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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 9/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. AL SA- Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliere
Dott. SS PR - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 9/2021 R.G., vertente
TRA
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Nazionale, n. 5, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
ES AR, C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore, in Palmi, via Zara, 1 recapiti per le comunicazioni: fax 0966.21984, p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente a [...], C. da Controparte_1
Scinà n. 73, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CodiceFiscale_3
Agresta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il difensore, CodiceFiscale_4 in Palmi, via Isonzo n. 6, recapiti per le comunicazioni: p.e.c.
Email_2
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
686/2020, pubblicata in data 11.11.2020. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.12.2014, ed altri convenivano in Parte_1 innanzi al Tribunale di Palmi, , Comandante del Corpo di Polizia Parte_2
Locale del Comune di Palmi, al fine di far accertare la responsabilità del convenuto e condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da essi Parte_2 attori, nella misura di € 10.000,00 per ciascuno, derivanti da condotte asseritamente diffamatorie, ingiuriose e calunniose, poste in essere dal convenuto, mediante relazioni di servizio e dichiarazioni pubbliche in merito alla vicenda amministrativa relativa al Piano
Urbano del Traffico (PUT) approvato dal nel 2006. Controparte_2
Il convenuto si costituiva contestando integralmente le Parte_2 prospettazioni avversarie;
rilevava la genericità degli addebiti e dell'oggetto del giudizio;
evidenziava che nessuna espressione dal contenuto offensivo o diffamatorio poteva essergli attribuita precisando di avere redatto le relazioni di servizio per dovere d'ufficio, di non essere responsabile degli articoli di stampa che avevano trattato la vicenda e di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di espressione mediante la pagina
Facebook del 5 gennaio 2014, non contenente alcuna affermazione diretta ad offendere l'onore o la reputazione di alcuno degli attori.
All'esito del giudizio, Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto del presente gravame, basandosi sulla ragione più liquida, ritenuto non allegato né provato il danno non patrimoniale, non configurabile “in re ipsa”, rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido, a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Il solo ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 di primo e l'accoglimento della domanda, con condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno del gravame, con il primo motivo, ha censurato la motivazione basata sulla ragione più liquida evidenziando che il danno non patrimoniale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti, evincibili, secondo l'appellante, dalle allegazioni documentali. Col secondo motivo, ha censurato la condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'appellato, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo state proposte pag. 2/5 domande nuove. Nel merito, ne ha poi chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c. Dette eccezioni devono essere respinte, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso, né lo scostamento semantico rilevabile dal raffronto tra le conclusioni formulate nell'atto introduttivo di primo grado e quelle formulate nell'atto di appello integra un mutamento della domanda originaria.
3. Passando al merito, la sentenza di primo grado, anche mediante pertinenti richiami giurisprudenziali, ha correttamente rilevato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., dogmaticamente qualificato come “danno conseguenza” e non come danno “in re ipsa”, dev'essere, come tale, allegato e provato dal danneggiato. Vero è che, come anche dedotto dall'appellante, la relativa prova può conseguirsi mediante il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti, ma è pur vero che il pregiudizio, come precisato dalla sentenza di primo grado, deve essere dedotto “in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”. Orbene, nel caso di specie, per un verso, nelle condotte del convenuto non si ravvisano gli estremi della diffamazione né tantomeno della calunnia e, per altro verso, non si ravvisa uno specifico pregiudizio nei confronti dell'attore e odierno appellante, il quale, invero, si è limitato a sostenere la lesività delle affermazioni del senza peraltro allegare, né tantomeno dimostrare, di aver subito concreto Pt_2 pregiudizio o comunque conseguenze personali, professionali o relazionali causalmente correlati alle condotte del convenuto.
pag. 3/5 4. Posto quanto sopra, è dirimente osservare che, dall'esame degli atti, il contenuto delle relazioni di servizio a firma del e dell'informativa dallo stesso inoltrata ai Pt_2 competenti Uffici requirenti in merito alla vicenda del “P.U.T.” di Palmi, ad avviso di questo Collegio giudicante, sono immuni dai vizi di illegittimità o illiceità lamentati dal , essendo redatte in termini pertinenti e continenti e nell'adempimento di Pt_1 un dovere d'ufficio del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
5. Avuto riguardo agli articoli di stampa pubblicati su - anch'essi CP_3 pienamente rispondenti alle legittime modalità di esercizio del diritto di cronaca e di critica, peraltro su vicende di rilevante interesse pubblico, sia pure con riferimento all'ambito locale – è comunque dirimente osservare che non risulta che gli stessi siano stati redatti dal né risulta in alcun modo provato alcun collegamento tra questi Pt_2
e la pubblicazione degli articoli.
6. Avuto riguardo, infine, ai commenti sulla vicenda esposti nella citata pagina
“Facebook” del anche in questo caso il relativo testo è esente da censure, Pt_2 trattandosi di esposizione continente.
7. Merita di essere evidenziata, inoltre, l'infondatezza di uno dei principali punti argomenti addotti dal a sostegno delle proprie tesi e consistente nell'asserito Pt_1
e doloso travisamento, da parte del dell'esito del procedimento penale (n. Pt_2
651/2012 r.g.n.r.) iscritto, presso la Procura della Repubblica di Palmi, a carico dello stesso ed altri in relazione all'informativa di reato a firma del A Pt_1 Pt_2 tale riguardo, il si duole che il avrebbe valorizzato il fatto che il Pt_1 Pt_2 procedimento era stato archiviato per prescrizione, lasciando ipotizzare che altrimenti l'esito avrebbe potuto essere diverso. Orbene, puntualizzato che si sarebbe trattato comunque di una personale e non censurabile opinione del giova evidenziare Pt_2 che il decreto di archiviazione adottato dal G.i.p. è motivato esclusivamente con riferimento alla prescrizione dei reati e che, con la correlata richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero, pur prendendo atto dell'intervenuta prescrizione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, ritenendo che la condotta degli amministratori pubblici coinvolti nella vicenda dovesse essere valutata sotto il profilo della eventuale responsabilità contabile.
8. Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante si è limitato ad impugnare genericamente le statuizioni della sentenza di primo grado in merito al regolamento delle spese, senza formulare specifiche censure, ma chiedendone la riforma,
pag. 4/5 unitamente alle statuizioni di merito, per effetto dell'accoglimento dell'appello. Anche questo motivo, come il precedente, è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, e degli importi minimi previsti dai relativi parametri, che appaiono congrui in ragione del modesto grado di complessità della causa e dell'attività difensiva richiesta, come segue: fase di studio della controversia, € 567,00; fase introduttiva del giudizio, €
461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 922,00; fase decisionale, € 956,00 e quindi in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore dell'appellato ed a carico dell'appellante soccombente Pt_2
. Parte_1
10. L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da contro Parte_1 [...]
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_2
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado
2) condanna parte l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_2 in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
SS PR AL SA
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 9/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. AL SA- Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliere
Dott. SS PR - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 9/2021 R.G., vertente
TRA
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Nazionale, n. 5, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
ES AR, C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore, in Palmi, via Zara, 1 recapiti per le comunicazioni: fax 0966.21984, p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente a [...], C. da Controparte_1
Scinà n. 73, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CodiceFiscale_3
Agresta, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il difensore, CodiceFiscale_4 in Palmi, via Isonzo n. 6, recapiti per le comunicazioni: p.e.c.
Email_2
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
686/2020, pubblicata in data 11.11.2020. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.12.2014, ed altri convenivano in Parte_1 innanzi al Tribunale di Palmi, , Comandante del Corpo di Polizia Parte_2
Locale del Comune di Palmi, al fine di far accertare la responsabilità del convenuto e condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da essi Parte_2 attori, nella misura di € 10.000,00 per ciascuno, derivanti da condotte asseritamente diffamatorie, ingiuriose e calunniose, poste in essere dal convenuto, mediante relazioni di servizio e dichiarazioni pubbliche in merito alla vicenda amministrativa relativa al Piano
Urbano del Traffico (PUT) approvato dal nel 2006. Controparte_2
Il convenuto si costituiva contestando integralmente le Parte_2 prospettazioni avversarie;
rilevava la genericità degli addebiti e dell'oggetto del giudizio;
evidenziava che nessuna espressione dal contenuto offensivo o diffamatorio poteva essergli attribuita precisando di avere redatto le relazioni di servizio per dovere d'ufficio, di non essere responsabile degli articoli di stampa che avevano trattato la vicenda e di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di espressione mediante la pagina
Facebook del 5 gennaio 2014, non contenente alcuna affermazione diretta ad offendere l'onore o la reputazione di alcuno degli attori.
All'esito del giudizio, Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto del presente gravame, basandosi sulla ragione più liquida, ritenuto non allegato né provato il danno non patrimoniale, non configurabile “in re ipsa”, rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido, a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Il solo ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 di primo e l'accoglimento della domanda, con condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno del gravame, con il primo motivo, ha censurato la motivazione basata sulla ragione più liquida evidenziando che il danno non patrimoniale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti, evincibili, secondo l'appellante, dalle allegazioni documentali. Col secondo motivo, ha censurato la condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'appellato, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo state proposte pag. 2/5 domande nuove. Nel merito, ne ha poi chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c. Dette eccezioni devono essere respinte, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso, né lo scostamento semantico rilevabile dal raffronto tra le conclusioni formulate nell'atto introduttivo di primo grado e quelle formulate nell'atto di appello integra un mutamento della domanda originaria.
3. Passando al merito, la sentenza di primo grado, anche mediante pertinenti richiami giurisprudenziali, ha correttamente rilevato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., dogmaticamente qualificato come “danno conseguenza” e non come danno “in re ipsa”, dev'essere, come tale, allegato e provato dal danneggiato. Vero è che, come anche dedotto dall'appellante, la relativa prova può conseguirsi mediante il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti, ma è pur vero che il pregiudizio, come precisato dalla sentenza di primo grado, deve essere dedotto “in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”. Orbene, nel caso di specie, per un verso, nelle condotte del convenuto non si ravvisano gli estremi della diffamazione né tantomeno della calunnia e, per altro verso, non si ravvisa uno specifico pregiudizio nei confronti dell'attore e odierno appellante, il quale, invero, si è limitato a sostenere la lesività delle affermazioni del senza peraltro allegare, né tantomeno dimostrare, di aver subito concreto Pt_2 pregiudizio o comunque conseguenze personali, professionali o relazionali causalmente correlati alle condotte del convenuto.
pag. 3/5 4. Posto quanto sopra, è dirimente osservare che, dall'esame degli atti, il contenuto delle relazioni di servizio a firma del e dell'informativa dallo stesso inoltrata ai Pt_2 competenti Uffici requirenti in merito alla vicenda del “P.U.T.” di Palmi, ad avviso di questo Collegio giudicante, sono immuni dai vizi di illegittimità o illiceità lamentati dal , essendo redatte in termini pertinenti e continenti e nell'adempimento di Pt_1 un dovere d'ufficio del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
5. Avuto riguardo agli articoli di stampa pubblicati su - anch'essi CP_3 pienamente rispondenti alle legittime modalità di esercizio del diritto di cronaca e di critica, peraltro su vicende di rilevante interesse pubblico, sia pure con riferimento all'ambito locale – è comunque dirimente osservare che non risulta che gli stessi siano stati redatti dal né risulta in alcun modo provato alcun collegamento tra questi Pt_2
e la pubblicazione degli articoli.
6. Avuto riguardo, infine, ai commenti sulla vicenda esposti nella citata pagina
“Facebook” del anche in questo caso il relativo testo è esente da censure, Pt_2 trattandosi di esposizione continente.
7. Merita di essere evidenziata, inoltre, l'infondatezza di uno dei principali punti argomenti addotti dal a sostegno delle proprie tesi e consistente nell'asserito Pt_1
e doloso travisamento, da parte del dell'esito del procedimento penale (n. Pt_2
651/2012 r.g.n.r.) iscritto, presso la Procura della Repubblica di Palmi, a carico dello stesso ed altri in relazione all'informativa di reato a firma del A Pt_1 Pt_2 tale riguardo, il si duole che il avrebbe valorizzato il fatto che il Pt_1 Pt_2 procedimento era stato archiviato per prescrizione, lasciando ipotizzare che altrimenti l'esito avrebbe potuto essere diverso. Orbene, puntualizzato che si sarebbe trattato comunque di una personale e non censurabile opinione del giova evidenziare Pt_2 che il decreto di archiviazione adottato dal G.i.p. è motivato esclusivamente con riferimento alla prescrizione dei reati e che, con la correlata richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero, pur prendendo atto dell'intervenuta prescrizione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, ritenendo che la condotta degli amministratori pubblici coinvolti nella vicenda dovesse essere valutata sotto il profilo della eventuale responsabilità contabile.
8. Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante si è limitato ad impugnare genericamente le statuizioni della sentenza di primo grado in merito al regolamento delle spese, senza formulare specifiche censure, ma chiedendone la riforma,
pag. 4/5 unitamente alle statuizioni di merito, per effetto dell'accoglimento dell'appello. Anche questo motivo, come il precedente, è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, e degli importi minimi previsti dai relativi parametri, che appaiono congrui in ragione del modesto grado di complessità della causa e dell'attività difensiva richiesta, come segue: fase di studio della controversia, € 567,00; fase introduttiva del giudizio, €
461,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 922,00; fase decisionale, € 956,00 e quindi in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore dell'appellato ed a carico dell'appellante soccombente Pt_2
. Parte_1
10. L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto da contro Parte_1 [...]
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_2
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado
2) condanna parte l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_2 in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
SS PR AL SA
pag. 5/5