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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 1858/2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1858/2014 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Martinez C.F._1
ATTORE contro cod. fisc. e p.iva: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria PartitaIVA_1
Toscano Email_1
CONVENUTA
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio la premettendo di Controparte_1 avere in essere -presso la Filiale di Tortorici- un conto corrente (n.
3079.54) senza, però, aver ricevuto il richiesto contratto di corrispondenza ed apertura credito;
che il conto era inficiato da commissioni e tassi oltre la soglia legale prevista dalla normativa anti usura, come accertato a mezzo perizia di parte del rag. Per_1
pagina 1 di 8 ella quale è stato effettuato un calcolo per usura oggettiva ai Per_2 danni dell'attore pari ad € 21.250,03, per usura soggettiva pari ad €
3.311,04 e per commissioni di massimo scoperto, da rimborsare al Salvà, pari ad € 2.948,17. L'attore chiedeva, quindi, al Tribunale adito di accertare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della variazione unilaterale dei tassi e delle condizioni contrattuali nonché della commissione massimo scoperto non concordata e affetta da nullità per mancanza di causa, con rideterminazione delle voci di dare e avere senza anatocismi e tassi ultralegali, in modo da rimborsare al correntista quanto dovuto -salvo eventuale compensazione- con aggiunta di interessi e rivalutazione;
chiedeva altresì la segnalazione del rapporto contestato alla Centrale
Rischi e la vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva contestando le Controparte_1 pretese avverse- infondate in fatto ed inammissibili in diritto- eccependo la indeterminatezza della domanda, la prescrizione decennale delle somme pretese in ripetizione nonché la decorrenza della prescrizione da ogni singola operazione di addebito sul conto corrente, l'insussistenza della capitalizzazione degli interessi e del contestato anatocismo nei rapporti bancari oggetto di causa, la mancata applicazione di interessi ultralegali e/o usurari, la dovutezza delle commissione di massimo scoperto sostenendo la regolarità del conto intrattenuto dal con Pt_2 contratto debitamente sottoscritto e formulato nel rispetto della normativa antiusura.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., l'attore precisava le proprie domande alla luce delle contestazioni avverse chiedendo al Giudicante adito la dichiarazione di nullità di tutte le competenze che la banca aveva fatto transitare sul conto senza la loro ripetizione ma con il loro riaccreditamento sul conto medesimo, non pagina 2 di 8 trattandosi più di addebiti. Pertanto, specificava le proprie conclusioni come di seguito riportate: “Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che parte attrice è creditrice in linea accertativa di degli importi ivi Controparte_2 indicati oltre interessi;
riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la con la propria condotta contra legem, ha commesso Controparte_2 il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. Accertare che sia per interessi usurari che per competenze non dovute è CP_2 debitrice dell'importo risultante dalla perizia prodotta in atti oltre interessi..”
Di poi, il giudizio de quo veniva istruito documentalmente ed a mezzo
CTU.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice ha esercitato un'azione di mero accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data.
Secondo consolidata giurisprudenza la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Monza
pagina 3 di 8 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano
19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola
10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018; Trib. Salerno 16.1.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n. 21646/2018;
Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib.
Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).
La domanda tesa alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali prescinde, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della sua proposizione, in quanto sussiste l'interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Al consulente tecnico d'ufficio è stato demandato il seguente quesito:
“A) individuare, sulla base della documentazione versata in atti e su quella che potrà acquisire il CTU con il consenso di entrambe le parti, i rapporti bancari intrattenuti dall'attore con la banca convenuta, avendo cura di precisare il tipo di rapporto e se sono stati prodotti in atti
i relativi contratti;
B) verificare se è possibile ricostruire l'andamento dei contratti oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data della domanda giudiziale (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità), tenendo in considerazione per l'espletamento dei conteggi: B1) che il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; B2) che non può essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194
c.c.; C) accertare se il tasso d'interesse debitorio, nei contratti di conto corrente per cui è causa, abbia oltrepassato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”,
pagina 4 di 8 con la precisazione che tale accertamento andrà effettuato solo qualora la banca abbia operato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118
T.U.B., posto che dovrà senz'altro considerarsi legittimo il tasso
d'interesse convenzionalmente pattuito antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 108/96; nel caso di esito positivo del superiore riscontro, ricostruire i rapporti di dare/avere escludendo gli interessi passivi;
D) espletare, al fine di determinare il TEG per il calcolo del tasso soglia, un doppio calcolo: il primo includendo la nel calcolo TEG Pt_3
(in base alle nuove istruzioni emanate in seguito alla L. n. 2/09 dalla
) ed il secondo escludendo la dal calcolo TEG (in Org_1 Pt_3
Or base ai criteri indicati nelle Istruzioni della e dell Org_1 pubblicate precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 2/09); E) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale senza il rispetto della forma scritta e/o richiamando le c.d. “condizioni uso piazza” e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti criteri:
1. se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore della legge n.154/1992, applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 5 della legge n.154/1992; se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore CP_3 applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art.117 comma 7 lett. a)
D.lgs. n.385/1993; F) accertare se sia stato applicato un sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con le previsioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000 e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
G) escludere dai calcoli volti alla ricostruzione dell'effettiva posizione debitoria/creditoria dell'attore la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata;
H) escludere, altresì, dai
pagina 5 di 8 suddetti calcoli oneri, spese e/o commissioni eventualmente applicati laddove non siano stati pattuiti;
I) accertare la corretta applicazione dei giorni di valuta in relazione alle pattuizioni contrattuali;
L) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le parti;
”
In corso di causa il ctu è stato richiamato per eseguire i ricalcoli avuto riguardo, al tasso soglia, al momento della pattuizione, irrilevante essendo l'eventuale superamento in corso dello svolgimento del rapporto.
A sostegno della propria domanda l'attore ha prodotto una perizia econometrica corredata da estratti conto e estratti conto scalare che sono stati vagliati dal CTU. In atti è stato pure rinvenuto il contratto.
L'analisi è stata condotta a partire dal terzo trimestre 2007, quale primo saldo utile per la ricostruzione del rapporto senza soluzione di continuità
e fino al 31.12.2013.
Il conto corrente è antecedente al 2000 e siccome non vi è prova dell'accettazione della condizione della pari reciprocità nell'addebito/accredito degli interessi, conformemente al mandato conferito, il ctu ha escluso la capitalizzazione per l'intera durata del rapporto ed ha altresì escluso spese e commissioni non oggetto di pattuizione.
All'esito del richiamo il ctu è pervenuto alle seguenti conclusioni ossia che il saldo ricalcolato del conto, al netto della capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto, di spese e costi non pattuiti, ammonta ad € - 18.384,58 mentre il saldo come applicato dalla banca era pari ad € -24.866,69, con una differenza a credito per il correntista attore di € 6.4822,11.
Poiché le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono esenti da censure, esse vengono recepite ai fini della decisione.
Poiché il rapporto di conto corrente è ancora aperto, la banca non può
pagina 6 di 8 essere condannata al pagamento del superiore importo in favore del correntista.
In costanza di rapporto manca, infatti, un pagamento ripetibile perché non è stato ancora effettuato attesa la mancata chiusura del conto,
Pertanto, l'interesse del correntista è che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole relative agli interessi ed alle commissioni, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta in ordine alle c.d. rimesse solutorie, in mancanza di prova di quali fossero le rimesse solutorie e poiché la presente non è azione di ripetizione di indebito ma di mero accertamento.
L'esito della controversia, con il mancato integrale accoglimento della domanda di parte attrice, giustifica la compensazione delle spese, ivi comprese quelle di CTU, per 2/3; il restante 1/3 è posto a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1857/2014 R.G. così provvede: accerta e dichiara, in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, la nullità delle clausole afferenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto, l'applicazione di spese e costi non pattuiti;
per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto/corrente oggetto di causa, al 31.12.2013, è di € - 18.384,58, con una differenza a credito per l'attore di € 6.4822,11. compensa per 2/3 le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate in corso di causa;
pagina 7 di 8 condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di €
188,33 per spese ed € 1.692,33 per compensi (già decurtato dei 2/3) oltre spese generali, iva e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Adele Martinez.
Patti, 14.1.2024 Il Giudice
(Dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1858/2014 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Martinez C.F._1
ATTORE contro cod. fisc. e p.iva: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria PartitaIVA_1
Toscano Email_1
CONVENUTA
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2 giudizio la premettendo di Controparte_1 avere in essere -presso la Filiale di Tortorici- un conto corrente (n.
3079.54) senza, però, aver ricevuto il richiesto contratto di corrispondenza ed apertura credito;
che il conto era inficiato da commissioni e tassi oltre la soglia legale prevista dalla normativa anti usura, come accertato a mezzo perizia di parte del rag. Per_1
pagina 1 di 8 ella quale è stato effettuato un calcolo per usura oggettiva ai Per_2 danni dell'attore pari ad € 21.250,03, per usura soggettiva pari ad €
3.311,04 e per commissioni di massimo scoperto, da rimborsare al Salvà, pari ad € 2.948,17. L'attore chiedeva, quindi, al Tribunale adito di accertare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della variazione unilaterale dei tassi e delle condizioni contrattuali nonché della commissione massimo scoperto non concordata e affetta da nullità per mancanza di causa, con rideterminazione delle voci di dare e avere senza anatocismi e tassi ultralegali, in modo da rimborsare al correntista quanto dovuto -salvo eventuale compensazione- con aggiunta di interessi e rivalutazione;
chiedeva altresì la segnalazione del rapporto contestato alla Centrale
Rischi e la vittoria delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva contestando le Controparte_1 pretese avverse- infondate in fatto ed inammissibili in diritto- eccependo la indeterminatezza della domanda, la prescrizione decennale delle somme pretese in ripetizione nonché la decorrenza della prescrizione da ogni singola operazione di addebito sul conto corrente, l'insussistenza della capitalizzazione degli interessi e del contestato anatocismo nei rapporti bancari oggetto di causa, la mancata applicazione di interessi ultralegali e/o usurari, la dovutezza delle commissione di massimo scoperto sostenendo la regolarità del conto intrattenuto dal con Pt_2 contratto debitamente sottoscritto e formulato nel rispetto della normativa antiusura.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., l'attore precisava le proprie domande alla luce delle contestazioni avverse chiedendo al Giudicante adito la dichiarazione di nullità di tutte le competenze che la banca aveva fatto transitare sul conto senza la loro ripetizione ma con il loro riaccreditamento sul conto medesimo, non pagina 2 di 8 trattandosi più di addebiti. Pertanto, specificava le proprie conclusioni come di seguito riportate: “Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che parte attrice è creditrice in linea accertativa di degli importi ivi Controparte_2 indicati oltre interessi;
riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la con la propria condotta contra legem, ha commesso Controparte_2 il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. Accertare che sia per interessi usurari che per competenze non dovute è CP_2 debitrice dell'importo risultante dalla perizia prodotta in atti oltre interessi..”
Di poi, il giudizio de quo veniva istruito documentalmente ed a mezzo
CTU.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice ha esercitato un'azione di mero accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data.
Secondo consolidata giurisprudenza la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Monza
pagina 3 di 8 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano
19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola
10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018; Trib. Salerno 16.1.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n. 21646/2018;
Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib.
Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).
La domanda tesa alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali prescinde, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della sua proposizione, in quanto sussiste l'interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Al consulente tecnico d'ufficio è stato demandato il seguente quesito:
“A) individuare, sulla base della documentazione versata in atti e su quella che potrà acquisire il CTU con il consenso di entrambe le parti, i rapporti bancari intrattenuti dall'attore con la banca convenuta, avendo cura di precisare il tipo di rapporto e se sono stati prodotti in atti
i relativi contratti;
B) verificare se è possibile ricostruire l'andamento dei contratti oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data della domanda giudiziale (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità), tenendo in considerazione per l'espletamento dei conteggi: B1) che il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; B2) che non può essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194
c.c.; C) accertare se il tasso d'interesse debitorio, nei contratti di conto corrente per cui è causa, abbia oltrepassato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”,
pagina 4 di 8 con la precisazione che tale accertamento andrà effettuato solo qualora la banca abbia operato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118
T.U.B., posto che dovrà senz'altro considerarsi legittimo il tasso
d'interesse convenzionalmente pattuito antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 108/96; nel caso di esito positivo del superiore riscontro, ricostruire i rapporti di dare/avere escludendo gli interessi passivi;
D) espletare, al fine di determinare il TEG per il calcolo del tasso soglia, un doppio calcolo: il primo includendo la nel calcolo TEG Pt_3
(in base alle nuove istruzioni emanate in seguito alla L. n. 2/09 dalla
) ed il secondo escludendo la dal calcolo TEG (in Org_1 Pt_3
Or base ai criteri indicati nelle Istruzioni della e dell Org_1 pubblicate precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 2/09); E) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale senza il rispetto della forma scritta e/o richiamando le c.d. “condizioni uso piazza” e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti criteri:
1. se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore della legge n.154/1992, applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 5 della legge n.154/1992; se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore CP_3 applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art.117 comma 7 lett. a)
D.lgs. n.385/1993; F) accertare se sia stato applicato un sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con le previsioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000 e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
G) escludere dai calcoli volti alla ricostruzione dell'effettiva posizione debitoria/creditoria dell'attore la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata;
H) escludere, altresì, dai
pagina 5 di 8 suddetti calcoli oneri, spese e/o commissioni eventualmente applicati laddove non siano stati pattuiti;
I) accertare la corretta applicazione dei giorni di valuta in relazione alle pattuizioni contrattuali;
L) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le parti;
”
In corso di causa il ctu è stato richiamato per eseguire i ricalcoli avuto riguardo, al tasso soglia, al momento della pattuizione, irrilevante essendo l'eventuale superamento in corso dello svolgimento del rapporto.
A sostegno della propria domanda l'attore ha prodotto una perizia econometrica corredata da estratti conto e estratti conto scalare che sono stati vagliati dal CTU. In atti è stato pure rinvenuto il contratto.
L'analisi è stata condotta a partire dal terzo trimestre 2007, quale primo saldo utile per la ricostruzione del rapporto senza soluzione di continuità
e fino al 31.12.2013.
Il conto corrente è antecedente al 2000 e siccome non vi è prova dell'accettazione della condizione della pari reciprocità nell'addebito/accredito degli interessi, conformemente al mandato conferito, il ctu ha escluso la capitalizzazione per l'intera durata del rapporto ed ha altresì escluso spese e commissioni non oggetto di pattuizione.
All'esito del richiamo il ctu è pervenuto alle seguenti conclusioni ossia che il saldo ricalcolato del conto, al netto della capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto, di spese e costi non pattuiti, ammonta ad € - 18.384,58 mentre il saldo come applicato dalla banca era pari ad € -24.866,69, con una differenza a credito per il correntista attore di € 6.4822,11.
Poiché le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono esenti da censure, esse vengono recepite ai fini della decisione.
Poiché il rapporto di conto corrente è ancora aperto, la banca non può
pagina 6 di 8 essere condannata al pagamento del superiore importo in favore del correntista.
In costanza di rapporto manca, infatti, un pagamento ripetibile perché non è stato ancora effettuato attesa la mancata chiusura del conto,
Pertanto, l'interesse del correntista è che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole relative agli interessi ed alle commissioni, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta in ordine alle c.d. rimesse solutorie, in mancanza di prova di quali fossero le rimesse solutorie e poiché la presente non è azione di ripetizione di indebito ma di mero accertamento.
L'esito della controversia, con il mancato integrale accoglimento della domanda di parte attrice, giustifica la compensazione delle spese, ivi comprese quelle di CTU, per 2/3; il restante 1/3 è posto a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1857/2014 R.G. così provvede: accerta e dichiara, in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, la nullità delle clausole afferenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto, l'applicazione di spese e costi non pattuiti;
per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto/corrente oggetto di causa, al 31.12.2013, è di € - 18.384,58, con una differenza a credito per l'attore di € 6.4822,11. compensa per 2/3 le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate in corso di causa;
pagina 7 di 8 condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di €
188,33 per spese ed € 1.692,33 per compensi (già decurtato dei 2/3) oltre spese generali, iva e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Adele Martinez.
Patti, 14.1.2024 Il Giudice
(Dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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