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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, all'udienza del 15.4.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 23.12.2024 e distinta al n. 748/2024 R.A.C.L., promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata a Budoni, presso lo studio del difensore, avv. Roberto Deledda, che la difende e rappresenta per procura speciale in atti;
ricorrente/opponente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro, nell'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola per procura generale prodotta in atti;
convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.12.2024, la ha evocato in Controparte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, l' opponendosi all'avviso CP_2 di addebito n. 4022019000497072000, afferente sanzioni e contributi IVS, in quanto gli importi ingiunti, relativi all'anno 2017, erano da ritenersi prescritti.
1.1. L' costituitosi in giudizio ritualmente con memoria difensiva depositata il 28.3.2025, CP_2 ha dichia comprovato in atti di aver in realtà annullato in autotutela l'avviso di addebito, e sgravato la posizione della ricorrente, con provvedimento del 28.3.2025 medesimo.
1.2 All'odierna udienza del 15.4.2025, anche parte opponente, prendendo atto dell'annullamento dell'avviso d'addebito, ha chiesto al Giudice di pronunciare cessazione della materia del contendere:
1 mentre l'Istituto opposto ha però invocato la compensazione, almeno parziale, delle spese, la società ha concluso perché le stesse siano rifuse in proprio favore secondo il principio della soccombenza virtuale.
1.3. La causa è decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
2. Visto quanto sopra, il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, non può che deliberare nel senso prospettato dalle parti, dando atto che la materia del contendere è cessata e che, seppur successivamente alla radicazione del presente procedimento, l'Istituto opposto ha annullato l'avviso di addebito e in tal modo dichiarato di non voler coltivare la pretesa creditoria originariamente avanzata. Di ciò si dà atto, in conformità a quanto concluso dalle medesime parti.
3. Circa le spese processuali, esse debbono essere poste, in forza dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, e nella misura di cui in dispositivo (ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta, risoltasi nello studio della controversia, nella predisposizione degli atti introduttivi e nella formulazione di brevi conclusioni orali), a esclusivo carico del convenuto, considerato che l' – di cui, tuttavia, si deve CP_2 valutare favorevolmente il comportamento processuale, fin dal deposito della memoria costitutiva remissivo rispetto alle ragioni dell'opposizione – ha soddisfatto gli interessi della controparte (nel caso di specie coincidenti con lo sgravio della posizione debitoria) soltanto dopo l'introduzione del giudizio. In merito, valga e basti osservare che l'opponente, per far valere le proprie ragioni, non ha potuto che depositare il ricorso entro il termine perentorio di legge, pari a 40 giorni, e che la compensazione, anche solo parziale, si risolverebbe, in definitiva, in una perdita patrimoniale ingiustificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in euro CP_2
900,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nuoro, 15.4.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
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