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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr SC Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1719/2024 R.G.,
Promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Massimo Di Prima P.IVA_1
e SC AG;
APPELLANTE
Contro
Benintende , nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Palmira Benintende e Chiara
IN SA;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabiana Rosa Grazia Calanna;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5671, pubblicata il 26 novembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Catania, nel giudizio promosso da , volto a dichiarare Parte_2
l'operatività della garanzia legale e/o convenzionale per i vizi della cosa venduta, nei confronti di e di e ad ottenere condanna in solido delle Parte_1 Controparte_2 predette società resistenti al pagamento della somma di € 12.050,32, così statuiva:
“Condanna e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, in solido a pagare a la Parte_2 complessiva somma di euro 2.350,00, oltre interessi legali dalla data del relativo pagamento al soddisfo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare a la complessiva somma di euro Parte_2
11.500,00, oltre interessi legali dalla data dei relativi pagamenti al soddisfo;
- Rigetta le ulteriori domande avanzate;
- Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, comprensive delle spese relative al procedimento ex art.696 c.p.c. .... Spese compensate per il resto. - Pone il compenso del c.t.u. nominato nel procedimento
n.11324/2022 ex art.696 c.p.c., definitivamente a carico della parte resistente Parte_1
.
[...]
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “ ...... deve rigettarsi
l'eccezione di decadenza avanzata da in quanto con riguardo al primo Parte_1 guasto avvenuto il 02.07.2021, il ricorrente provvedeva a denunciarlo tempestivamente, per attivare la copertura dei costi di riparazione riportati nel preventivo, a mezzo pec del
14/07/2021, indirizzata alla quale gestore della garanzia in nome e per conto Controparte_2 della ...... Alla data del 02/07/2021, l'auto aveva percorso in totale km Parte_1
76.752, e presentava degli inconvenienti, per i quali si procedeva alla relativa riparazione come da ricevuta rilasciata in data 16/07/2021, dove si riporta l'elenco delle parti sostituite al motore per ripristino efficienza al sistema di distribuzione, oltre la manutenzione periodica, in particolare:1) Catena di distribuzione e albero a camme;
2) Manutenzione periodica
(sostituzione olio e filtri). Tale riparazione rientra nella garanzia convenzionale aggiuntiva a carico del venditore e della che la gestisce in nome e per conto del primo, Controparte_2 circostanza, peraltro, non specificatamente contestata. In data 09/05/2022, a 20 mesi dalla data di acquisto, e percorso in totale km 107.829, il ricorrente si trovava costretto a chiamare il soccorso stradale e, portato il veicolo presso un centro autorizzato, GIMOTOR, viene accertato il guasto alla turbina, che viene riparata con oneri a carico della . CP_2
Completato il lavoro, e immesso olio nel motore, il veicolo veniva avviato su strada per collaudo, ma il motore non era in grado di marciare in quanto rumoroso. Effettuata una diagnosi sulle cause del rumore, esso veniva attribuito a parti interne al motore, rotte o usurate. La causa di tale rottura viene condivisibilmente attribuita dal c.t.u. alla circostanza che la scheda di manutenzione periodica della Casa Produttrice prevede la sostituzione dell'olio e dei filtri ogni 34.000 km, a partire dal primo tagliando in garanzia. Al contrario afferma il c.t.u.: affinchè il motore lavori in sicurezza, mantenendo efficienza nel tempo, è indispensabile la sostituzione al max. ogni 15.000 km ..... fermo restando la responsabilità del venditore, tuttavia, tale guasto, per come accertato dal c.t.u., non può ritenersi ricompreso nella garanzia convenzionale pattuita a carico della la quale Controparte_2 interviene a copertura di specifici guasti accidentali ed improvvisi per specifici organi.
Mentre, l'art.13 delle condizioni generali del contratto prevede quale causa di cessazione del servizio l'usura e/o mancata/non corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, seppur ciò sia addebitabile esclusivamente alla che prevede la sostituzione Controparte_3 dell'olio e dei filtri ogni 34.000 km, come effettuato da parte del ricorrente. Ne deriva che le erronee istruzioni di manutenzione ordinaria previste dalla casa produttrice hanno determinato un difetto di conformità che ha inciso sull'idoneità del bene all'uso pattuito, ricadente nella sfera di responsabilità del venditore ...... e, pertanto, Parte_1 deve essere condannato al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 2.350,00, per il primo guasto, oltre euro 11.500,00 (8500,00 + 3.000,00), per il secondo guasto, come da esborsi documentati in atti ........ Diversamente non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico e della tassa di circolazione, in quanto formulata intempestivamente, quale domanda nuova, nella memoria istruttoria depositata il
18.11.2023. ..... Pertanto, i resistenti in solido devono essere condannati al pagamento della complessiva somma di euro 2.350,00, mentre solo della complessiva Parte_1 somma di euro 11.500,00 .....”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23 dicembre 2024, sulla base di quattro ragioni di censura. Si è costituito in giudizio , nonchè Parte_2 Controparte_2 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, viene censurato il capo della sentenza impugnata col quale il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 132, comma 2, codice del consumo in relazione all'asserito difetto manifestatosi il 2/7/2021, cui è conseguita la riparazione con l'esborso di € 2.350,00.
Sostiene che il ha omesso di denunciare al venditore l'asserito difetto di Parte_2 conformità entro il termine di giorni 60 previsto dalla legge;
che la garanzia convenzionale
è stata offerta dalla e non da che il ha stipulato con CP_2 Parte_1 Parte_2 uno specifico contratto aggiuntivo rispetto alla garanzia legale riconosciuta Controparte_2 dal venditore, e lo ha stipulato (soltanto) con la;
che per avvalersi della garanzia CP_2 legale nei confronti del venditore il consumatore deve denunciare a quest'ultimo il vizio entro
60 giorni dalla scoperta.
Col secondo motivo, viene censurata la sentenza impugnata nel capo in cui il tribunale, sostenendo l'esistenza di un difetto di conformità, ha condannato Parte_1
a corrispondere al la complessiva somma di euro 2.350,00 per il primo
[...] Parte_2 intervento di riparazione e la somma di euro 11.500,00 per il secondo intervento, sebbene mancasse la prova dell'esistenza del vizio alla data della consegna del bene.
Sostiene che il problema al motore dell'autoveicolo, lungi dal preesistere alla consegna del bene, è stato cagionato da un cambio d'olio tardivo, circostanza quest'ultima imputabile proprio al consumatore o, al più, alla casa produttrice (la quale, a detta del CTU, avrebbe “sbagliato” a consigliare ai propri clienti di effettuare il cambio d'olio a 34.000 km), ma di certo non alla che ha consegnato il veicolo in perfetto stato d'uso e Parte_1 manutenzione.
Col terzo motivo viene censurata la sentenza impugnata nel capo in cui ha escluso la responsabilità della in relazione al danno verificatosi il 9/5/2022. CP_2
Sostiene l'appellante che non sussiste alcuna causa di cessazione del servizio di garanzia convenzionale;
che il guasto descritto dal rientra proprio tra quelli Parte_2 coperti dalla garanzia convenzionale;
che il guasto si è verificato dopo la consegna e per un problema non sussistente al momento della stessa, conseguendone che l'unico soggetto in ipotesi responsabile sarebbe proprio la;
che ove si dimostrasse che i libretti di CP_2 manutenzione periodica forniti dalla fossero davvero errati, ne seguirebbe che CP_4
l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere incardinata nei confronti della stessa (e CP_4 non nei confronti del venditore, che ha consegnato un bene privo di difetti).
Col quarto motivo viene censurata la sentenza impugnata nel capo in cui è stata emessa pronuncia di condanna al risarcimento del danno quantificato in complessivi euro
13.850 di cui euro 2.350 per il primo guasto ed euro 11.500 per il secondo.
Sostiene che in accoglimento dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata con la memoria di costituzione del 16/10/2023, il tribunale avrebbe dovuto in ogni caso stralciare dal risarcimento l'importo di euro 2.350,00 quale costo della riparazione conseguente al guasto verificatosi il 2/7/2021; che, comunque, la sentenza ha condannato Par a un “risarcimento” del danno in violazione delle regole di cui al codice del consumo che prevedono, quali diritti del consumatore, unicamente la sostituzione, la riparazione o la risoluzione del contratto: poiché nessuno di tali rimedi è stato richiesto dal Benintende, la domanda di “risarcimento del danno” doveva essere rigettata;
che, comunque, non vi è prova, in giudizio, che gli importi di cui alla fattura del 16/7/2021 (euro 2.350) e al preventivo del 16/7/2021 siano stati effettivamente corrisposti, essedo stati prodotti dal due Parte_2 disposizioni di bonifico, il cui importo complessivo è pari a euro 11.500; che il consulente ha stimato il “costo della riparazione” del veicolo compravenduto in euro 8.228,00; che il danno da svalutazione tecnica o da diminuzione del valore che il veicolo subisce a seguito della riparazione non era stato chiesto dal ricorrente.
I motivi, che si trattano congiuntamente siccome legati da stretta connessione, sono infondati.
Disatteso il primo mezzo, mercè il quale l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza per omessa denuncia del difetto nel termine di giorni 60 previsto dalla legge, trattandosi di difetto pacificamente rientrante nella garanzia convenzionale e, quindi, legittimamente denunciato nel termine di legge nei confronti di che gestisce per CP_2 conto del venditore tali difetti, osserva la Corte che è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice secondo il quale, riguardo al secondo intervento, che ha comportato l'esborso della somma di € 11.500,00“.... tale guasto, per come accertato dal c.t.u., non può ritenersi ricompreso nella garanzia convenzionale pattuita a carico della la quale Controparte_2 interviene a copertura di specifici guasti accidentali ed improvvisi per specifici organi”.
Risulta dalla CTU, le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione e/o rilievi da alcuna delle parti in causa, che il guasto verificatosi in data 9/5/2022 è da individuare nella circostanza che la scheda di manutenzione periodica della prevede Controparte_3 la sostituzione dell'olio e dei filtri ogni 34.000 km, a partire dal primo tagliando in garanzia, mentre a parere del consulente tecnico, affinché il motore lavori in sicurezza, mantenendo efficienza nel tempo, è indispensabile la sostituzione al massimo ogni 15.000 km. “l'olio lubrificante stressato, o esausto, è ormai privo delle caratteristiche originarie che non lo rende atto allo scopo, incapace di limitare le forze di attrito è causa nel generare usura precoce, portando così incremento dei giochi, di conseguenza eccesso di rumori e successivamente qualora non se ne tiene conto, possibili rotture di organi in movimento”.
Non è revocabile in dubbio che le erronee istruzioni di manutenzione ordinaria previste dalla casa produttrice costituiscono difetto di conformità da considerarsi presente sin dalla consegna del bene, rispetto la quale è direttamente responsabile il venditore
[...]
salvo esercizio del diritto di regresso nei confronti della causa produttrice Parte_1
(l'art. 134 cod. del consumo prevede che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali).
Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto la responsabilità solidale di
[...]
e in relazione al primo guasto, siccome rientrante nella garanzia Parte_1 CP_2 convenzionale, e posto a carico esclusivo di il secondo guasto, siccome Parte_1 riconducile a difetto di conformità e, quindi, alla garanzia legale cui è tenuto il venditore.
Immune da censura si appalesa anche il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno, osservandosi, anzitutto, che privo di pregio si appalesa il rilievo di parte appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di risarcimento danni, poiché non contemplata tra i diritti spettanti al consumatore, rilevandosi che, sebbene tra i diritti che competono al consumatore, "nel caso di difetto di conformità", il comma 2 dell'art 130 cod. consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, pretese risarcitorie, richiamandosi, al riguardo, la norma di cui all'art. 135 cod. consumo il quale fa espressamente salvi i "diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Si osserva, in ogni caso, che la quantificazione del danno nella misura di € 11.500,00 per il guasto coperto da garanzia legale, siccome difetto di conformità, corrisponde all'importo sborsato per la riparazione dell'autovettura, rimedio rientrante tra i diritti che competono al consumatore ai sensi dell'art 130 comma 2 cod. consumo, sicchè corretta si appalesa la sentenza anche laddove è stata condannata al pagamento della Parte_1 somma di € 11.500,00, pari al costo della riparazione, come da esborsi sostenuti dal
Benintende e documentalmente provati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.2000,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare tali compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5671, pubblicata il 26 novembre 2024, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore Parte_1 di e , le spese del grado che liquida, per Parte_2 CP_2 ciascuno di essi, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva, €. 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. SC Billè Dott. Maria Stella Arena