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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/07/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 2585 del 2022 (cui è stato riunito il procedimento recante n. rg. 2586/2022) vertente
TRA
rapp.ti e difesi dall'Avv. Guarino Parte_1 Parte_2
Emanuele , presso lo studio del quale elett.te domiciliano in AP alla Via Bologna n. 138
ricorrenti E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv. ti Emanuela Capannolo ed Ida Verrengia dell' Avvocatura Inps , elett.te domiciliato come in atti
resistente
FATTO E DIRITTO Con due distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe, premesso : - di essere stati dipendenti della Security Video s.a.s. di CE AN & C. e nel dettaglio dal Parte_1
15/12/2010 al 15/06/2016 , e dal 12/12/2012 al 15/06/2016; - di aver Parte_2 ottenuto rispettivamente , dal Tribunale di AP RD , decreto ingiuntivo n.868/2020 e 828/2020 resi esecutivi il 29/03/2021 e l'8/4/2021 che condannava la società datrice al versamento in favore di euro 7.909,06. ed in favore di Parte_1 [...]
euro 5.768,11 ;- che inutilmente avevano tentato le azioni esecutive esperibili Pt_2 in particolare, mediante notifica di atto di precetto e pignoramento mobiliare presso il legale rappresentante della società risultato infruttuoso, istanza di fallimento rigettata per mancanza del requisito oggettivo stante l' esiguità del credito che non consentiva la dichiarazione di fallimento di una società di persone, e che aveva altresì accertato in sede di verbale di pignoramento , che la società, pur non essendo stata cancellata formalmente, di fatto era non attiva.
Tanto premesso, rilevato che avevano inutilmente richiesto all' competente di CP_1 liquidargli il T.F.R. in applicazione dell' art.2 L.297/82 istitutivo del fondo garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir dichiarare il loro diritto alla liquidazione del t.f.r. a carico del suddetto fondo istituito presso l' e, per l'effetto, condannare CP_1
l'istituto al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si costituiva chiedendo il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, le cause sono state riunite e decise.
I ricorsi meritano accoglimento nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte.
La Legge n.297/82 ha istituito presso l' un fondo di garanzia diretto a “sostituirsi CP_1 al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto”. In sede di disciplina del Fondo in questione, anche in attuazione della direttiva costituzionale sulla tutela del risparmio (art.47, I co., Cost.), il legislatore ha quindi delineato un sistema diretto a garantire nella maniera più ampia ed efficace possibile la soddisfazione integrale dei diritti maturati, dando luogo ad una speciale forma di assicurazione sociale, in cui l' interesse del lavoratore è conseguito non attraverso la erogazione di un' autonoma indennità, ma mediante l' assunzione, in caso di insolvenza del datore, della responsabilità solidale per l'erogazione del T.F.R. da parte dell' istituto previdenziale competente per legge, con attribuzione altresì degli interessi e della rivalutazione a partire dalla maturazione del T.F.R. al saldo. Nell' interpretazione della misura l' onere della prova grava sul lavoratore, che deve dimostrare, la cessazione del rapporto di lavoro, l' inadempimento, lo stato di insolvenza in cui versa il datore,. Orbene la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, che è sufficiente , qualora non ricorra la condizione soggettiva per il fallimento dell' imprenditore, che il lavoratore provi di aver esperito diligentemente le azioni esecutive individuali. Dunque non è necessario gravare il creditore dell' onere di ricercare eventuali beni immobili di proprietà del datore in luoghi diversi da quello in cui ha ovvero aveva sede l' impresa perché tale interpretazione cozzerebbe con lo spirito della legge e risulterebbe eccessivamente gravosa e dispendiosa per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche oltre che inutile in relazione ai luoghi, a ben vedere, i più disparati, ove il debitore potrebbe essere titolare di beni immobili. In altre parole, affinché possa dirsi provato lo stato di insolvenza del datore, occorre unicamente che l' interessato abbia esperito un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale , purchè intrapreso con la necessaria diligenza, poi conclusosi infruttuosamente (in tutto o in parte) (cf.r. Cass. 4.7.2003). La Suprema Corte ha altresì puntualizzato che (Sentenza n. 10953 del 11/07/2003 ) in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 della legge CP_1 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso. A tal fine, ove il debitore sia, ad es., un'associazione non riconosciuta, non basta l'esistenza di un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, dovendo il creditore dimostrare di aver compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., in ordine alla eventuale titolarità, in capo ai medesimi, di beni mobili e immobili o di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica che possa rispondere del trattamento di fine rapporto. Nella specie, i ricorrenti, attraverso la produzione dell'atto di precetto e pignoramento e del vano tentativo di notifica alla sede sociale laddove l'impresa risulta “trasferita”, avendo altresì dimostrato di aver promosso istanza di fallimento respinta per esiguità del credito e, infine, producendo visura catastale (in atti ) relativa alla eventuale ricerca di immobili intestati alla società risultata negativa, hanno quindi provato i presupposti per l'accoglimento del ricorso atteso che lo stato di insolvenza può dirsi acclarato quantomeno in via presuntiva e che il contegno del creditore è stato improntato con la massima diligenza. L' inadempimento del datore di lavoro emerge chiaramente dal decreto ingiuntivo prodotto dove si è accertato, sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria, che i ricorrenti , non hanno ricevuto alcunché a titolo di tfr che per legge spettava loro (in atti decreto ingiuntivo del Tribunale di AP RD dotato di efficacia esecutiva). L' , sebbene costituito, non ha dimostrato l'adempimento. Controparte_2
Ne discende che, in costanza dei presupposti di legge, va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla percezione della somma indicata nei rispettivi ricorsi con relativa condanna alla corresponsione da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione del credito all' effettivo soddisfo. Discende, pertanto, da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto di alla corresponsione del t.f.r., pari alla Parte_1 somma complessiva di Euro 7.909,06. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo a carico del Fondo di garanzia all' uopo istituito presso l' CP_1 convenuto, e per l'effetto condanna l al pagamento della somma predetta;
CP_1
- dichiara il diritto di alla corresponsione del t.f.r., pari alla Parte_2 somma complessiva di Euro 5.768,11 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo a carico del Fondo di garanzia all' uopo istituito presso l' CP_1 convenuto , e per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente il suddetto importo;
CP_1
- condanna l'istituto resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.500,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata il 14/7/2025 Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 2585 del 2022 (cui è stato riunito il procedimento recante n. rg. 2586/2022) vertente
TRA
rapp.ti e difesi dall'Avv. Guarino Parte_1 Parte_2
Emanuele , presso lo studio del quale elett.te domiciliano in AP alla Via Bologna n. 138
ricorrenti E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv. ti Emanuela Capannolo ed Ida Verrengia dell' Avvocatura Inps , elett.te domiciliato come in atti
resistente
FATTO E DIRITTO Con due distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe, premesso : - di essere stati dipendenti della Security Video s.a.s. di CE AN & C. e nel dettaglio dal Parte_1
15/12/2010 al 15/06/2016 , e dal 12/12/2012 al 15/06/2016; - di aver Parte_2 ottenuto rispettivamente , dal Tribunale di AP RD , decreto ingiuntivo n.868/2020 e 828/2020 resi esecutivi il 29/03/2021 e l'8/4/2021 che condannava la società datrice al versamento in favore di euro 7.909,06. ed in favore di Parte_1 [...]
euro 5.768,11 ;- che inutilmente avevano tentato le azioni esecutive esperibili Pt_2 in particolare, mediante notifica di atto di precetto e pignoramento mobiliare presso il legale rappresentante della società risultato infruttuoso, istanza di fallimento rigettata per mancanza del requisito oggettivo stante l' esiguità del credito che non consentiva la dichiarazione di fallimento di una società di persone, e che aveva altresì accertato in sede di verbale di pignoramento , che la società, pur non essendo stata cancellata formalmente, di fatto era non attiva.
Tanto premesso, rilevato che avevano inutilmente richiesto all' competente di CP_1 liquidargli il T.F.R. in applicazione dell' art.2 L.297/82 istitutivo del fondo garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir dichiarare il loro diritto alla liquidazione del t.f.r. a carico del suddetto fondo istituito presso l' e, per l'effetto, condannare CP_1
l'istituto al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si costituiva chiedendo il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, le cause sono state riunite e decise.
I ricorsi meritano accoglimento nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte.
La Legge n.297/82 ha istituito presso l' un fondo di garanzia diretto a “sostituirsi CP_1 al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto”. In sede di disciplina del Fondo in questione, anche in attuazione della direttiva costituzionale sulla tutela del risparmio (art.47, I co., Cost.), il legislatore ha quindi delineato un sistema diretto a garantire nella maniera più ampia ed efficace possibile la soddisfazione integrale dei diritti maturati, dando luogo ad una speciale forma di assicurazione sociale, in cui l' interesse del lavoratore è conseguito non attraverso la erogazione di un' autonoma indennità, ma mediante l' assunzione, in caso di insolvenza del datore, della responsabilità solidale per l'erogazione del T.F.R. da parte dell' istituto previdenziale competente per legge, con attribuzione altresì degli interessi e della rivalutazione a partire dalla maturazione del T.F.R. al saldo. Nell' interpretazione della misura l' onere della prova grava sul lavoratore, che deve dimostrare, la cessazione del rapporto di lavoro, l' inadempimento, lo stato di insolvenza in cui versa il datore,. Orbene la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, che è sufficiente , qualora non ricorra la condizione soggettiva per il fallimento dell' imprenditore, che il lavoratore provi di aver esperito diligentemente le azioni esecutive individuali. Dunque non è necessario gravare il creditore dell' onere di ricercare eventuali beni immobili di proprietà del datore in luoghi diversi da quello in cui ha ovvero aveva sede l' impresa perché tale interpretazione cozzerebbe con lo spirito della legge e risulterebbe eccessivamente gravosa e dispendiosa per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche oltre che inutile in relazione ai luoghi, a ben vedere, i più disparati, ove il debitore potrebbe essere titolare di beni immobili. In altre parole, affinché possa dirsi provato lo stato di insolvenza del datore, occorre unicamente che l' interessato abbia esperito un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale , purchè intrapreso con la necessaria diligenza, poi conclusosi infruttuosamente (in tutto o in parte) (cf.r. Cass. 4.7.2003). La Suprema Corte ha altresì puntualizzato che (Sentenza n. 10953 del 11/07/2003 ) in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' dall'art. 2 della legge CP_1 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso. A tal fine, ove il debitore sia, ad es., un'associazione non riconosciuta, non basta l'esistenza di un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, dovendo il creditore dimostrare di aver compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., in ordine alla eventuale titolarità, in capo ai medesimi, di beni mobili e immobili o di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica che possa rispondere del trattamento di fine rapporto. Nella specie, i ricorrenti, attraverso la produzione dell'atto di precetto e pignoramento e del vano tentativo di notifica alla sede sociale laddove l'impresa risulta “trasferita”, avendo altresì dimostrato di aver promosso istanza di fallimento respinta per esiguità del credito e, infine, producendo visura catastale (in atti ) relativa alla eventuale ricerca di immobili intestati alla società risultata negativa, hanno quindi provato i presupposti per l'accoglimento del ricorso atteso che lo stato di insolvenza può dirsi acclarato quantomeno in via presuntiva e che il contegno del creditore è stato improntato con la massima diligenza. L' inadempimento del datore di lavoro emerge chiaramente dal decreto ingiuntivo prodotto dove si è accertato, sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria, che i ricorrenti , non hanno ricevuto alcunché a titolo di tfr che per legge spettava loro (in atti decreto ingiuntivo del Tribunale di AP RD dotato di efficacia esecutiva). L' , sebbene costituito, non ha dimostrato l'adempimento. Controparte_2
Ne discende che, in costanza dei presupposti di legge, va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla percezione della somma indicata nei rispettivi ricorsi con relativa condanna alla corresponsione da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione del credito all' effettivo soddisfo. Discende, pertanto, da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il diritto di alla corresponsione del t.f.r., pari alla Parte_1 somma complessiva di Euro 7.909,06. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo a carico del Fondo di garanzia all' uopo istituito presso l' CP_1 convenuto, e per l'effetto condanna l al pagamento della somma predetta;
CP_1
- dichiara il diritto di alla corresponsione del t.f.r., pari alla Parte_2 somma complessiva di Euro 5.768,11 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo a carico del Fondo di garanzia all' uopo istituito presso l' CP_1 convenuto , e per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente il suddetto importo;
CP_1
- condanna l'istituto resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.500,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata il 14/7/2025 Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco