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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti S. Parte_1
NO e I. TI
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1 CP_2 in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver costantemente svolto l'attività di bracciante agricolo, occupandosi di lavori che avevano comportato forti sollecitazioni del tratto rachide dorso lombare e l'assunzione di posture incongrue – esponeva di aver presentato, in data 28.11.2022, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (ernie discali lombari).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_3 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1 valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. e – è CP_4 CP_5 stata disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, in seguito ad un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue: “…il sig. ha svolto a partire dal 1982 il lavoro di Pt_1 bracciante agricolo svolgendo in maniera prevalente il lavoro di potatore di olivi e di viti
a tendone ed, in minor misura, altre attività. Dunque una attività che ha impegnato prevalentemente gli arti superiori;
non a caso l ha riconosciuto al sig. , CP_1 Pt_1 come malattia professionale, una patologia a carico delle spalle. L'attività di potatore comporta sicuramente un sovraccarico funzionale degli arti superiori, ma ritengo comporti anche la rimozione ed il trasporto dei rami potati;
va inoltre considerato che il sig. ha anche eseguito attività lavorative (raccolta manuale di ortaggi) che Pt_1 necessitano di. posture dannose per il rachide lombare.….Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la malattia denunciata abbia origine professionale con postumi valutabili al 6% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni – non inoltrate nel termine di cui all'art. 195 comma 3 c.p.c. né formulate in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 28.11.2022 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_1 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Brindisi, 4.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere