Articolo 45 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
Art. 45.


Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due
o piu' varieta' di vite

1. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o piu' varieta' di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varieta' di uve da vino devono:
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varieta' nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017