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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN CA, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3416/2018 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Torrenova (ME), Vicolo I Mazzini n. 1 elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Dante n. 3 presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 31/10/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: che, l'odierno ricorrente ha effettuato prestazioni di lavoro subordinato quale bracciante, operaio agricolo a t.d., dal 4.10.2013 al 31.12.2013, alle dipendenze de con sede Controparte_2 legale in Capri Leone (ME), Piazza Gepy Faranda, 28, come si evince dai prospetti paga, dal Mod.
e dai DMAG, relativi al predetto anno e dal mod. CUD 2014 (redditi al 31.12.2013), che Pt_2 si versano in atti;
che, in particolare, esso ricorrente ha effettuato prestazioni di lavoro subordinato, nell'anno 2013 per nn. 51 giornate, nel corso delle quali ha osservato, tra il lunedì ed il sabato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore 15.30, con una pausa colazione dalle ore 8.30 alle ore 9.10 e con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ed è stato adibito sia alla raccolta degli agrumi (limoni, arance e mandarini) ed alle attività accessorie, quali pulitura terreno mediante l'utilizzo di falce e zappa, raccolta di fronde e frascame, nei terreni di proprietà della cooperativa e/o dei soci conferitori, sia, presso il magazzino di pertinenza della – datrice di lavoro, Parte_3 ubicato in Torrenova (ME), Piazza Stazione Zappulla, alla relativa lavorazione, comportante la selezione manuale dei prodotti, il lavaggio, la spazzolatura, l'asciugatura, la ceratura, la calibratura in relazione ai diversi parametri, quali il peso, il diametro, il colore etc., l'incassettamento ed il confezionamento per la successiva commercializzazione, attività, queste, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ex art. 2135 c.c.; che nel corso di detto rapporto, esso ricorrente è stato assoggettato, sia sui campi che nel magazzino, al potere direttivo e/o organizzativo del legale rappresentante della società cooperativa-
OR , e, talvolta, e solo in magazzino, del OR , suo delegato;
Persona_1 Persona_2 che, in conseguenza della prestazione di lavoro subordinato, resa, secondo le modalità sopra descritte, l'odierno deducente è stato iscritto negli elenchi nominativi, per l'anno 2013, degli Operai agricoli a Tempo Determinato del Comune di Torrenova (ME), di cui all'articolo 12 del R.D.
24.9.1940 n. 1949 e s. m. e i.; che, successivamente, l' ha, del tutto illegittimamente, provveduto alla cancellazione CP_1 dell'odierno ricorrente dai predetti elenchi, con conseguente annullamento della relativa contribuzione, come è stato accertato in occasione della pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale di variazione, sul sito INTERNET dell' , avvenuta il 10.3.2018, alla quale ha fatto CP_1 seguito la tempestiva proposizione del ricorso alla Commissione CISOA, sul quale non è intervenuta alcuna pronuncia, così da far ritenere il procedimento definito negativamente;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' a reiscriverlo negli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno 2013 e per n.51 giornate. CP_ L' si costituiva eccependo la decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 conv. In L. 83/70, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto il ricorso nei termini di legge. CP_ Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall' parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in data 05/04/2018, ore 16,16. CP_ Da tale data l' aveva 90 giorni per la pronunzia, che scadeva il 05/07/2018, che non è avvenuta.
Pertanto, da tale data parte ricorrente aveva 120 giorni per la proposizione del presente ricorso, che scadeva in data 05/11/2018.
Rilevato che il ricorso è stato depositato in 31/10/2018, è tempestivo.
Pertanto l'eccezione di decadenza va rigettata,
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2013, e per n.51 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellato, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2013 e per n.51 giornate.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta per l'anno 2013 e per n.51 giornate. CP_2
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Parte ricorrente ha versato in atti documentazione relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2013 e per CP_ n.51 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Emilia Bonfiglio, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2013, e per n.51 giornate ha svolto attività Parte_1 lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta , e, per l'effetto ordina CP_2 all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_1 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Emilia
Bonfiglio, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 07/11/2025
Il Giudice on.
IN CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN CA, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3416/2018 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Torrenova (ME), Vicolo I Mazzini n. 1 elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Dante n. 3 presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 31/10/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: che, l'odierno ricorrente ha effettuato prestazioni di lavoro subordinato quale bracciante, operaio agricolo a t.d., dal 4.10.2013 al 31.12.2013, alle dipendenze de con sede Controparte_2 legale in Capri Leone (ME), Piazza Gepy Faranda, 28, come si evince dai prospetti paga, dal Mod.
e dai DMAG, relativi al predetto anno e dal mod. CUD 2014 (redditi al 31.12.2013), che Pt_2 si versano in atti;
che, in particolare, esso ricorrente ha effettuato prestazioni di lavoro subordinato, nell'anno 2013 per nn. 51 giornate, nel corso delle quali ha osservato, tra il lunedì ed il sabato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore 15.30, con una pausa colazione dalle ore 8.30 alle ore 9.10 e con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ed è stato adibito sia alla raccolta degli agrumi (limoni, arance e mandarini) ed alle attività accessorie, quali pulitura terreno mediante l'utilizzo di falce e zappa, raccolta di fronde e frascame, nei terreni di proprietà della cooperativa e/o dei soci conferitori, sia, presso il magazzino di pertinenza della – datrice di lavoro, Parte_3 ubicato in Torrenova (ME), Piazza Stazione Zappulla, alla relativa lavorazione, comportante la selezione manuale dei prodotti, il lavaggio, la spazzolatura, l'asciugatura, la ceratura, la calibratura in relazione ai diversi parametri, quali il peso, il diametro, il colore etc., l'incassettamento ed il confezionamento per la successiva commercializzazione, attività, queste, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ex art. 2135 c.c.; che nel corso di detto rapporto, esso ricorrente è stato assoggettato, sia sui campi che nel magazzino, al potere direttivo e/o organizzativo del legale rappresentante della società cooperativa-
OR , e, talvolta, e solo in magazzino, del OR , suo delegato;
Persona_1 Persona_2 che, in conseguenza della prestazione di lavoro subordinato, resa, secondo le modalità sopra descritte, l'odierno deducente è stato iscritto negli elenchi nominativi, per l'anno 2013, degli Operai agricoli a Tempo Determinato del Comune di Torrenova (ME), di cui all'articolo 12 del R.D.
24.9.1940 n. 1949 e s. m. e i.; che, successivamente, l' ha, del tutto illegittimamente, provveduto alla cancellazione CP_1 dell'odierno ricorrente dai predetti elenchi, con conseguente annullamento della relativa contribuzione, come è stato accertato in occasione della pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale di variazione, sul sito INTERNET dell' , avvenuta il 10.3.2018, alla quale ha fatto CP_1 seguito la tempestiva proposizione del ricorso alla Commissione CISOA, sul quale non è intervenuta alcuna pronuncia, così da far ritenere il procedimento definito negativamente;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' a reiscriverlo negli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno 2013 e per n.51 giornate. CP_ L' si costituiva eccependo la decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 conv. In L. 83/70, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto il ricorso nei termini di legge. CP_ Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall' parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo in data 05/04/2018, ore 16,16. CP_ Da tale data l' aveva 90 giorni per la pronunzia, che scadeva il 05/07/2018, che non è avvenuta.
Pertanto, da tale data parte ricorrente aveva 120 giorni per la proposizione del presente ricorso, che scadeva in data 05/11/2018.
Rilevato che il ricorso è stato depositato in 31/10/2018, è tempestivo.
Pertanto l'eccezione di decadenza va rigettata,
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2013, e per n.51 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellato, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2013 e per n.51 giornate.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta per l'anno 2013 e per n.51 giornate. CP_2
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Parte ricorrente ha versato in atti documentazione relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2013 e per CP_ n.51 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Emilia Bonfiglio, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2013, e per n.51 giornate ha svolto attività Parte_1 lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta , e, per l'effetto ordina CP_2 all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_1 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Emilia
Bonfiglio, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 07/11/2025
Il Giudice on.
IN CA