secondo grado di giudizio (cfr. relazione della ctu Controparte_5
medico-legale, dott. , la seguente situazione clinica dello stesso, in conseguenza del Per_1
dedotto incidente:
<Il sinistro per cui è causa ha causato lesioni personali sulla persona del Sig.
[...]
rappresentate da una “Frattura scomposta esposta tibia e perone a sinistra” Parte_1
e più dettagliatamente una “Frattura esposta comminuta e scomposta, con deviazione
antero-laterale dei frammenti di frattura, dell'estremità distale tibiale e peroneale di
sinistra, con perdita dei normali rapporti articolari tibio-astragalo-peroneali
omolaterali”. Sulle predette lesioni osteoarticolari non hanno inciso eventi antecedenti e/o successivi. È comparso, sul versante psichico, in attendibile nesso causale con le importanti lesioni fratturative all'arto inferiore sinistro, una focalizzazione ideativa sulle conseguenze pregiudizievoli del trauma subìto.
b) Le diagnosticate lesioni hanno comportato un periodo d'invalidità temporanea che
(tenuto conto del prognostico di Pronto Soccorso, dell'immediato ricovero ospedaliero e dei trattamenti chirurgici in quella sede effettuati, dei tempi medi di guarigione clinica delle lesioni di questo tipo nonché del periodo resosi necessario per la loro stabilizzazione), può essere calcolato in 150 (centocinquanta) giorni di assoluta, 30
(trenta) giorni di parziale al 75%; 60 (sessanta) giorni di parziale al 50%; 120 (centoventi)
giorni di parziale al 25%.
c) Le note complesse lesioni hanno causato postumi permanenti che costituiscono un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psico-fisica del soggetto valutabile complessivamente, tenuto conto del barèmes edito dalla in misura CP_6
oscillante il 22% (ventiduepercento).
d) L'obiettivato quadro clinico-disfunzionale a livello della caviglia sinistra appare sostanzialmente stabilizzato e quindi non suscettibile al momento di miglioramento a artrodesi della caviglia sinistra non è stata a tutt'oggi effettuata non potendosi garantire effettivi miglioramenti, come peraltro anche riferito dal periziando in sede di visita.
Qualunque eventuale intervento chirurgico comunque dovesse essere effettuato, lo stesso potrà essere eseguito presso le strutture del SSN, strutture peraltro delle quali si è avvalso sempre in periziando.
e) Sussiste un danno fisiognomico rappresentato dai due vasti complessi cicatriziali a livello della gamba e della caviglia sinistra che, a giudizio della scrivente, riveste autonoma rilevanza (e per la cui descrizione si rimanda alle fotografie allegate) e valutabile, orientativamente, in misura non inferiore al 6-7% (valutazione a cavallo pertanto tra la classe I e la classe II del pregiudizio estetico con particolare riferimento alle cicatrici agli arti – Guida Orientativa Per La Valutazione Del Danno Biologico
SIMLA).
f) Per quanto attiene l'incidenza dei postumi sulla dichiarata attività lavorativa di investigatore privato, non essendo stata la stessa esplicitata nei dettagli e,
indipendentemente dal riferito del periziando (“interrotta totalmente dall'epoca del
sinistro con conseguente e persistente, a tutt'oggi stato di disoccupazione con partita IVA
ancora aperta per motivi fiscali legati a collaboratori con previsione di chiusura della
stessa fine anno 2015”), non vi è dubbio che la quota parte di attività caratterizzata da impegno fisico/utilizzo arti inferiori (es. “pedinamenti e/o appostamenti” - non richiedenti pertanto l'uso di mezzi di trasporto) sia totalmente ridotta, mentre non appare compromessa la restante quota di attività (es. mansioni amministrative, di ricerca dati e quant'altro) che può essere svolta in ufficio>>.
Il danno sopra descritto dal ctu con valutazione congrua e convincente e, comunque, non sottoposta a censura da nessuna delle parti in causa – nemmeno dal ctp di
[...]
, che non ha formulato osservazioni, sia quanto all'I.P. che all'I.T. – deve CP_5
essere liquidato facendo ricorso alle più aggiornate tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, così dandosi seguito al consolidato orientamento del giudice di legittimità (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del
20/04/2017; Sez. 3-, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018; Sez. L -, Ordinanza n. 13701 del
16/05/2024; Sez. 3, Sentenza n. 8884 del 13/05/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020; segnalando, da ultimo, Cass. N. 19922/2023, che ha ribadito: “In tema di
risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale,
ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle
milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione
dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale,
secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione
e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale
liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e
prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione
risarcitoria”.
Le direttrici ermeneutiche poste dai precedenti appena enumerai inducono altresì a riflessioni riguardo al danno morale, di cui pure è sì richiesto il risarcimento, con ulteriore massima personalizzazione.
Come già sopra riportato, la ctu nominata in grado di appello, ha riferito: È comparso,
sul versante psichico, in attendibile nesso causale con le importanti lesioni fratturative
all'arto inferiore sinistro, una focalizzazione ideativa sulle conseguenze pregiudizievoli
del trauma subìto. Tale affermazione medico-legale, unitamente alle deduzioni di parte istante e alla considerazione della necessità di doversi far necessariamente ricorso al ragionamento logico-deduttivo per l'accertamento di quello che è uno stato d'animo interiore, è idonea a fondare la richiesta di risarcimento del danno morale in argomento,
da liquidarsi secondo nella percentuale indicata dall'indicata Tabella del Tribunale di
Milano, in relazione al corrispondente grado di invalidità accertato. Non così quanto alla ulteriore richiesta di personalizzazione del danno biologico,
siccome, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari)
attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono
ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi
che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far
emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le
risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito
processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate
all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto
caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass.,
11/11/2019, n. 28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865). Ciò in quanto, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal
giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze
anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti
da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024). Dovendosi rilevare l'insussistenza di qualsivoglia oggettivo elemento di prova delle conseguenze anomale e peculiari, rispetto a quelle ordinariamente connesse ad una I.P. di pari entità di quella riscontrata sussistente in danno di , eventualmente conseguite alle Persona_2
lesioni di cui sopra. Va poi considerato che l'odierno attore in riassunzione, come pure evidenziato dalla compagnia solo dopo l'espletamento della CTU medico-legale in Controparte_3
grado di appello, che ha riscontrato, oltre al danno funzionale nella misura del 22%, un autonomo danno estetico per gli esiti cicatriziali conseguenti agli interventi subiti, ha genericamente fatto riferimento anche a tale posta risarcitoria nell'atto introduttivo di questa fase della lite. Tuttavia, senza mai compiutamente allegare e specificare quali sarebbero le somme richieste in relazione a tale autonoma lesione; tal che, la relativa richiesta risarcitoria deve considerarsi inammissibile per un duplice ordine di motivi: sia perché tardivamente proposta solo nell'ambito di questo giudizio di rinvio e sia perché
mai compiutamente specificata nei suoi elementi essenziali.
Venendo, quindi alla liquidazione del danno da I.P., accertata dal ctu, come detto, nella misura del 22%, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, deve pervenirsi alla liquidazione all'attualità della complessiva somma di €. 95.274 (già comprensiva dell'incremento del 38% per danno morale); cui va aggiunta quella per la I.T., accertata dalla ctu nella misura del 100% per i primi gg. 150; al 75% per i successivi gg. 30; al 50%
per i successivi gg. 60; e infine al 25% per i successivi gg. 120 e che in applicazione dei medesimi criteri tabellari anzidetti, come da richiesta di parte appellante va liquidata nell'importo di €. 26.737,50.
E dunque all'istante spetterà a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per danno da I.P. e da I.T. la complessiva somma di €. 122011,50 che ridotta del 50% per il concorso di colpa dà l'importo finale dovuto di €. 61.005,75.
A titolo di danno patrimoniale, per il rimborso delle spese mediche ritenute congrue e necessarie dalla ctu per il complessivo importo di € 4.982,83, senza necessità di future spese, applicata la riduzione del 50% sempre per il concorso di colpa, saranno dovuti €
2.491,41. In considerazione del già intervenuto pagamento della somma di € 33.850,00 da parte della va richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di Controparte_7
legittimità, secondo cui: la liquidazione del danno da ritardato adempimento di
un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della
quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla
data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi
compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il
periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale
rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione
definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata
annualmente (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Sez. 3 - , Ordinanza
n. 23927 del 07/08/2023), per cui sia la somma qui liquidata per danno non patrimoniale che per danno patrimoniale che l'acconto già ricevuto andranno devalutate alla data del sinistro, il 10.05.2007, quindi, sull'importo così ottenuto e anno per anno via via rivalutato secondo gli indici ISTAT andranno computati gli interessi al tasso legale sino alla data del pagamento del ridetto acconto, detratto il quale dalla somma maggiore in questa sede indicata dovuta, sulla differenza, dovrà procedersi ancora il computo di rivalutazione anno per anno e interessi sino alla presente pronuncia, mentre sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Il calcolo delle somme e delle differenze come sopra indicato, consente di evincere che le osservazioni della compagnia assicurativa convenuta vanno solo in parte condivise,
poiché la devalutazione e rivalutazione secondo le direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità innanzi riportate scongiura l'ipotesi di riconoscimento di ingiustificate locupletazioni, fermo restando la debenza di interessi al tasso legale e rivalutazione, tempestivamente richiesti e allegati dovuti dall'attore in riassunzione, sulla somma devalutata alla data del fatto, sempre al fine di scongiurare la citata ipotesi.
Quanto al danno da pregiudizio alla capacità di lavoro generica e specifica deve anzitutto richiamarsi quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità in proposito: la riduzione
della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma
rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-
conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può
ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno
patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di
presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno
(in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa
specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an
e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr.
Cass. 6/6/2008 n. 15031) [………….] in tema di danni alla persona l'invalidità di gravità
tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da
quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue
attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di
essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal
danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da
perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica,
e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento
spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226
cod. civ (Cass. 12 giugno 2015 n. 12211; principio di recente ribadito anche da Cass.
31/1/2018 n. 2348). Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende
altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa
specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa
specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23/8/2011 n. 17514; 7/11/2005 n.
21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova
presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima
percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza
dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634). Siffatto principio però non giustifica
automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di
danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di
elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo (per tutte, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5787 del
04/03/2024).
Nella concreta ipotesi, ha dedotto di aver svolto in una non meglio Parte_1
specificata epoca passata attività di culturista e che prima dell'incidente svolgeva l'attività di investigatore privato;
per cui, la lieve zoppia che gli era residuata per le lesioni riportate lo avevano significativamente pregiudicato nello svolgimento dell'attività
lavorativa in precedenza svolta, sino a renderla impossibile, unitamente alla vistosa cicatrice alla coscia e al piede sinistro;
sì da non essere più in grado di svolgere pedinamenti, appostamenti e inseguimenti.
Tuttavia, quanto all'attività di culturista, non è dato sapere, perché mai allegato e provato,
in quale epoca e con quali modalità sia stata dall'istante medesimo svolta;
mentre,
riguardo all'attività di investigatore privato, che pare essere quella svolta immediatamente prima dell'incidente, nulla è stato allegato e provato per dimostrare le specifiche modalità del suo esercizio e il concreto pregiudizio subito, anzi inducendo ad escluderlo le stesse considerazioni della dott. che ha chiaramente scritto che Per_1
l'attività di ufficio risulta senz'altro praticabile senza impedimenti. Il tutto non senza rimarcare che l'investigatore privato non è un “poliziotto” che deve assicurare i malviventi alla giustizia, eventualmente anche con inseguimenti ed appostamenti che richiedano particolare abilità fisica, piuttosto, sostanziandosi in pedinamenti e appostamenti che devono avvenire con “discrezione” ed in “incognito”, tal che appare difficilmente ipotizzabile che sia richiesta per lo svolgimento di siffatte attività una perfetta prestanza fisica.
Mette conto poi particolarmente considerare che nulla è stato allegato, e ancor meno provato, per dimostrare quali fossero i proventi ricavai dall'attività di investigatore svolta prima dell'infortunio; non essendo dato sapere quali fossero i redditi, almeno nel triennio anteriore all'incidente stesso e come eventualmente tali redditi abbiano subito contrazione in ragione dell'asserita difficoltà nell'effettuare i connessi incombenti, quali appostamenti, pedinamenti e inseguimenti.
E tanto è palese la mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio in ordine ai profili innanzi indicati e, particolarmente, quanto ai redditi percepiti dall'istante e alle eventuali contrazioni successivamente al dedotto incidente, che in questa fase Parte_1
di rinvio si è offerto di darne prova anche con documentazione ove indicato da questo collegio come necessario, così completamente trascurando l'inammissibilità di tali nuove allegazioni e produzioni, essendo quello di rinvio giudizio “chiuso”, non ampliabile quanto al thema probandum e decidendum, e pertanto da definire con quanto già in atti acquisito e nei limiti di quanto stabilito della decisione di legittimità, che ha cassato con rinvio.
Ancora riguardo alla richiesta di liquidazione del danno in argomento in misura pari al triplo della pensione sociale, va considerato che tale criterio residuale di liquidazione equitativa è invocabile quando la parte istante non sia stata dedita a nessuna attività
lavorativa pregressa, vuoi per l'età vuoi per le condizioni psicofisiche, ma non già per sopperire all'inadempimento dell'onere della prova che sulla medesima incombeva per essere già dedita a pregressa attività lavorativa, dimostrabile come innanzi indicato. Altrimenti detto, non può ritenersi provato il danno per l'asserita lesione della capacità di lavoro generica, poiché non è comprovata né l'impossibilità per l'istante di svolgere l'attività di investigatore in precedenza svolta né l'impossibilità di svolgere qualsiasi altro diverso lavoro confacente al proprio titolo di studio ed attitudini, in special modo considerando la tipologia di lesioni e il grado di invalidità riportato. Non è possibile ipotizzare la lesione alla capacità di lavoro specifico, per le osservazioni innanzi svolte riguardo all'attività di investigatore;
nemmeno quanto al danno da lucro cessante per la mancanza di allegazione e prova dei redditi percepiti sia prima che dopo il dedotto incidente, anzi, mai essendo stati questi indicati nel relativo importo. Dal che,
l'inaccoglibilità anche della richiesta di far ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale.
In definitiva la domanda risarcitoria appena esaminata è accoglibile nei limiti già innanzi indicati.
Le spese di lite devono essere liquidate, quanto al presente giudizio e a quello di
Cassazione, secondo la regola della soccombenza;
per cui, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dei convenuti in riassunzione, eredi di , Controparte_2 CP_1
e in via solidale e liquidate come da dispositivo in
[...] Controparte_7
ragione dei medi tariffari vigenti per causa di valore pari a quanto in questa sede riconosciuto dovuto, con espunzione, per questo giudizio di rinvio, dei compensi relativi alla fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente tenutasi.
In merio va anche chiarito che non può essere rivisto il governo delle spese di lite relativo al primo e secondo grado, in quanto, come evincibile dalla sentenza di rinvio, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza di secondo grado, che aveva anche riformato il capo relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado, solo quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale, nei termini innanzi esposti, mentre, nel resto la sentenza è rimasta ferma ed è divenuta irrettrattabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OM – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Cassazione in oggetto indicato, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli eredi di . Controparte_2
2) In riforma della sentenza del Tribunale di OM N. n. 16159/2011, accoglie per
quanto di ragione la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e per l'effetto condanna le parti convenute in riassunzione da ultimo CP_7
indicate, in via solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale, che liquida nella complessiva somma di €. 61.005,75 e del danno patrimoniale, che liquida in €.
2491,41. Entrambe le ridette somme andranno devalutate alla data del fatto e rivalutate con applicazione degli interessi compensativi sino al pagamento dell'acconto da detrarre di €. 33.850, anch'esso da devalutare e rivalutare, il tutto come in parte motiva indicato.
3) Condanna le parti convenute in riassunzione in via solidale alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, in €.
7.655,00 e in €.
9.991 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente est.
Marianna D'Avino