Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1979, n. 3025
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Sentenza 25 maggio 1979

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La condanna del soccombente alle spese deve necessariamente aversi nei confronti della parte avversaria vincitrice e non anche nei confronti del difensore di quest'ultima risultando il soccombente "terzo", del tutto estraneo, al rapporto intercorrente tra la parte avversaria ed il di lui difensore. Di conseguenza, il professionista potra' agire in via di rivalsa nei confronti del solo proprio cliente il quale, sara' tenuto ad assolvere detto obbligo sia direttamente che, eventualmemte, a seguito di apposito provvedimento avente ad oggetto la "distrazione delle spese".

Il provvedimento di distrazione fa sorgere un credito del difensore distrattario direttamente nei confronti della parte soccombente, ma quest'ultima non puo essere tenuta a rimborsare, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, anche l'importo della IVA, essendo rimasta estranea a rapporto di mandato che lega il difensore con procura al proprio cliente, committente della sua prestazione. Ne consegue che la parte vittoriosa deve rispondere in via di rivalsa, secondo il meccanismo che regola l'imposta sul valore aggiunto, verso il proprio difensore anche se non provvede direttamente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese da lui anticipate, e puo poi portare, a sua volta, in detrazione la imposta (se imprenditore o professionista),ovvero pretenderne il rimborso dalla parte soccombente, trattandosi di un pregiudizio derivato dal processo nel quale egli e risultato vincitore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1979, n. 3025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3025
    Data del deposito : 25 maggio 1979

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