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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8724 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6012/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , P.IVA_2
con domicilio digitale come in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Ottolenghi (C.F.
) con domicilio digitale come in atti;
C.F._1
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Tella (C.F.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
Appellato
CONCLUSIONI
Così come rassegnate dalle parti all'udienza del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.10.2024, la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6012/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata in data
28.06.2024 e non notificata, eccependo: la nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta direttamente nei confronti di esso ente impositore, invece che all'Avvocatura dello Stato;
l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado, avente ad oggetto opposizione ad estratto di ruolo, per difetto di interesse ad agire;
nonché l'erroneità/ingiustizia del regolamento delle spese di lite.
- 2 - Si è costituito l'appellato eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e sostenendo la fondatezza della pretesa azionata in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame.
Si è costituita, inoltre, l'appellata , Controparte_1
affermando la legittimità del proprio operato e concludendo per l'accoglimento dell'appello.
Trattata la causa, è stata fissata l'udienza per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di , dal momento Controparte_2
che l'atto di appello risulta rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Tanto premesso, carattere assorbente riveste l'esame del secondo motivo di appello, nella misura in cui viene dedotto il difetto di interesse ad agire quanto all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'interesse ad agire, invero, è una condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo di appello è fondato.
Invero, ha dedotto, dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli nord, di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria, a seguito della richiesta di un “estratto di ruolo” presso l' . Dall'esito del controllo è emersa Controparte_1
l'esistenza di una pretesa creditoria di natura non tributaria, la cui
- 3 - cartella di pagamento n. 02820140032923318000, relativa ad una contravvenzione al Codice della Strada, non è stata mai notificata.
Il Tribunale, pur nella consapevolezza della esistenza di differenti interpretazioni, già da tempo aderisce all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata sulla
(in)ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un credito dell'amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, a prescindere dall'inizio di un procedimento esecutivo da parte dell'agente della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
22946 del 10/11/2016: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; nel medesimo senso, sentenza del 13.10.2016
n. 20618). La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che
“l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice … nel caso in esame [del tutto analogo a quello qui in discussione], al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto
- 4 - giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che “questa affermazione
[quella della inammissibilità dell'azione di accertamento negativo per carenza di interesse, n.d.s.] non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del
2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più
- 5 - difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso preso in esame dalle
Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”
Va rilevato che sul tema è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3- bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla
“Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
- 6 - pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Si tratta, nello specifico, delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il dibattito apertosi in dottrina e in giurisprudenza sulla valenza del succitato ius superveniens, ovvero se abbia o meno efficacia retroattiva e riguardi i giudizi pendenti o interessi unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale indicato) è stato superato dalla recente sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione n.
26283/2022 del 06.09.2022.
Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
- 7 - concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022).
In sintesi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la nuova disciplina normativa si applica anche ai processi pendenti in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Tanto premesso, nel caso in esame anche a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della cartella, in ogni caso, difetterebbe il requisito dell'interesse ad agire non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sulla scorta del materiale probatorio depositato in atti, risulta, infatti, che l'opponente-appellato non abbia provveduto nel corso del giudizio (e neppure in sede appello)
- 8 - ad allegare la prova circa la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzate dal legislatore.
Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al Giudice di pace andava dichiarata inammissibile e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata. Dalla riforma del capo di sentenza relativo alla domanda proposta in via principale discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata CP_2
e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di
[...]
cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
6012/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_2
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2
delle controparti, che qui si liquidano in euro 175,00 per il primo grado ed euro 332,00 per il secondo grado in favore di Controparte_1
, ed euro 332,00 limitatamente al giudizio di appello in
[...]
favore della , a titolo di compenso, il tutto oltre Parte_1
- 9 - rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, se versato.
Così deciso in Aversa, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8724 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6012/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , P.IVA_2
con domicilio digitale come in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Ottolenghi (C.F.
) con domicilio digitale come in atti;
C.F._1
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Tella (C.F.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
Appellato
CONCLUSIONI
Così come rassegnate dalle parti all'udienza del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.10.2024, la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6012/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata in data
28.06.2024 e non notificata, eccependo: la nullità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta direttamente nei confronti di esso ente impositore, invece che all'Avvocatura dello Stato;
l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado, avente ad oggetto opposizione ad estratto di ruolo, per difetto di interesse ad agire;
nonché l'erroneità/ingiustizia del regolamento delle spese di lite.
- 2 - Si è costituito l'appellato eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e sostenendo la fondatezza della pretesa azionata in primo grado, concludendo per il rigetto del gravame.
Si è costituita, inoltre, l'appellata , Controparte_1
affermando la legittimità del proprio operato e concludendo per l'accoglimento dell'appello.
Trattata la causa, è stata fissata l'udienza per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di , dal momento Controparte_2
che l'atto di appello risulta rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Tanto premesso, carattere assorbente riveste l'esame del secondo motivo di appello, nella misura in cui viene dedotto il difetto di interesse ad agire quanto all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'interesse ad agire, invero, è una condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo di appello è fondato.
Invero, ha dedotto, dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli nord, di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria, a seguito della richiesta di un “estratto di ruolo” presso l' . Dall'esito del controllo è emersa Controparte_1
l'esistenza di una pretesa creditoria di natura non tributaria, la cui
- 3 - cartella di pagamento n. 02820140032923318000, relativa ad una contravvenzione al Codice della Strada, non è stata mai notificata.
Il Tribunale, pur nella consapevolezza della esistenza di differenti interpretazioni, già da tempo aderisce all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata sulla
(in)ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un credito dell'amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, a prescindere dall'inizio di un procedimento esecutivo da parte dell'agente della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
22946 del 10/11/2016: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; nel medesimo senso, sentenza del 13.10.2016
n. 20618). La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che
“l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice … nel caso in esame [del tutto analogo a quello qui in discussione], al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto
- 4 - giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che “questa affermazione
[quella della inammissibilità dell'azione di accertamento negativo per carenza di interesse, n.d.s.] non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del
2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più
- 5 - difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso preso in esame dalle
Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”
Va rilevato che sul tema è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3- bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla
“Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
- 6 - pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Si tratta, nello specifico, delle ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il dibattito apertosi in dottrina e in giurisprudenza sulla valenza del succitato ius superveniens, ovvero se abbia o meno efficacia retroattiva e riguardi i giudizi pendenti o interessi unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale indicato) è stato superato dalla recente sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione n.
26283/2022 del 06.09.2022.
Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando
l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
- 7 - concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022).
In sintesi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la nuova disciplina normativa si applica anche ai processi pendenti in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio sia insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”.
Tanto premesso, nel caso in esame anche a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della cartella, in ogni caso, difetterebbe il requisito dell'interesse ad agire non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sulla scorta del materiale probatorio depositato in atti, risulta, infatti, che l'opponente-appellato non abbia provveduto nel corso del giudizio (e neppure in sede appello)
- 8 - ad allegare la prova circa la sussistenza di una delle ipotesi di interesse ad agire tipizzate dal legislatore.
Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al Giudice di pace andava dichiarata inammissibile e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata. Dalla riforma del capo di sentenza relativo alla domanda proposta in via principale discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata CP_2
e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di
[...]
cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
6012/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_2
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2
delle controparti, che qui si liquidano in euro 175,00 per il primo grado ed euro 332,00 per il secondo grado in favore di Controparte_1
, ed euro 332,00 limitatamente al giudizio di appello in
[...]
favore della , a titolo di compenso, il tutto oltre Parte_1
- 9 - rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, se versato.
Così deciso in Aversa, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo
- 10 -