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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott. Antonio Di Marco Presidente
2)dott. Silvana Sica Consigliere
3)dott. Ida D'Onofrio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3417/2023, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio proposto da
, elettivamente domiciliata in VIA GORIZIA 8 71121 FOGGIA presso Parte_1 lo studio dell'avv. MARZOCCO MAURO FERNANDO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti, avv. Email_1
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTO
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
L'attore: ha concluso come da note di trattazione scritta.
Procuratore Generale: Ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2023, ha convenuto dinanzi a questa Parte_1
Corte per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano il 24 febbraio 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 7 febbraio 2023, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra di loro contratto.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 15 maggio 2024 la Corte invitava l'attrice a depositare la documentazione inerente il giudizio innanzi alla Sacra Rota e con successivo provvedimento del 25 settembre 2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito di giudizio proposto dalla nei confronti del Pt_1 e risulta prodotta unitamente al decreto di esecutività del Supremo della Segnatura Apostolica. CP_1
Essa è intervenuta in merito a matrimonio contratto dall'attrice e dal in Pietradefusi il 30 CP_1 settembre 2007 con il rito concordatario.
Come risulta dal testo della motivazione è stato assicurato, nel giudizio canonico, il pieno diritto di difesa ad entrambe le parti e la nullità è stata dichiarata per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice.
Deve rilevarsi che costituisce principio pacifico che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per le motivazioni suesposte non si pone in contrasto con i principi dell'ordine pubblico interno, sol che, a tutela del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole, risulti che la volontà divergente sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi non l'abbia conosciuta per propria negligenza
(Cass. sez. 1, 14.2.2008, n. 3709).
Invero, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria;
inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto
"iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3378 del 05/03/2012).
Nel caso di specie non vi è ragione di tutela dell'affidamento, dato che, come risulta dalla sentenza ecclesiastica, il era perfettamente in grado, secondo ordinari criteri di diligenza, di rendersi conto CP_1 delle remore del coniuge.
Deve pertanto riconoscersi efficacia alla indicata sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.
Attesa la mancata costituzione del convenuto le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, provvedendo sulla domanda di cui in narrativa:
a) dichiara l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano il 24 febbraio 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 7 febbraio 2023, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto in Pietradefusi il 30 settembre 2007, con il rito canonico concordatario, da nato a Controparte_1
Caserta il 2.8.1976, e da , nata a [...] l'[...] e poi trascritto dall'Ufficiale Parte_1 dello stato civile di quel Comune nel registro atti di matrimonio, anno 2007, n. 6, parte II, serie A;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casoria di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Napoli, 25 settembre 2024
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott. Antonio Di Marco Presidente
2)dott. Silvana Sica Consigliere
3)dott. Ida D'Onofrio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3417/2023, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio proposto da
, elettivamente domiciliata in VIA GORIZIA 8 71121 FOGGIA presso Parte_1 lo studio dell'avv. MARZOCCO MAURO FERNANDO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti, avv. Email_1
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTO
Con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
L'attore: ha concluso come da note di trattazione scritta.
Procuratore Generale: Ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2023, ha convenuto dinanzi a questa Parte_1
Corte per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, Controparte_1 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano il 24 febbraio 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 7 febbraio 2023, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra di loro contratto.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 15 maggio 2024 la Corte invitava l'attrice a depositare la documentazione inerente il giudizio innanzi alla Sacra Rota e con successivo provvedimento del 25 settembre 2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito di giudizio proposto dalla nei confronti del Pt_1 e risulta prodotta unitamente al decreto di esecutività del Supremo della Segnatura Apostolica. CP_1
Essa è intervenuta in merito a matrimonio contratto dall'attrice e dal in Pietradefusi il 30 CP_1 settembre 2007 con il rito concordatario.
Come risulta dal testo della motivazione è stato assicurato, nel giudizio canonico, il pieno diritto di difesa ad entrambe le parti e la nullità è stata dichiarata per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice.
Deve rilevarsi che costituisce principio pacifico che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per le motivazioni suesposte non si pone in contrasto con i principi dell'ordine pubblico interno, sol che, a tutela del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole, risulti che la volontà divergente sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi non l'abbia conosciuta per propria negligenza
(Cass. sez. 1, 14.2.2008, n. 3709).
Invero, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria;
inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto
"iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3378 del 05/03/2012).
Nel caso di specie non vi è ragione di tutela dell'affidamento, dato che, come risulta dalla sentenza ecclesiastica, il era perfettamente in grado, secondo ordinari criteri di diligenza, di rendersi conto CP_1 delle remore del coniuge.
Deve pertanto riconoscersi efficacia alla indicata sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.
Attesa la mancata costituzione del convenuto le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, provvedendo sulla domanda di cui in narrativa:
a) dichiara l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano il 24 febbraio 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 7 febbraio 2023, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto in Pietradefusi il 30 settembre 2007, con il rito canonico concordatario, da nato a Controparte_1
Caserta il 2.8.1976, e da , nata a [...] l'[...] e poi trascritto dall'Ufficiale Parte_1 dello stato civile di quel Comune nel registro atti di matrimonio, anno 2007, n. 6, parte II, serie A;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Casoria di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Napoli, 25 settembre 2024
Il consigliere est. Il presidente