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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/09/2024, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 27.12.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6228/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Davide, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sorrento, alla Via P.R. Giuliani, 24 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi 55, presso l'avvocatura distrettuale resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 7.534,80, indebitamente erogata dall' per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017. CP_2
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione n. 07336038 cat. INVCIV e di essere priva di altre fonti di reddito;
che stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014, l , con due distinti atti di recupero del CP_2
19.12.2017 e del 26.11.2018, aveva provveduto a revocare e ricalcolare la detta prestazione, quantificando in complessivi euro 7.534,80 la somma indebitamente corrisposta per gli anni 2016 e 2017; che, tuttavia, per i periodi indicati, non aveva percepito né era stata titolare di alcun altro reddito personale, oltre a quello di cui alla predetta pensione, e aveva presentato regolarmente le dichiarazioni di attività lavorativa modello ICLAV e i relativi modelli RED. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità degli atti di recupero per violazione delle norme attinenti al procedimento e per l'insussistenza dell'indebito, e l'irripetibilità dei pagamenti per totale assenza di dolo della ricorrente. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio sostenendo che CP_2
l'indebito non era scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi del 2014, bensì dalla erogazione in favore della ricorrente, nell'anno 2015, della somma di euro 13.165,00 da parte della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita dei lavoratori delle . La CP_3 percezione di tale somma aveva comportato il superamento dei limiti reddituali previsti per beneficiare della prestazione di invalidità civile per tutto l'anno 2016, e avendo la ricorrente confermato la medesima situazione reddituale del 2015 anche per l'anno 2016, mediante la presentazione del modello RED, gli stessi importi si erano riverberati anche sulla invalidità civile del 2017. Ciò posto, si osserva che la domanda va parzialmente accolta, per le ragioni di seguito enunciate. L'indebito di cui è causa trae origine dalle risultanze reddituali della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, che hanno determinato un ricalcolo della sua pensione n. 07336038 cat. INVCIV per il superamento dei limiti reddituali prescritti dalla legge. In particolare, dall'esame del modello CUD relativo ai redditi della ricorrente, depositato in stralcio dall , è emerso che nell'anno 2015 la sig.ra ha percepito, a titolo CP_2 Parte_1 di tfr/indennità, la somma di euro 13.196,22 La percezione di tale somma ha provocato, trattandosi di invalidità civile parziale, il superamento del limite di reddito prescritto dalla legge per beneficiare dell'assegno mensile di invalidità civile (limite reddituale pari, per l'anno 2016, ad euro 4.800,38). Sennonché, nell'anno 2017, la ricorrente, con la presentazione del modello RED (cfr. documentazione versata in atti dall' ), ha sostanzialmente confermato anche per il 2016 CP_2 la medesima situazione reddituale del 2015, con la conseguenza che l' , sulla scorta di CP_2 tale comunicazione, ha provveduto a rettificare l'importo della detta prestazione anche per il 2017. La questione giuridica oggetto del contendere concerne, pertanto, la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del c.d. requisito reddituale. Preliminarmente, va rilevata l'inefficacia del disconoscimento del CUD versato in atti dall' , operato dalla ricorrente con proprie Note di trattazione scritta per l'udienza del CP_2
09.05.2022, in quanto generico. Parte ricorrente si è, infatti, limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale del detto documento senza indicare quali fossero gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Per costante orientamento della Cassazione, “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2009, n. 28096). Tale contestazione va operata “… a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (ex multis, Cass. civ., 20/06/2019, n. 16557). In relazione, invece, alla carenza del requisito reddituale, sul punto la Cassazione ha statuito che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2018, n. 28771). Orbene, con riferimento all'indebito di euro 3.767,40 relativo all'anno 2016, la percezione da parte della ricorrente della somma di euro 13.196,22, erogata a titolo di tfr/indennità dalla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita dei lavoratori delle (così come CP_3 dedotto dall' nella Memoria difensiva), non consente di ritenere sussistente il legittimo CP_2 affidamento della sig.ra alla irripetibilità della prestazione assistenziale erogata Pt_1 dall' , giacché l'incremento reddituale verificatosi rendeva inequivocabile il venir CP_1 meno del requisito reddituale richiesto dalla normativa di settore per avere accesso all'assegno mensile di invalidità civile (reddito che, si ribadisce, per il 2016 doveva essere pari o inferiore ad euro 4.800,38). Quanto, invece, all'osservazione di parte ricorrente, secondo cui le somme indicate nel CUD, se anche fossero state percepite dalla sig.ra , non avrebbero potuto concorrere alla Pt_1 formazione del limite reddituale in quanto indennità soggette alla c.d. tassazione separata, la stessa deve ritenersi infondata. Le somme percepite a titolo di TFR sono infatti rilevanti ai fini del diritto alla prestazione di invalidità civile, poiché:
- l' art. 14 septies 4 comma della L. n. 33 del 1980 prevede che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L.
5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari";
- il trattamento di fine rapporto è assoggettato a tassazione IRPEF seppure con il particolare calcolo della tassazione separata. Ciò posto, deve dunque ritenersi legittima la richiesta di restituzione della somma di euro 3.767,40, formulata dall' con provvedimento di indebito del 03.11.2017. CP_2
Deve invece rilevarsi l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' relativamente alle CP_2 prestazioni assistenziali erogate nell'anno 2017, giacché l' , anche sulla scorta della CP_1 dichiarazione RED 2017 della ricorrente, ha erroneamente incluso l'incremento patrimoniale verificatosi nel 2015, consistito nella percezione della somma di euro 13.196,22 a titolo di tfr/indennità, nella situazione reddituale della sig.ra per l'anno 2016. Pt_1
Invero, nell'anno 2016, la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa (v. mod. ICLAV 2017 versato in atti) e non ha percepito altri redditi, oltre a quelli di cui alla pensione di invalidità civile oggetto del giudizio. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte considerazioni, la domanda della ricorrente deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, la sig.ra va dichiarata tenuta solo alla restituzione della somma Parte_1 di euro 3.767,40, richiesta dall' con provvedimento datato 03.11.2017 in quanto CP_2 indebitamente corrisposta per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016. Quanto all'indebito relativo all'anno 2017, la ricorrente va invece dichiarata non tenuta alla restituzione della somma di euro 3.767,40, richiesta dall' con provvedimento datato CP_2
01.11.2018 in quanto indebitamente corrisposta per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2017, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell' di procedere al recupero di tali CP_2 somme. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 13.12.2021 nei confronti dell' , così provvede: a)
[...] CP_2 accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell' datato CP_2
01.11.2018; b) accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore CP_2 di parte ricorrente da gennaio 2017 a dicembre 2017, per un importo pari a euro 3.767,40, per le causali di cui in motivazione;
c) accerta e dichiara l'illegittimità delle eventuali trattenute mensili operate dall' sulla pensione di cui è titolare la ricorrente, per il recupero delle CP_2 prestazioni erogate dall' in favore della ricorrente da gennaio 2017 a dicembre 2017, e CP_2 per l'effetto condanna l' , in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla restituzione CP_2 delle somme illegittimamente trattenute, oltre accessori;
d) rigetta il ricorso con riferimento alla somma di euro 3.767,40 indebitamente erogata dall' da gennaio 2016 a dicembre CP_2
2016; e) compensa integralmente le spese processuali. Torre Annunziata, lì 11/9/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
, nata il [...] a [...], residente in [...]
n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Davide, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sorrento, alla Via P.R. Giuliani, 24 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi 55, presso l'avvocatura distrettuale resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 7.534,80, indebitamente erogata dall' per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017. CP_2
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione n. 07336038 cat. INVCIV e di essere priva di altre fonti di reddito;
che stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014, l , con due distinti atti di recupero del CP_2
19.12.2017 e del 26.11.2018, aveva provveduto a revocare e ricalcolare la detta prestazione, quantificando in complessivi euro 7.534,80 la somma indebitamente corrisposta per gli anni 2016 e 2017; che, tuttavia, per i periodi indicati, non aveva percepito né era stata titolare di alcun altro reddito personale, oltre a quello di cui alla predetta pensione, e aveva presentato regolarmente le dichiarazioni di attività lavorativa modello ICLAV e i relativi modelli RED. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità degli atti di recupero per violazione delle norme attinenti al procedimento e per l'insussistenza dell'indebito, e l'irripetibilità dei pagamenti per totale assenza di dolo della ricorrente. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio sostenendo che CP_2
l'indebito non era scaturito dalla mancata comunicazione dei redditi del 2014, bensì dalla erogazione in favore della ricorrente, nell'anno 2015, della somma di euro 13.165,00 da parte della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita dei lavoratori delle . La CP_3 percezione di tale somma aveva comportato il superamento dei limiti reddituali previsti per beneficiare della prestazione di invalidità civile per tutto l'anno 2016, e avendo la ricorrente confermato la medesima situazione reddituale del 2015 anche per l'anno 2016, mediante la presentazione del modello RED, gli stessi importi si erano riverberati anche sulla invalidità civile del 2017. Ciò posto, si osserva che la domanda va parzialmente accolta, per le ragioni di seguito enunciate. L'indebito di cui è causa trae origine dalle risultanze reddituali della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, che hanno determinato un ricalcolo della sua pensione n. 07336038 cat. INVCIV per il superamento dei limiti reddituali prescritti dalla legge. In particolare, dall'esame del modello CUD relativo ai redditi della ricorrente, depositato in stralcio dall , è emerso che nell'anno 2015 la sig.ra ha percepito, a titolo CP_2 Parte_1 di tfr/indennità, la somma di euro 13.196,22 La percezione di tale somma ha provocato, trattandosi di invalidità civile parziale, il superamento del limite di reddito prescritto dalla legge per beneficiare dell'assegno mensile di invalidità civile (limite reddituale pari, per l'anno 2016, ad euro 4.800,38). Sennonché, nell'anno 2017, la ricorrente, con la presentazione del modello RED (cfr. documentazione versata in atti dall' ), ha sostanzialmente confermato anche per il 2016 CP_2 la medesima situazione reddituale del 2015, con la conseguenza che l' , sulla scorta di CP_2 tale comunicazione, ha provveduto a rettificare l'importo della detta prestazione anche per il 2017. La questione giuridica oggetto del contendere concerne, pertanto, la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del c.d. requisito reddituale. Preliminarmente, va rilevata l'inefficacia del disconoscimento del CUD versato in atti dall' , operato dalla ricorrente con proprie Note di trattazione scritta per l'udienza del CP_2
09.05.2022, in quanto generico. Parte ricorrente si è, infatti, limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale del detto documento senza indicare quali fossero gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Per costante orientamento della Cassazione, “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2009, n. 28096). Tale contestazione va operata “… a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (ex multis, Cass. civ., 20/06/2019, n. 16557). In relazione, invece, alla carenza del requisito reddituale, sul punto la Cassazione ha statuito che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2018, n. 28771). Orbene, con riferimento all'indebito di euro 3.767,40 relativo all'anno 2016, la percezione da parte della ricorrente della somma di euro 13.196,22, erogata a titolo di tfr/indennità dalla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita dei lavoratori delle (così come CP_3 dedotto dall' nella Memoria difensiva), non consente di ritenere sussistente il legittimo CP_2 affidamento della sig.ra alla irripetibilità della prestazione assistenziale erogata Pt_1 dall' , giacché l'incremento reddituale verificatosi rendeva inequivocabile il venir CP_1 meno del requisito reddituale richiesto dalla normativa di settore per avere accesso all'assegno mensile di invalidità civile (reddito che, si ribadisce, per il 2016 doveva essere pari o inferiore ad euro 4.800,38). Quanto, invece, all'osservazione di parte ricorrente, secondo cui le somme indicate nel CUD, se anche fossero state percepite dalla sig.ra , non avrebbero potuto concorrere alla Pt_1 formazione del limite reddituale in quanto indennità soggette alla c.d. tassazione separata, la stessa deve ritenersi infondata. Le somme percepite a titolo di TFR sono infatti rilevanti ai fini del diritto alla prestazione di invalidità civile, poiché:
- l' art. 14 septies 4 comma della L. n. 33 del 1980 prevede che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L.
5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari";
- il trattamento di fine rapporto è assoggettato a tassazione IRPEF seppure con il particolare calcolo della tassazione separata. Ciò posto, deve dunque ritenersi legittima la richiesta di restituzione della somma di euro 3.767,40, formulata dall' con provvedimento di indebito del 03.11.2017. CP_2
Deve invece rilevarsi l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' relativamente alle CP_2 prestazioni assistenziali erogate nell'anno 2017, giacché l' , anche sulla scorta della CP_1 dichiarazione RED 2017 della ricorrente, ha erroneamente incluso l'incremento patrimoniale verificatosi nel 2015, consistito nella percezione della somma di euro 13.196,22 a titolo di tfr/indennità, nella situazione reddituale della sig.ra per l'anno 2016. Pt_1
Invero, nell'anno 2016, la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa (v. mod. ICLAV 2017 versato in atti) e non ha percepito altri redditi, oltre a quelli di cui alla pensione di invalidità civile oggetto del giudizio. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte considerazioni, la domanda della ricorrente deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, la sig.ra va dichiarata tenuta solo alla restituzione della somma Parte_1 di euro 3.767,40, richiesta dall' con provvedimento datato 03.11.2017 in quanto CP_2 indebitamente corrisposta per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016. Quanto all'indebito relativo all'anno 2017, la ricorrente va invece dichiarata non tenuta alla restituzione della somma di euro 3.767,40, richiesta dall' con provvedimento datato CP_2
01.11.2018 in quanto indebitamente corrisposta per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2017, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell' di procedere al recupero di tali CP_2 somme. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 13.12.2021 nei confronti dell' , così provvede: a)
[...] CP_2 accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell' datato CP_2
01.11.2018; b) accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore CP_2 di parte ricorrente da gennaio 2017 a dicembre 2017, per un importo pari a euro 3.767,40, per le causali di cui in motivazione;
c) accerta e dichiara l'illegittimità delle eventuali trattenute mensili operate dall' sulla pensione di cui è titolare la ricorrente, per il recupero delle CP_2 prestazioni erogate dall' in favore della ricorrente da gennaio 2017 a dicembre 2017, e CP_2 per l'effetto condanna l' , in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla restituzione CP_2 delle somme illegittimamente trattenute, oltre accessori;
d) rigetta il ricorso con riferimento alla somma di euro 3.767,40 indebitamente erogata dall' da gennaio 2016 a dicembre CP_2
2016; e) compensa integralmente le spese processuali. Torre Annunziata, lì 11/9/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco