Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2024, proposto da IA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 “ Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)” ) e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di TO EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Calogero Cicero e Aurelio Rundo Sotera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
di IC IA OR, AL AL e IG Caterina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- “graduatoria di merito” relativa al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/23 e D.D. n. 2575/23 per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 (“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)” pubblicata dall’USR Campania in data 6/11/2024 e del relativo decreto di approvazione prot.70048 del 6/11/2024 emesso dal medesimo USR Campania;
- nota pec del 2/11/2024 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo della ricorrente;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli della candidata ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi alla medesima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata, rappresentata dalla difesa erariale, e della controinteressata TO;
Vista l’ordinanza cautelare n. 38 del 20.1.2025 con la quale è stata fissata la trattazione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando alla notifica per pubblici proclami;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso indicato in epigrafe alla quale ha presentato domanda di partecipazione e la risposta negativa al reclamo che ha presentato alla p.a. avverso il punteggio attribuitogli, secondo la sua prospettazione illegittimamente troppo basso. In particolare, la ricorrente in data 7.1.2024 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli docenti nella classe AC25 presentando i seguenti titoli: laurea magistrale LM-38 in “Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale” conseguita in data 6/3/2013 presso l’Università degli studi di Catania, con il voto di 110/110 e lode e l’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso richiesta conseguita il 25.11.2022. Inoltre, la ricorrente ha conseguito presso l’Università di Bologna, i 24 CFU necessari, ai sensi del D.L. 59/2017, ai fini dell’accesso ai concorsi per posti di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nel ricorso si evidenzia che, all’esito della graduatoria di merito relativa alla classe AC25, la ricorrente ha conseguito il punteggio di 216 e si è collocata nell’elenco non graduato. Nello specifico, si lamenta che il punteggio assegnato in fase di valutazione dei titoli non corrisponde a quanto spettante, rispetto ai titoli dichiarati in domanda di partecipazione al concorso e tenuto conto di quanto previsto dalla tabella A.1.1., allegato B al bando, attesa la mancata assegnazione dei 12,5 punti per il titolo di laurea vantato che l’avrebbero portato a un totale di 228,5 punti.
La ricorrente, avverso il minor punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, ha proposto un primo reclamo in data 19.10.2024 con cui ha lamentato la mancata valutazione del titolo di laurea. In data 2.11.2024 la p.a. ha risposto alla ricorrente negativamente sulle pretese esposte nel reclamo facendo riferimento al parere dell’USR Campania – ufficio concorsi del 16/9/24 secondo il quale “ preso atto dei numerosi reclami pervenuti a questo Ufficio, da parte dei candidati che, avendo dichiarato come titolo di accesso la laurea + l’abilitazione, lamentano la mancata attribuzione di punteggio relativo al titolo di laurea, si chiarisce che in tale ipotesi occorre valutare unicamente l’abilitazione ”. In data 5.11.2024 è stato presentato un secondo formale reclamo nel quale la ricorrente ha contestato alla Commissione il fatto che la valutazione dei titoli come attuata non fosse chiaramente intesa dalla lettura del bando di concorso.
2. La valutazione dei titoli operata dalla p.a. è contestata nella sua legittimità per i seguenti motivi di diritto: “ Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione art.3 l.241/90 – Violazione punto a.1.1 tabella di valutazione titoli (all. B al dd 205/23) –Violazione art.3 dm 205/23 e art.4 dd 2575/23 –– Violazione dei principi di eguaglianza, meritocrazia, imparzialità e buon andamento della p.a. (artt.3, 51 e 97 cost.) – Violazione dei principi di buona fede e di collaborazione tra cittadini e p.a. (art.1 comma 2 bis l.241/90; artt.3 e 97 cost.) – Violazione dell’art.6 l.241/90 (c.d. soccorso istruttorio) ”. Secondo parte ricorrente, la determinazione sul punteggio attribuitogli per i titoli da parte della Commissione non sarebbe adeguatamente motivata sul punto della mancata attribuzione di punteggio al titolo di laurea indicato nella domanda di partecipazione alla procedura. La corretta interpretazione della tabella A.1.1., allegato B al bando, imporrebbe di attribuire 12,5 punti autonomamente al titolo di laurea, in ossequio ai principi di meritocrazia e imparzialità che governano l’agire amministrativo. Sul punto, alcuna motivazione sufficiente può riscontrarsi neppure nella risposta fornita dalla p.a. il 2/11/2024 al reclamo della ricorrente, atto oggetto di autonoma impugnazione.
3. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio attraverso la difesa erariale attraverso un atto meramente formale. In data 10.2.2025 la difesa erariale ha depositato la nota 1723 del 6.2.2025 nella quale la p.a. fornisce una completa esposizione delle proprie ragioni in relazione ai fatti di causa.
4. L’intimata controinteressata TO EN si è costituita in giudizio depositando una memoria in data 30.4.2025 nella quale ha pregiudizialmente eccepito la sua carenza di legittimazione passiva al ricorso in quanto ella ha legittimamente goduto della riserva prevista dalla normativa concorsuale a favore di coloro che avevano svolto il servizio civile universale, al contrario della ricorrente, candidata non riservista. Nel merito è sostenuta l’infondatezza della prospettazione ricorrente.
5. In data 20.2.2025 parte ricorrente ha fornito compiuta prova dell’adempimento delle incombenze di integrazione del contraddittorio in relazione a tutti i controinteressati come previsto nell’ordinanza n. 38 del 20.1.2025.
6. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si può prescindere da ogni questione pregiudiziale in ragione dell’infondatezza nel merito delle doglianze presentate.
2. Nel merito il ricorso va rigettato perché i motivi di diritto sono infondati, per le ragioni che seguono.
Si premette che l’art. 4 del D.M. n. 2575 del 6.12.2023, al comma 1, pone chiaramente come titoli di accesso al concorso previsti “ congiuntamente ” e in via principale quello di laurea e l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso articolo al comma 3 prevede due differenti alternative al possesso dell’abilitazione all’insegnamento: “ Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento ”. L’art. 3 del D.D. n. 205 del 26.10.2023 afferma le medesime indicazioni per l’accesso alla procedura, indicando quali titoli di accesso, al comma 1 e 2, il titolo di laurea e quello di abilitazione, e in via alternativa, al comma 3 il titolo di laurea e il servizio reso presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, e al comma 7 il titolo di laurea e il conseguimento dei 24 CFU. La tabella A.1. dell’allegato B, parte integrante del bando di concorso conferma tale impostazione disponendo sulla modalità di calcolo dei relativi punteggi in relazione al titolo di accesso scelto per partecipare alla procedura.
Secondo la prospettazione ricorrente, la Commissione di concorso avrebbe operato una erronea valutazione del titolo di laurea in quanto, ai sensi dell’allegato B, il titolo di accesso della laurea avrebbe dovuto determinare l’attribuzione di 12,5 punti (nel caso del ricorrente che ha conseguito il titolo con il punteggio di 110/110).
L’amministrazione avrebbe quindi violato i criteri dettati dal Bando, negando l’attribuzione di tale punteggio in corrispondenza al titolo di studio vantato.
Si sottolinea che una valutazione del titolo di laurea come quella prospettata dalla ricorrente si sarebbe potuta ipotizzare se questo avesse speso quale titolo di accesso alla procedura “Titolo di Studio e 24 CFU”, secondo i criteri indicati dalla tabella A.1.1. dell’allegato B al bando. Tuttavia, non solo il titolo di accesso speso dal ricorrente per la partecipazione al concorso non è stato “Titolo di Studio e 24 CFU” ma “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, come emerge chiaramente dalla domanda di partecipazione, ma nella stessa domanda non è mai stata fatta citazione del fatto che la ricorrente vantasse i 24 CFU utili ai fini del perfezionamento del requisito di accesso.
La prospettazione della ricorrente è del tutto priva di appiglio normativo, oltre che essere contraria al dato letterale dal quale si può riscontrare l’evidente alternatività delle accoppiate “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, “Titolo di Studio e 24 CFU” o “Titolo di Studio e periodo di sevizio”.
Si evince da un’interpretazione letterale delle norme di riferimento citate che in ogni caso non basta a perfezionare il titolo di accesso la sola laurea, pertanto questa non è passabile di una valutazione a sé stante. In via principale è richiesta la laurea e l’abilitazione all’insegnamento, titolo quest’ultimo che, se non ancora conseguito, potrà essere sostituito dal conseguimento dei 24 CFU oppure dal periodo di servizio descritto dalla legge, con conseguenze differenti in termini di calcolo del punteggio spettante.
Pertanto, anche ad osservare la modalità di compilazione della domanda di partecipazione, appare evidente che il titolo di studio, la laurea, si dovesse presentare di pari passo a uno dei tre ulteriori titoli citati, questi ultimi in via alternativa. La responsabilità della scelta tra le varie accoppiate, nel caso se ne potesse vantare più di una, è da ricondurre esclusivamente al singolo concorrente che, ponderando le modalità di valutazione indicate alla tabella A dell’allegato B, avrebbe dovuto scegliere quella per lei più vantaggiosa in termini di punteggio finale.
In questo senso, richiamando al principio di autoresponsabilità dei concorrenti in un caso del tutto analogo, si è espressa la recente pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza bis, n. 6168 del 26.3.2025 nei seguenti termini: “ Pertanto la Commissione correttamente non ha proceduto ad assegnare il punteggio aggiuntivo invocato dal ricorrente.
Del resto va evidenziato che la scelta di un titolo di accesso piuttosto che dell’altro non è priva di conseguenze per il candidato. Infatti, per chi dichiara il titolo di studio con l’abilitazione, in conformità all’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, non deve conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio.
Neppure può dirsi sussistente – come deduce parte ricorrente – un dovere di soccorso istruttorio, posto che non emerge alcun errore riconoscibile nel momento della presentazione della candidatura, redatta e completata in conformità con le indicazioni del bando, e della dichiarazione del titolo di accesso prescelto, univocamente indicato nel modulo di domanda (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 2101/2024).
Si aggiunga, inoltre, che riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023). ”.
3. Del pari destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze in tema di difetto di motivazione. La valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dalla ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni dell’allegato B al bando. Peraltro, la ricorrente ha avuto conoscenza del punteggio conseguito mediante l’accesso alla piattaforma telematica del concorso e la relativa motivazione è desunta dagli stessi criteri di valutazione, come predefiniti nell’allegato B e risultanti dalla scheda della candidata.
4. Il ricorso per le superiori ragioni va respinto e le spese di giudizio possono trovare eccezionale compensazione tra le parti atteso il peculiare assetto degli interessi coinvolti nella vicenda amministrativa. Nessuna statuizione sulle spese è richiesta per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per i controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO