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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17761 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41382 del ruolo degli affari civili dell'anno 2024, posta in decisione il 16 dicembre 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Montello, 20, presso lo studio dell'avv. Diego Stanzione, che la rappresenta e difende, giusta procura posta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco Dott. con sede in CP_1 Controparte_2
Piazza del Campidoglio 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Sabato e CP_1
TT NG, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via CP_1
Guido d'Arezzo n. 32, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
Oggetto: controversia per risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
A seguito di discussione delle parti, all'udienza del 16.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1. Sullo svolgimento del processo. 1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la CP_1 condanna della parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice quantificati in via prudenziale in € 10.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese ed onorari da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che, in data 27/10/2021 alle ore 19,30 circa, mentre percorreva il marciapiede in Largo Labia -Roma, in prossimità del capolinea della linea ATAC 235, cadeva rovinosamente a terra a causa di una apertura del marciapiede, non segnalata.
1.2 ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto, alla data CP_1 del sinistro, la manutenzione e la sorveglianza sul manto di strada oggetto di causa erano stati affidati in appalto alla nella qualità di Capogruppo del R.T.I. (di Controparte_3 tipo verticale) con AGV Appalti S.r.l., di cui ha chiesto la chiamata in causa. Ha poi evidenziato la mancanza di prova dei fatti oggetto della domanda giudiziale, chiedendo il rigetto della stessa o, in subordine, il concorso di colpa di parte attrice. In estremo subordine, ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata dalla Controparte_3
1.3 Il giudice non ha autorizzato la chiamata in causa della e, pertanto, Controparte_3 il giudizio è proseguito tra le parti originarie. Istruita con prove orali, documentali e con la CTU medico-legale, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del
16.12.2025.
2. Sulla domanda ex art. 2051 cc
Prima dell'esame dei fatti posti all'attenzione dell'organo giudicante, in diritto deve premettersi che:
a) la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali. Pertanto, solo l'oggettiva impossibilità della custodia, che deve essere oggetto di specifica prova, rende inapplicabile la norma richiamata, con la conseguenza che la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata, solo in tale specifica ipotesi, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
15/10/2019, n. 25925).
b) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito
(cfr. Cassazione Civile Sez. Un. 20943/2022);
c) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva, di contro, ai soli e diversi fini della fattispecie dell'art. 2043 cod. civ;
d) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere, sicché solo una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile può integrare l'ipotesi di caso fortuito;
e) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
f) peraltro, quanto alla condotta della danneggiata, deve rilevarsi, come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16568/2022) che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”;
g) più recentemente, la Suprema Corte ha tuttavia evidenziato (cfr. Cass. Sent. n.
13729/2022) che “Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (nella specie, relativa ai danni occorsi ad un ciclista caduto a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, la Corte ha cassato la decisione del giudice di merito secondo cui la condotta del danneggiato integrava di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro, atteso che
l'Ente gestore avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato)”.
Ora, tenuto presente tutto quanto sopra premesso in punto di diritto, in punto di fatto deve ritenersi assolto dall'attrice l'onere di fornire la prova della derivazione causale del danno dal bene custodito, considerata la dinamica dei fatti come ricostruita.
Dal certificato di Pronto Soccorso in atti risulta l'accesso della sig.ra Parte_1 presso il P.S. del nosocomio “San Pietro” alle ore 21:46 del 27.10.2021, con “trauma al ginocchio sinistro, al dito mano sin. e arto super. sin…..”.
Il teste oculare, , che ha visto cadere la sig.ra , ha Testimone_1 Parte_1 dichiarato: “Quando ho visto cadere la sig.ra mi sono subito avvicinato Parte_1 per soccorrerla. Avvicinatomi ho visto le condizioni del marciapiede e lei a terra. In quella circostanza non vi erano segnalazioni che indicassero la rottura del marciapiede”; ha quindi precisato che: “Il giorno seguente al sinistro ho potuto constatare che la parte del marciapiede su cui è caduta l'attrice era transennata con i nastri da cantiere, come da foto che mi si mostra”.
La dinamica dei fatti così come descritta dall'attrice, e riportata dal teste escusso, conferma la circostanza che la sig.ra sia caduta a causa della rottura del Parte_1 bordo del marciapiede, che, per altro, pur essendo illuminato dai lampioni, come appare dalle foto prodotte dalla stessa attrice, a causa dell'ora serale e delle sue dimensioni ha costituito un'insidia, tanto da costringere il convenuto a transennare, subito dopo CP_4
l'evento, la parte di marciapiede su cui la stessa è caduta.
Da quanto riportato non emergono circostanze tali da ritenere l'interruzione del nesso causale. In altri termini, il nesso causale è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, non potendo evidentemente sostenersi che per il custode fosse imprevedibile che la rottura del bordo del marciapiede potesse determinare la caduta della passante, soprattutto se si pensa che quel tratto di marciapiede, non certamente ampio, è utilizzato da molteplici passanti intenti a salire o a scendere dall'autobus, né tale evento può ritenersi imprevenibile per lo stesso custode, ben potendo questi porre in essere i necessari interventi per riparare il marciapiede o almeno segnalare adeguatamente il punto dove la rottura dello stesso era presente.
Dunque, il materiale istruttorio è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'evento e del nesso causale tra la caduta dell'attrice e la presenza della disconnessione del marciapiede, mentre non ha fornito la prova che l'evento sia, invece, CP_1 dipeso da un caso del tutto fortuito, derivante da un fatto naturale o di terzi o da un comportamento colposo della stessa attrice, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ponendosi quale causa esclusiva dello stesso.
Sotto il diverso profilo del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.) non può essere ritenuta prova di disattenzione, da parte dell'attrice, il fatto in sé della caduta, ma ricadeva su l'onere, rimasto non assolto, di provare il comportamento non CP_1 diligente dell'attrice nel percorrere il tratto di strada in questione, tenuto conto delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze ed all'utilizzo di quel marciapiede frequentato dagli utenti del servizio di trasporto pubblico, che deve essere in condizioni tali da garantire l'incolumità di tutti gli utenti. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità di ex art. 2051 c.c. CP_1
3. Sulla liquidazione del danno.
L'attrice ha richiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite, dalle quali sono derivati postumi anche di natura permanente, e quindi un danno biologico e morale. Il
CTU designato - al cui elaborato si rinvia, non avendo peraltro i periti di parte mosso alcuna osservazione - ha riconosciuto il nesso causale e descritto le lesioni subite dall'attrice, consistenti in “un trauma contusivo a carico dell'arto superiore sinistro con lussazione della II falange distale del II dito della mano, trattata con contenzione, ed un trauma contusivo a carico del ginocchio sinistro,” da cui sono residuati “dolore alla palpazione della II IFD della mano sinistra, con anchilosi in estensione;
ipovalidità del pugno e deficit dei movimenti di prensione (soggetto destrimane); gonalgia sinistra alle sollecitazioni funzionali”; il CTU ha quindi concluso per una valutazione medico-legale di gg. 21 di I.T.A. e gg. 15 di I.T.P. al 50% della totale, nonché di I.P. in misura del 2% .
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2025 più rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 54 anni), può essere così quantificato: euro 1.653,19 per invalidità permanente (2%); euro 1.179,78 per invalidità temporanea totale (21 gg. ITA), euro 421,35 per invalidità temporanea parziale (15 gg. 50% ITP).
Non sussistono, invece, i presupposti per qualsiasi ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2019, n. 14364: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad euro 3.254,32.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare
(non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta in ragione del DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della fase decisionale. Anche le spese di CTU, liquidate definitivamente in €
650,00, oltre IVA come per legge, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità, condanna a pagare a favore di CP_1
, a titolo di risarcimento del danno liquidato ai valori attuali, Parte_1 la somma di euro 3.254,32, oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna a pagare, a favore di , CP_1 Parte_1 le spese del giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per compensi e 237,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Roma, 17 dicembre 2025
Dott.ssa Maddalena Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41382 del ruolo degli affari civili dell'anno 2024, posta in decisione il 16 dicembre 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Montello, 20, presso lo studio dell'avv. Diego Stanzione, che la rappresenta e difende, giusta procura posta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco Dott. con sede in CP_1 Controparte_2
Piazza del Campidoglio 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Sabato e CP_1
TT NG, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via CP_1
Guido d'Arezzo n. 32, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
Oggetto: controversia per risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
A seguito di discussione delle parti, all'udienza del 16.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
1. Sullo svolgimento del processo. 1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la CP_1 condanna della parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice quantificati in via prudenziale in € 10.500,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese ed onorari da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che, in data 27/10/2021 alle ore 19,30 circa, mentre percorreva il marciapiede in Largo Labia -Roma, in prossimità del capolinea della linea ATAC 235, cadeva rovinosamente a terra a causa di una apertura del marciapiede, non segnalata.
1.2 ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto, alla data CP_1 del sinistro, la manutenzione e la sorveglianza sul manto di strada oggetto di causa erano stati affidati in appalto alla nella qualità di Capogruppo del R.T.I. (di Controparte_3 tipo verticale) con AGV Appalti S.r.l., di cui ha chiesto la chiamata in causa. Ha poi evidenziato la mancanza di prova dei fatti oggetto della domanda giudiziale, chiedendo il rigetto della stessa o, in subordine, il concorso di colpa di parte attrice. In estremo subordine, ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata dalla Controparte_3
1.3 Il giudice non ha autorizzato la chiamata in causa della e, pertanto, Controparte_3 il giudizio è proseguito tra le parti originarie. Istruita con prove orali, documentali e con la CTU medico-legale, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del
16.12.2025.
2. Sulla domanda ex art. 2051 cc
Prima dell'esame dei fatti posti all'attenzione dell'organo giudicante, in diritto deve premettersi che:
a) la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali. Pertanto, solo l'oggettiva impossibilità della custodia, che deve essere oggetto di specifica prova, rende inapplicabile la norma richiamata, con la conseguenza che la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata, solo in tale specifica ipotesi, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
15/10/2019, n. 25925).
b) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito
(cfr. Cassazione Civile Sez. Un. 20943/2022);
c) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva, di contro, ai soli e diversi fini della fattispecie dell'art. 2043 cod. civ;
d) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere, sicché solo una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile può integrare l'ipotesi di caso fortuito;
e) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
f) peraltro, quanto alla condotta della danneggiata, deve rilevarsi, come anche recentemente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16568/2022) che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”;
g) più recentemente, la Suprema Corte ha tuttavia evidenziato (cfr. Cass. Sent. n.
13729/2022) che “Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (nella specie, relativa ai danni occorsi ad un ciclista caduto a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, la Corte ha cassato la decisione del giudice di merito secondo cui la condotta del danneggiato integrava di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro, atteso che
l'Ente gestore avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato)”.
Ora, tenuto presente tutto quanto sopra premesso in punto di diritto, in punto di fatto deve ritenersi assolto dall'attrice l'onere di fornire la prova della derivazione causale del danno dal bene custodito, considerata la dinamica dei fatti come ricostruita.
Dal certificato di Pronto Soccorso in atti risulta l'accesso della sig.ra Parte_1 presso il P.S. del nosocomio “San Pietro” alle ore 21:46 del 27.10.2021, con “trauma al ginocchio sinistro, al dito mano sin. e arto super. sin…..”.
Il teste oculare, , che ha visto cadere la sig.ra , ha Testimone_1 Parte_1 dichiarato: “Quando ho visto cadere la sig.ra mi sono subito avvicinato Parte_1 per soccorrerla. Avvicinatomi ho visto le condizioni del marciapiede e lei a terra. In quella circostanza non vi erano segnalazioni che indicassero la rottura del marciapiede”; ha quindi precisato che: “Il giorno seguente al sinistro ho potuto constatare che la parte del marciapiede su cui è caduta l'attrice era transennata con i nastri da cantiere, come da foto che mi si mostra”.
La dinamica dei fatti così come descritta dall'attrice, e riportata dal teste escusso, conferma la circostanza che la sig.ra sia caduta a causa della rottura del Parte_1 bordo del marciapiede, che, per altro, pur essendo illuminato dai lampioni, come appare dalle foto prodotte dalla stessa attrice, a causa dell'ora serale e delle sue dimensioni ha costituito un'insidia, tanto da costringere il convenuto a transennare, subito dopo CP_4
l'evento, la parte di marciapiede su cui la stessa è caduta.
Da quanto riportato non emergono circostanze tali da ritenere l'interruzione del nesso causale. In altri termini, il nesso causale è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, non potendo evidentemente sostenersi che per il custode fosse imprevedibile che la rottura del bordo del marciapiede potesse determinare la caduta della passante, soprattutto se si pensa che quel tratto di marciapiede, non certamente ampio, è utilizzato da molteplici passanti intenti a salire o a scendere dall'autobus, né tale evento può ritenersi imprevenibile per lo stesso custode, ben potendo questi porre in essere i necessari interventi per riparare il marciapiede o almeno segnalare adeguatamente il punto dove la rottura dello stesso era presente.
Dunque, il materiale istruttorio è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'evento e del nesso causale tra la caduta dell'attrice e la presenza della disconnessione del marciapiede, mentre non ha fornito la prova che l'evento sia, invece, CP_1 dipeso da un caso del tutto fortuito, derivante da un fatto naturale o di terzi o da un comportamento colposo della stessa attrice, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ponendosi quale causa esclusiva dello stesso.
Sotto il diverso profilo del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.) non può essere ritenuta prova di disattenzione, da parte dell'attrice, il fatto in sé della caduta, ma ricadeva su l'onere, rimasto non assolto, di provare il comportamento non CP_1 diligente dell'attrice nel percorrere il tratto di strada in questione, tenuto conto delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze ed all'utilizzo di quel marciapiede frequentato dagli utenti del servizio di trasporto pubblico, che deve essere in condizioni tali da garantire l'incolumità di tutti gli utenti. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la responsabilità di ex art. 2051 c.c. CP_1
3. Sulla liquidazione del danno.
L'attrice ha richiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite, dalle quali sono derivati postumi anche di natura permanente, e quindi un danno biologico e morale. Il
CTU designato - al cui elaborato si rinvia, non avendo peraltro i periti di parte mosso alcuna osservazione - ha riconosciuto il nesso causale e descritto le lesioni subite dall'attrice, consistenti in “un trauma contusivo a carico dell'arto superiore sinistro con lussazione della II falange distale del II dito della mano, trattata con contenzione, ed un trauma contusivo a carico del ginocchio sinistro,” da cui sono residuati “dolore alla palpazione della II IFD della mano sinistra, con anchilosi in estensione;
ipovalidità del pugno e deficit dei movimenti di prensione (soggetto destrimane); gonalgia sinistra alle sollecitazioni funzionali”; il CTU ha quindi concluso per una valutazione medico-legale di gg. 21 di I.T.A. e gg. 15 di I.T.P. al 50% della totale, nonché di I.P. in misura del 2% .
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2025 più rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 54 anni), può essere così quantificato: euro 1.653,19 per invalidità permanente (2%); euro 1.179,78 per invalidità temporanea totale (21 gg. ITA), euro 421,35 per invalidità temporanea parziale (15 gg. 50% ITP).
Non sussistono, invece, i presupposti per qualsiasi ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2019, n. 14364: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad euro 3.254,32.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare
(non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta in ragione del DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della fase decisionale. Anche le spese di CTU, liquidate definitivamente in €
650,00, oltre IVA come per legge, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità, condanna a pagare a favore di CP_1
, a titolo di risarcimento del danno liquidato ai valori attuali, Parte_1 la somma di euro 3.254,32, oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna a pagare, a favore di , CP_1 Parte_1 le spese del giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per compensi e 237,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Roma, 17 dicembre 2025
Dott.ssa Maddalena Galati