CASS
Sentenza 1 luglio 2021
Sentenza 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2021, n. 25071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25071 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: KI AS CI nato il [...] avverso la sentenza del 12/11/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25071 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 08/06/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Brescia con la sentenza in epigrafe ha dichiarato la penale responsabilità di LS BA JC, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies D.Igs 285/1992, perché guidava in ora notturna il veicolo Toyota Aygo tg ET656MM con tasso alcolico accertato superiore a 1,5 (pari a 2,39 gr/1 e 2,20 gr.1). Fatto commesso in Gianico il 27.05.2017. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando quanto segue: I) motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione all'indicazione delle ragioni per cui sono state riconosciute all'imputato le circostanze generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. ai fini dell'adeguamento del regime della pena al disvalore del fatto. Lamenta che nessun elemento è stato valorizzato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. né in relazione alla gravità del reato né in relazione alla personalità e alla capacità a delinquere dell'imputato. 2.1. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione alla valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e conseguentemente per la dosimetria della pena e i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita ( Cfr. da ultimo Sez. 3 - , n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019 ) Rv. 276041 - 01); o con formule sintetiche, tipo "si ritiene congrua", vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271243 - 01), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Va pertanto ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. 2 Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale ha infatti richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen e ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche anche al fine di un adeguamento della pena al disvalore del fatto;
ha quindi individuato la pena base nel minimo edittale, fol 3. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 8.0í.2021
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25071 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 08/06/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Brescia con la sentenza in epigrafe ha dichiarato la penale responsabilità di LS BA JC, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies D.Igs 285/1992, perché guidava in ora notturna il veicolo Toyota Aygo tg ET656MM con tasso alcolico accertato superiore a 1,5 (pari a 2,39 gr/1 e 2,20 gr.1). Fatto commesso in Gianico il 27.05.2017. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando quanto segue: I) motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione all'indicazione delle ragioni per cui sono state riconosciute all'imputato le circostanze generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. ai fini dell'adeguamento del regime della pena al disvalore del fatto. Lamenta che nessun elemento è stato valorizzato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. né in relazione alla gravità del reato né in relazione alla personalità e alla capacità a delinquere dell'imputato. 2.1. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione alla valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e conseguentemente per la dosimetria della pena e i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita ( Cfr. da ultimo Sez. 3 - , n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019 ) Rv. 276041 - 01); o con formule sintetiche, tipo "si ritiene congrua", vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271243 - 01), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Va pertanto ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. 2 Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale ha infatti richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen e ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche anche al fine di un adeguamento della pena al disvalore del fatto;
ha quindi individuato la pena base nel minimo edittale, fol 3. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 8.0í.2021