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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 47-1/2025
Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice nel procedimento n. 47-1 /2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da Parte_1
-ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Letto il ricorso proposto da in proprio, per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso l'ingente indebitamento complessivo pari ad € 452.921,56; rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. Rag. Persona_1
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Rag. il quale ha verificato Persona_1 la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
visto in particolare che l'OCC, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto non esservi dubbi sul fatto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa (indebitamento derivante da pregressa attività imprenditoriale in relazione all'impresa individuale Edenet di Parte_1 cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.7.2015, essendo dunque in ogni caso decorso il termine annuale ex art. 33 CC.II. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale); precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
rilevato in ogni caso sin da ora che le spese indicate in ricorso a titolo di fabbisogno medio mensile appaiono almeno prima facie eccessive, dovendo pertanto il liquidatore verificare analiticamente dette spese, anche con il riscontro della documentazione allo stato meramente allegata (giustificativi delle spese relative all'anno in corso ed all'anno precedente), per controllare la correttezza di quanto indicato ed eliminare, se esistenti, quelle voluttuarie. Infatti le spese indicate dovranno essere coerenti con l'attività del ricorrente, con la sua situazione patrimoniale e comunque non manifestamente incongruenti con la sua condizione di sovraindebitato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
Parte_1
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini;
3) liquidatore il Rag. CP_1 Persona_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.
6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
8) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. 9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore ed all'OCC.
Grosseto, 19.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini
Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice nel procedimento n. 47-1 /2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da Parte_1
-ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Letto il ricorso proposto da in proprio, per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso l'ingente indebitamento complessivo pari ad € 452.921,56; rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. Rag. Persona_1
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Rag. il quale ha verificato Persona_1 la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
visto in particolare che l'OCC, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto non esservi dubbi sul fatto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa (indebitamento derivante da pregressa attività imprenditoriale in relazione all'impresa individuale Edenet di Parte_1 cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.7.2015, essendo dunque in ogni caso decorso il termine annuale ex art. 33 CC.II. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale); precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
rilevato in ogni caso sin da ora che le spese indicate in ricorso a titolo di fabbisogno medio mensile appaiono almeno prima facie eccessive, dovendo pertanto il liquidatore verificare analiticamente dette spese, anche con il riscontro della documentazione allo stato meramente allegata (giustificativi delle spese relative all'anno in corso ed all'anno precedente), per controllare la correttezza di quanto indicato ed eliminare, se esistenti, quelle voluttuarie. Infatti le spese indicate dovranno essere coerenti con l'attività del ricorrente, con la sua situazione patrimoniale e comunque non manifestamente incongruenti con la sua condizione di sovraindebitato;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
ritenuto di nominare liquidatore lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
Parte_1
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini;
3) liquidatore il Rag. CP_1 Persona_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.
6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
8) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. 9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore ed all'OCC.
Grosseto, 19.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini