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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. IEVOLELLA GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nato a [...] il 20/0571976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. ZENO ROBERTO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale erano nati due figli ( , nato il [...]; , nato il [...]) e che con decreto Per_1 Per_2 dell'intestato Tribunale dell' 11/10/2019 veniva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo il disinteresse affettivo e materiale del resistente, ha chiesto, a modifica delle suddette delle condizioni, disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figli; aumentare l'assegno a carico del
1 resistente per il contributo al mantenimento dei figli ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'audizione dei minori, e . Per_1 Per_2
Infine all'udienza del 14/01/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. Affidamento condiviso dei minori. L'esercizio del diritto di visita sarà concordato tra le parti che avranno cura di fare in modo che i minori possano coltivare il rapporto con la sorella.
2. Il sig. verserà per il contributo al mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 400 - CP_1
da dividere in eguale misura tra i minori-.
3. La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
4. le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti al 50%.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale, considerato che dalle dichiarazioni rese dai minori e dalle parti all'udienza del
14.01.2025 è emersa la ripresa dei rapporti tra i minori e il padre, ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 05/05/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. IEVOLELLA GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nato a [...] il 20/0571976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. ZENO ROBERTO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale erano nati due figli ( , nato il [...]; , nato il [...]) e che con decreto Per_1 Per_2 dell'intestato Tribunale dell' 11/10/2019 veniva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo il disinteresse affettivo e materiale del resistente, ha chiesto, a modifica delle suddette delle condizioni, disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figli; aumentare l'assegno a carico del
1 resistente per il contributo al mantenimento dei figli ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'audizione dei minori, e . Per_1 Per_2
Infine all'udienza del 14/01/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. Affidamento condiviso dei minori. L'esercizio del diritto di visita sarà concordato tra le parti che avranno cura di fare in modo che i minori possano coltivare il rapporto con la sorella.
2. Il sig. verserà per il contributo al mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 400 - CP_1
da dividere in eguale misura tra i minori-.
3. La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
4. le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti al 50%.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale, considerato che dalle dichiarazioni rese dai minori e dalle parti all'udienza del
14.01.2025 è emersa la ripresa dei rapporti tra i minori e il padre, ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 05/05/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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