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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17578 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 22541/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22541 del RGAC dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/12/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(già , P.IVA rappresentata e difesa dagli Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv.ti Antonio Borrelli e Ripalta Borrelli, unitamente e/o disgiuntamente tra loro, presso il cui studio sito in Cerignola (FG), via Sestriere n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto;
Attrice
E
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario GIOIA con il quale elegge domicilio digitale P.IVA_2 all'indirizzo pec: Email_1
Convenuta
CONCLUSIONI:
Per L'Attrice: “…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: - in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di controparte di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, e per le ragioni esposte;
- in via principale: in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da Controparte_2
in accomandita semplice di e, per l'effetto, dichiarare nullo,
[...] Controparte_1 di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 3739/2023 del Tribunale di Roma;
- in subordine: revocare il decreto ingiuntivo n. 3739/2023 del Tribunale di Roma, in quanto la domanda non poteva essere proposta per difetto di interesse. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge…”
Per la Convenuta: “…Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, respingere l'opposizione con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio…”
IN FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c., la società
[...]
(di seguito otteneva dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Roma il decreto ingiuntivo n. 3739/2023, RG 68826/22 per l'importo di euro 9.000,00 corrispondente al contributo unificato versato nel giudizio amministrativo di appello definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 8268/2020 (cfr. d.i.- all.b – atto di opposizione . Pt_1
2. Avverso tale decreto proponeva opposizione la (già , Parte_1 Parte_2 deducendo l'insussistenza della propria soccombenza nel giudizio amministrativo e l'impossibilità di individuare un obbligo di rimborso del contributo unificato in mancanza di una statuizione espressa nella sentenza del Consiglio di Stato.
3. Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che la sentenza del Consiglio di Stato aveva accolto gli appelli e riformato la decisione di primo grado, determinando la soccombenza della ai Pt_1 sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, D.P.R. 115/2002. L'opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
4. Il Giudice, con ordinanza del 2 dicembre 2024 resa all'udienza di comparizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza in atti).
5. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice disponeva la trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IN DIRITTO
6. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023. 7. È premesso, altresì, che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
8. È, inoltre, da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
9. L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Pt_1
10. Occorre, in via preliminare, ricostruire l'ambito delle censure sollevate, così da circoscrivere correttamente l'oggetto del decidere.
11. sostiene che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8268/2020 non integrerebbe Pt_1 un'ipotesi di soccombenza, trattandosi – secondo l'opponente – di una pronuncia “di rito” fondata sull'improcedibilità dei motivi aggiunti, priva di effetti sul riparto del contributo unificato.
12. Da ciò l'opponente fa discendere che il giudice amministrativo avrebbe dovuto individuare la parte obbligata mediante il criterio della “soccombenza virtuale”, assumendo che l'esito del giudizio non avrebbe consentito l'individuazione della parte perdente.
13. A sostegno di tale ricostruzione, richiamava il dispositivo della sentenza del giudice Pt_1 amministrativo, nel quale si legge: «…Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, disposta la riunione, accoglie l'appello di e di Controparte_3 Controparte_1 nei sensi di cui in motivazione e, per gli effetti, in riforma
[...] parziale della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 10533/2019, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti. Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio...» (cfr. doc. 4 fascicolo . CP_1
14. Secondo la compensazione delle spese e l'improcedibilità dei motivi aggiunti Pt_1 impedirebbero di individuare una parte soccombente, con conseguente irripetibilità del contributo unificato.
15. L'opponente contesta inoltre la giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che solo il giudice amministrativo potrebbe determinare la parte obbligata al rimborso del contributo;
afferma che la sentenza del Consiglio di Stato costituirebbe un “titolo esecutivo implicito”; censura, infine, l'ordinanza del 2 dicembre 2024, negando la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
16. Tali doglianze non possono essere accolte.
17. La soluzione della controversia richiede di verificare: la natura dell'obbligazione ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002; l'effettivo contenuto decisorio della sentenza n. 8268/2020; la rilevanza dei verbali n. 21 e n. 22 della commissione di gara;
l'incidenza delle scelte processuali di sulla dichiarata improcedibilità; l'inidoneità del precedente invocato Pt_1 all'udienza del 11/12/2025 (Cons. Stato n. 7700/2025) a regolare la presente fattispecie.
18. È infondata, anzitutto, la tesi secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato non configurerebbe una soccombenza.
19. La decisione ha accolto gli appelli di e , ha riformato la CP_3 Controparte_1 sentenza del TAR n. 10533/2019, ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti di e ha confermato l'irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti. Pt_1
L'esito del giudizio è dunque univoco: le domande di non hanno ottenuto alcuna utilità Pt_1
e le sue censure sono state respinte, sia sotto il profilo della tempestività, sia sotto il profilo dell'interesse, atteso che ai fini dell'art. 13, comma 6-bis.1, rileva l'esito della lite e non la motivazione adottata e la soccombenza sussiste tanto quando il rigetto deriva da ragioni sostanziali, quanto quando deriva da ragioni processuali.
20. L'accoglimento degli appelli individua oggettivamente la parte perdente e deve escludersi che fosse necessario ricorrere alla soccombenza virtuale, in quanto tale criterio è eccezionale e residuale, utilizzabile solo quando l'esito della decisione non consente di individuare la parte soccombente. Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 9907/2023), esso opera solo quando la decisione, per la sua natura, “non offre elementi, neppure indiretti, per individuare una parte vittoriosa”.
21. Nel caso di specie, gli appelli delle controparti sono stati accolti: non vi è alcuna incertezza sulla parte perdente.
22. Né incide sul riparto del contributo la compensazione delle spese.
23. L'art. 13, comma 6-bis.1, stabilisce espressamente che il contributo è dovuto “anche nel caso di compensazione delle spese”, trattandosi di obbligazione ex lege. La giurisprudenza civile
(Cass., nn. 23830/2015; 18828/2015) conferma che il contributo grava sulla parte soccombente anche se la sentenza non lo liquidi.
24. Risultano infondate anche le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inesistenza del titolo.
25. L'obbligazione nasce dalla legge per effetto della soccombenza accertata dal giudice amministrativo;
la verifica dell'an e del quantum del credito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
26. Non può parlarsi di “titolo esecutivo implicito”: la sentenza amministrativa non contiene alcun comando esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sicché il ricorso monitorio è stato correttamente attivato.
27. Chiariti tali profili, occorre soffermarsi sulla ragione per cui il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti.
28. La decisione si fonda sul contenuto dei verbali n. 21 e 22 della commissione di gara, i quali – come rilevato a pag. 5 della sentenza n. 8268/2020 – contengono le valutazioni decisive dell'Amministrazione circa l'affidabilità dell'aggiudicataria.
29. Il verbale n. 21 dava atto che, “…a seguito degli approfondimenti effettuati dalla struttura legale, la può essere ammessa alle fasi successive…”; il Controparte_4 verbale n. 22, preso atto dell'ordinanza cautelare ottenuta da confermava Pt_1 integralmente la valutazione già espressa dall'Ufficio legale.
30. Tali atti cristallizzano in modo autonomo la posizione dell'Amministrazione sull'ammissione dell'aggiudicataria.
31. Come chiarito a pag. 8 della sentenza n. 8268/2020, ha impugnato i verbali n. 21 e 22 Pt_1 solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti, dichiarato irricevibile perché tardivo – “ …la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto procedibile (id est esaminabile) il primo ricorso per motivi aggiunti pur avendo dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
la declaratoria di irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, invece, avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse… in quanto il aveva impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti non Parte_2 solamente il verbale n. 22 della commissione di gara – come correttamente riferito dal giudice di primo grado – ma anche il verbale n. 21, recante le determinazioni dell'amministrazione circa l'ammissione di alla procedura di gara…”. Controparte_1
32. Ciò comporta che il primo ricorso per motivi aggiunti fosse strutturalmente incapace di incidere su tali atti, che rimanevano pienamente efficaci.
33. Ne discende - come affermato al punto 3.7 della sentenza amministrativa a pag. 12 - “…che, una volta dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti perché tardivamente depositato, la sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento, come in effetti avvenuto, non poteva produrre effetti caducatori automatici nei confronti delle successive determinazioni dell'amministrazione aggiudicatrice (quelle, appunto, contenute nei verbali nn. 21 e 22) …” sicché correttamente è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
34. La carenza di interesse deriva dunque non da fatti estranei alla lite, ma dalle scelte processuali di mancata tempestiva impugnazione del verbale n. 21, tardiva estensione Pt_1 dell'impugnazione al verbale n. 22, irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti. Tali circostanze qualificano l'esito del giudizio come soccombenza reale, non neutra.
35. Deve respingersi anche il richiamo operato da alla sentenza del Consiglio di Stato n. Pt_1
7700/2025.
36. In quel caso, il giudizio si era concluso con cessazione della materia del contendere dovuta al consolidamento della posizione del ricorrente;
nessun motivo era stato accolto, nessun vizio era stato rilevato, nessuna utilità era stata ottenuta tramite la sentenza. Da ciò la formula: “non essendovi stata soccombenza, neanche virtualmente dichiarata”. (cfr. pag. 4 – punto 5.1 – fascicolo nota di deposito del 10/12/25) Pt_1
37. La presente vicenda è radicalmente diversa: gli appelli sono stati accolti;
la sentenza del TAR
è stata riformata;
il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse;
mentre il secondo è stato dichiarato irricevibile;
i verbali 21 e 22 restano validi;
la pretesa di è integralmente caduta. La soccombenza non è virtuale, ma Pt_1 effettiva.
38. Il decreto ingiuntivo n. 3739/2023 è stato quindi legittimamente emesso su un credito certo, liquido ed esigibile, attestato dalla ricevuta F24 la cui riferibilità al giudizio di appello è incontestata. (cfr. doc. 5 – fascicolo . CP_1
39. Deve essere respinta anche la richiesta di restituzione delle somme versate. 40. Il pagamento effettuato da dopo la concessione della provvisoria esecuzione non incide Pt_1 sulla debenza del credito e non genera un diritto alla ripetizione: la somma versata costituisce pagamento di debito dovuto.
41. L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.
3739/2023.
42. Ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti resta assorbito, non essendo idoneo a incidere sull'esito della decisione.
43. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3739/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3739/2023, RG 68826/22;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 1.700,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
Roma, lì 11/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22541 del RGAC dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11/12/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(già , P.IVA rappresentata e difesa dagli Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv.ti Antonio Borrelli e Ripalta Borrelli, unitamente e/o disgiuntamente tra loro, presso il cui studio sito in Cerignola (FG), via Sestriere n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto;
Attrice
E
(P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario GIOIA con il quale elegge domicilio digitale P.IVA_2 all'indirizzo pec: Email_1
Convenuta
CONCLUSIONI:
Per L'Attrice: “…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: - in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di controparte di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, e per le ragioni esposte;
- in via principale: in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da Controparte_2
in accomandita semplice di e, per l'effetto, dichiarare nullo,
[...] Controparte_1 di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 3739/2023 del Tribunale di Roma;
- in subordine: revocare il decreto ingiuntivo n. 3739/2023 del Tribunale di Roma, in quanto la domanda non poteva essere proposta per difetto di interesse. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge…”
Per la Convenuta: “…Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, respingere l'opposizione con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio…”
IN FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c., la società
[...]
(di seguito otteneva dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Roma il decreto ingiuntivo n. 3739/2023, RG 68826/22 per l'importo di euro 9.000,00 corrispondente al contributo unificato versato nel giudizio amministrativo di appello definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 8268/2020 (cfr. d.i.- all.b – atto di opposizione . Pt_1
2. Avverso tale decreto proponeva opposizione la (già , Parte_1 Parte_2 deducendo l'insussistenza della propria soccombenza nel giudizio amministrativo e l'impossibilità di individuare un obbligo di rimborso del contributo unificato in mancanza di una statuizione espressa nella sentenza del Consiglio di Stato.
3. Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che la sentenza del Consiglio di Stato aveva accolto gli appelli e riformato la decisione di primo grado, determinando la soccombenza della ai Pt_1 sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, D.P.R. 115/2002. L'opposta chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
4. Il Giudice, con ordinanza del 2 dicembre 2024 resa all'udienza di comparizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza in atti).
5. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice disponeva la trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IN DIRITTO
6. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023. 7. È premesso, altresì, che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
8. È, inoltre, da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
9. L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Pt_1
10. Occorre, in via preliminare, ricostruire l'ambito delle censure sollevate, così da circoscrivere correttamente l'oggetto del decidere.
11. sostiene che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8268/2020 non integrerebbe Pt_1 un'ipotesi di soccombenza, trattandosi – secondo l'opponente – di una pronuncia “di rito” fondata sull'improcedibilità dei motivi aggiunti, priva di effetti sul riparto del contributo unificato.
12. Da ciò l'opponente fa discendere che il giudice amministrativo avrebbe dovuto individuare la parte obbligata mediante il criterio della “soccombenza virtuale”, assumendo che l'esito del giudizio non avrebbe consentito l'individuazione della parte perdente.
13. A sostegno di tale ricostruzione, richiamava il dispositivo della sentenza del giudice Pt_1 amministrativo, nel quale si legge: «…Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, disposta la riunione, accoglie l'appello di e di Controparte_3 Controparte_1 nei sensi di cui in motivazione e, per gli effetti, in riforma
[...] parziale della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 10533/2019, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti. Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio...» (cfr. doc. 4 fascicolo . CP_1
14. Secondo la compensazione delle spese e l'improcedibilità dei motivi aggiunti Pt_1 impedirebbero di individuare una parte soccombente, con conseguente irripetibilità del contributo unificato.
15. L'opponente contesta inoltre la giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che solo il giudice amministrativo potrebbe determinare la parte obbligata al rimborso del contributo;
afferma che la sentenza del Consiglio di Stato costituirebbe un “titolo esecutivo implicito”; censura, infine, l'ordinanza del 2 dicembre 2024, negando la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
16. Tali doglianze non possono essere accolte.
17. La soluzione della controversia richiede di verificare: la natura dell'obbligazione ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002; l'effettivo contenuto decisorio della sentenza n. 8268/2020; la rilevanza dei verbali n. 21 e n. 22 della commissione di gara;
l'incidenza delle scelte processuali di sulla dichiarata improcedibilità; l'inidoneità del precedente invocato Pt_1 all'udienza del 11/12/2025 (Cons. Stato n. 7700/2025) a regolare la presente fattispecie.
18. È infondata, anzitutto, la tesi secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato non configurerebbe una soccombenza.
19. La decisione ha accolto gli appelli di e , ha riformato la CP_3 Controparte_1 sentenza del TAR n. 10533/2019, ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti di e ha confermato l'irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti. Pt_1
L'esito del giudizio è dunque univoco: le domande di non hanno ottenuto alcuna utilità Pt_1
e le sue censure sono state respinte, sia sotto il profilo della tempestività, sia sotto il profilo dell'interesse, atteso che ai fini dell'art. 13, comma 6-bis.1, rileva l'esito della lite e non la motivazione adottata e la soccombenza sussiste tanto quando il rigetto deriva da ragioni sostanziali, quanto quando deriva da ragioni processuali.
20. L'accoglimento degli appelli individua oggettivamente la parte perdente e deve escludersi che fosse necessario ricorrere alla soccombenza virtuale, in quanto tale criterio è eccezionale e residuale, utilizzabile solo quando l'esito della decisione non consente di individuare la parte soccombente. Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 9907/2023), esso opera solo quando la decisione, per la sua natura, “non offre elementi, neppure indiretti, per individuare una parte vittoriosa”.
21. Nel caso di specie, gli appelli delle controparti sono stati accolti: non vi è alcuna incertezza sulla parte perdente.
22. Né incide sul riparto del contributo la compensazione delle spese.
23. L'art. 13, comma 6-bis.1, stabilisce espressamente che il contributo è dovuto “anche nel caso di compensazione delle spese”, trattandosi di obbligazione ex lege. La giurisprudenza civile
(Cass., nn. 23830/2015; 18828/2015) conferma che il contributo grava sulla parte soccombente anche se la sentenza non lo liquidi.
24. Risultano infondate anche le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inesistenza del titolo.
25. L'obbligazione nasce dalla legge per effetto della soccombenza accertata dal giudice amministrativo;
la verifica dell'an e del quantum del credito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
26. Non può parlarsi di “titolo esecutivo implicito”: la sentenza amministrativa non contiene alcun comando esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., sicché il ricorso monitorio è stato correttamente attivato.
27. Chiariti tali profili, occorre soffermarsi sulla ragione per cui il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti.
28. La decisione si fonda sul contenuto dei verbali n. 21 e 22 della commissione di gara, i quali – come rilevato a pag. 5 della sentenza n. 8268/2020 – contengono le valutazioni decisive dell'Amministrazione circa l'affidabilità dell'aggiudicataria.
29. Il verbale n. 21 dava atto che, “…a seguito degli approfondimenti effettuati dalla struttura legale, la può essere ammessa alle fasi successive…”; il Controparte_4 verbale n. 22, preso atto dell'ordinanza cautelare ottenuta da confermava Pt_1 integralmente la valutazione già espressa dall'Ufficio legale.
30. Tali atti cristallizzano in modo autonomo la posizione dell'Amministrazione sull'ammissione dell'aggiudicataria.
31. Come chiarito a pag. 8 della sentenza n. 8268/2020, ha impugnato i verbali n. 21 e 22 Pt_1 solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti, dichiarato irricevibile perché tardivo – “ …la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto procedibile (id est esaminabile) il primo ricorso per motivi aggiunti pur avendo dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti;
la declaratoria di irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, invece, avrebbe dovuto comportare l'improcedibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse… in quanto il aveva impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti non Parte_2 solamente il verbale n. 22 della commissione di gara – come correttamente riferito dal giudice di primo grado – ma anche il verbale n. 21, recante le determinazioni dell'amministrazione circa l'ammissione di alla procedura di gara…”. Controparte_1
32. Ciò comporta che il primo ricorso per motivi aggiunti fosse strutturalmente incapace di incidere su tali atti, che rimanevano pienamente efficaci.
33. Ne discende - come affermato al punto 3.7 della sentenza amministrativa a pag. 12 - “…che, una volta dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti perché tardivamente depositato, la sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento, come in effetti avvenuto, non poteva produrre effetti caducatori automatici nei confronti delle successive determinazioni dell'amministrazione aggiudicatrice (quelle, appunto, contenute nei verbali nn. 21 e 22) …” sicché correttamente è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
34. La carenza di interesse deriva dunque non da fatti estranei alla lite, ma dalle scelte processuali di mancata tempestiva impugnazione del verbale n. 21, tardiva estensione Pt_1 dell'impugnazione al verbale n. 22, irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti. Tali circostanze qualificano l'esito del giudizio come soccombenza reale, non neutra.
35. Deve respingersi anche il richiamo operato da alla sentenza del Consiglio di Stato n. Pt_1
7700/2025.
36. In quel caso, il giudizio si era concluso con cessazione della materia del contendere dovuta al consolidamento della posizione del ricorrente;
nessun motivo era stato accolto, nessun vizio era stato rilevato, nessuna utilità era stata ottenuta tramite la sentenza. Da ciò la formula: “non essendovi stata soccombenza, neanche virtualmente dichiarata”. (cfr. pag. 4 – punto 5.1 – fascicolo nota di deposito del 10/12/25) Pt_1
37. La presente vicenda è radicalmente diversa: gli appelli sono stati accolti;
la sentenza del TAR
è stata riformata;
il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse;
mentre il secondo è stato dichiarato irricevibile;
i verbali 21 e 22 restano validi;
la pretesa di è integralmente caduta. La soccombenza non è virtuale, ma Pt_1 effettiva.
38. Il decreto ingiuntivo n. 3739/2023 è stato quindi legittimamente emesso su un credito certo, liquido ed esigibile, attestato dalla ricevuta F24 la cui riferibilità al giudizio di appello è incontestata. (cfr. doc. 5 – fascicolo . CP_1
39. Deve essere respinta anche la richiesta di restituzione delle somme versate. 40. Il pagamento effettuato da dopo la concessione della provvisoria esecuzione non incide Pt_1 sulla debenza del credito e non genera un diritto alla ripetizione: la somma versata costituisce pagamento di debito dovuto.
41. L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.
3739/2023.
42. Ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti resta assorbito, non essendo idoneo a incidere sull'esito della decisione.
43. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3739/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3739/2023, RG 68826/22;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 1.700,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
Roma, lì 11/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo