Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1279/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROSA ISABEL ITALIANO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
( ), elettivamente domiciliata presso CP_1 CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. LUCA ZAIA che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giulia Leone, per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
Conclusioni comuni delle parti: disporre che l'affidamento e il mantenimento della figlia minore Persona_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 conveniva Parte_1
in giudizio al fine di chiedere l'affidamento condiviso della figlia CP_1
minore con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le indicazioni dettagliatamente fornite in ricorso, l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con una cifra mensile pari ad euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico percepito per il 50% da ciascun genitore.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Tenere preliminarmente conto delle suesposte imprescindibili esigenze della minore, che richiedono un avvicinamento graduale e progressivo alla figura del padre in ambiente neutro, nel valutare l'opportunità e le modalità con cui DISPORRE l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1
genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, stabilendo modalità ed orari consoni alle imprescindibili esigenze sopra evidenziate;
le decisioni più importanti, nell'interesse della figlia, saranno assunte, secondo ragionevolezza, di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'aspirazione della figlia;
2) In ordine alla domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni avversarie, inerenti modalità e orari di affidamento e visita, si chiede che il Giudice li Voglia DISPORRE tenendo conto delle suesposte primarie esigenze e abitudini della minore, anticipando le fasce orarie indicate dal padre in modo da garantire il rientro entro le ore 20:00 presso la madre, nonché rinviando ad un secondo eventuale momento le richieste che comportino il pernottamento presso il padre, da subordinare ad un percorso di preliminare, progressivo, riavvicinamento con la figura
Tribunale di Barcellona Pozzo
- 2 - di Gotto sezione civile paterna, tenuto altresì conto che le richieste del sig. di tenere con sé la minore nel fine Pt_1
settimana e/o durante le festività, le vacanze estive e/o le visite devono, quantomeno in un primo tempo, avvenire in ambiente neutro, al di fuori dell'abitazione ove attualmente il ricorrente convive la sua nuova famiglia, e con rientro per il pernottamento presso l'abitazione della madre, a salvaguardia e tutela dell'interesse della minore. 3) DISPORRE che il sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia Pt_1 Per_1
nella misura del 50%; 4) Riguardo l'assegno unico ci si rimette alle valutazioni di questo
Giudicante, pur rilevando, al riguardo, che in ragione del collocamento prevalente presso la madre, sarebbe opportuno che lo stesso fosse corrisposto interamente al genitore che si occupa direttamente di ogni spesa ed esigenza quotidiana e contingente della minore;
5) In merito ai doveri di mantenimento della figlia minore, la cui richiesta, per probabile refuso, non è stata riportata nelle avverse conclusioni, si chiede di DISPORRE che il sig. Parte_1
provveda a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00 o la diversa somma stabilita dal Giudice entro il giorno
5 di ogni mese (somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT), con decorrenza, però, per le ragioni suesposte, quantomeno dal mese di febbraio 2024, con conseguente condanna del sig. a versare, a titolo di arretrato, la complessiva somma di Parte_1
€ 2.400,00 (sino al corrente mese di gennaio 2025) oltre le successive mensilità dovute e debende, ovvero la diversa somma che sarà stabilita dal giudice”.
All'udienza tenuta il 4.3.2025 le parti, congiuntamente, chiedevano di prendere atto dell'accordo raggiunto in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore e formulavano conclusioni Persona_1
congiunte.
Ciò posto, le predette condizioni – contenute nell'accordo sottoscritto in data
4.3.2025 - vanno senz'altro accolte perché regolano compiutamente i rapporti
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- 3 - di Gotto sezione civile tra le parti e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o pregiudizievoli per la prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore siano Persona_1
regolati secondo le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti il
4.3.2025; compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
4.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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- 4 - di Gotto sezione civile