Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8432/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], l'[...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Jesolo (VE), in via S. Pio X n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Perissinotto del Foro di
EN ( presso il cui studio – sito in Treviso, Via S. Email_1
Agostino, n. 47 – è elettivamente domiciliata,
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(VE), in via San Pio X n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Marcon del Foro di Treviso
presso il cui studio – sito in Treviso, Via S. Agostino, n. Email_2
47 – è elettivamente domiciliato,
- resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di EN
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate in data 28.01.2025 (che richiamano quelle del 29.11.2024) che di seguito si riproducono:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto;
2. il Signo verserà a titolo di mantenimento della moglie un assegno mensile di € 650,00 Controparte_1
(seicentocinquantaeuro), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che dovrà essere corrisposto alla sig entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Parte_1
3. il sig sosterrà integralmente le spese per le utenze degli immobili di proprietà dei Controparte_1
coniugi;
4. le spese relative al riscaldamento a legna verranno sostenute da ambedue i coniugi per la quota di metà ciascuno, previamente concordando il costo della fornitura;
le spese della legna già acquistata dalla sig.
per l'inverno 2024/2025 verranno rimborsate dal sig a quest'ultima che le ha Parte_1 CP_1
anticipate a semplice richiesta della stessa, previa esibizione della relativa documentazione di spesa;
5. l'autovettura Peugeot targata FP639XM, già intestata alla Signor resterà in piena Parte_1
proprietà alla medesima con relativi oneri e spese a suo carico;
6. le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M. intervenuto: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione presentato in data 15.06.2023 da contro Parte_1
; Controparte_1
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 27.10.2023; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.08.1974, in Musile di Piave
(VE), matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Musile di Piave, atto n. 28,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1974 e che dall'unione sono nati due figli ( e ), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che le parti, a seguito dell'udienza di prima comparizione del 27.02.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che
le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
R.G. 8432/2023
ritenuto, con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione, che il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
ritenuto che
, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e unitisi in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Musile di Piave, in data 24.08.1974, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune
di Musile di Piave, atto n. 28, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1974 alle condizioni di cui alle note di conclusioni congiunte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 8.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero