Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 682/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. ZANATTA MOIRA;
Parte_1
contro
– con il Funzionario Dott. Controparte_1
CASTELNUOVO ADAMO;
e contro
– non costituito;
Controparte_2
oggi 26/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. ZANATTA MOIRA, per la parte resistente , il Controparte_1
Funzionario dott.ssa DESY COLOMBRITA;
Fino ad ore 12.05 nessuno compare per il Controparte_2
.
[...]
Il Giudice vista la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del
[...]
; Controparte_2
ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'Avv. ZANATTA, in replica alle argomentazioni di controparte relative alla ricostruzione della carriera della ricorrente effettuata con decreto del 4.12.2023 osserva che il medesimo decreto prodotto sub doc. n. 1 del ricorso reca in calce la sottoscrizione della ricorrente per avvenuta consegna in data 22.2.2024, sicché
La dott.ssa COLOMBRITA si riporta alla propria memoria.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 682/2024 , avente per oggetto “ripetizione di indebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. MOIRA Parte_1 C.F._1
ZANATTA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, Dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente;
E CONTRO
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
parte convenuta contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 6.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
e il Controparte_1 Controparte_2
, affinché sia accertata e dichiarata la prescrizione del credito vantato dalle
[...]
amministrazioni convenute, a titolo di indebito retributivo, per l'importo di € 1.738,84, con conseguente condanna di queste ultime alla restituzione di quanto già trattenuto dagli stipendi della lavoratrice. 3 La ricorrente deduce di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1-13.9.1994 come insegnante presso la scuola dell'infanzia e che l'Istituto
Comprensivo di Valmadrera, presso cui è in servizio, dopo un primo decreto di ricostruzione carriera emesso in sede di immissione in ruolo, ne ha emesso uno nuovo in data 4.12.2023. La docente deduce di avere ricevuto, solo con un messaggio allegato al cedolino del mese di aprile
2024, la comunicazione dell'avvio di un procedimento amministrativo per accertamento di un indebito di € 1.738,84, relativo al periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013, con recupero da effettuarsi in 9 rate.
Tale recupero, come dedotto dalla , è stato infatti disposto già con la mensilità Parte_1
di aprile 2024, sulla quale è stata operata una trattenuta di € 193,22 a titolo di “arretrati progressione economica A.P scad. 12/2024”.
Avanzate le proprie contestazioni per il tramite del sindacato di appartenenza e non ricevendo riscontro, la ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di recupero dell'amministrazione e la propria incolpevolezza nella causazione dell'errore emerso in sede di accertamento.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 3.3.2025, il , chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto. L'Amministrazione, in particolare, ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, Contro sull'assunto di non avere emesso alcun provvedimento di recupero ed essendo stato il ad effettuare le trattenute, sulla base di autonome verifiche contabili;
ha inoltre contestato l'eccezione avversaria di prescrizione, in quanto il titolo su cui si fonda il provvedimento di recupero da parte della il decreto di progressione carriera- è stato emesso Controparte_4
prima del decorso del termine decennale di prescrizione;
ha infine rilevato la legittimità del Contro recupero dell'indebito operato dal in ragione della natura privatistica dell'atto in questione, essendo “diritto dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate” (cfr. pag. 4, memoria).
Nessuno si è costituto per il , Controparte_2
cosicché ne è stata dichiarata la contumacia.
4 La causa è stata istruita per via documentale, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza, nel corso della quale la difesa attorea ha rilevato che dallo stesso decreto di ricostruzione carriera del 4.12.2023 si evince come la ricorrente abbia avuto notizia dell'indebito solo in data
22.2.2024, sicché rimane valida l'eccezione di prescrizione sollevata, tale indebito riferendosi all'annualità 2013. Contro
2. Premesso che la causa è stata correttamente incardinata nei confronti, oltre che del che sta materialmente operando le trattenute dai cedolini della ricorrente), anche del
[...]
(in quanto datore di lavoro, tenuto al pagamento delle Controparte_1
retribuzioni, sulle quali si sarebbe formato l'indebito), altrettanto correttamente la difesa attorea assume che il diritto restitutorio del datore di lavoro si prescriva in dieci anni.
La Corte di Cassazione ha statuito che l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita
"ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (sent. Cass. n. 28436/2019).
Quanto alla decorrenza della prescrizione decennale, i giudici di legittimità hanno anche chiarito che in tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito -eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi- decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (cfr. ord. Cass. 20427/2024, proprio in un'ipotesi in cui l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente;
così si legge in motivazione:“(…) questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui «in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi (…) di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento
5 dell'indebito è divenuto definitivo» (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628; Cass. 2 dicembre 2016
n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603); nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall'esistenza originaria o meno dell'obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico;
in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il assume il pagamento in misura eccedente rispetto al CP_5
dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all'assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal non esisteva ab CP_5
origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l'indebito, ovverosia l'adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione;
in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917; Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 23 marzo
2021, n. 2101, sul presupposto dell'assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare- avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine)”.
2.1. Tanto premesso, nel caso di specie va considerato che la prima “richiesta” di restituzione dell'indebito può al più collocarsi in concomitanza al cedolino del mese di aprile 2024, che ha avviato le trattenute e che contiene la comunicazione di indebito (doc. n. 2 attoreo); sicchè il credito restitutorio deve ritenersi prescritto, esso riferendosi integralmente, per stessa ammissione del MINISTERO creditore, a maggiori somme corrisposte nel periodo 1.1.2013-
31.12.2013.
Del resto, anche a volere ritenere che il primo atto interruttivo della prescrizione sia il decreto di ricostruzione della carriera del 4.12.2023 (ma non si vede come, tale provvedimento non facendo cenno ad un indebito e tanto meno ad una richiesta di restituzione), anch'esso risulta comunicato alla ricorrente solo in data 22.2.2024 (doc. n. 1 attoreo), quando il termine decennale di prescrizione era già spirato.
In definitiva la domanda attorea di accertamento della prescrizione va accolta.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, reputandosi che esse debbano essere integralmente poste a carico del , per Controparte_1
Contro conto del quale il ha effettuato le trattenute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti del e del
[...] Controparte_1
, nella contumacia di quest'ultimo, Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
accertato e dichiarato che il preteso indebito di € 1.738,84 è prescritto;
condanna le amministrazioni convenute a restituire alla ricorrente gli importi già recuperati a titolo di restituzione del predetto indebito, oltre interessi legali dalle singole trattenute alla data di effettiva restituzione;
condanna il a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_1
giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 26 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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