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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1009/2022
Il giorno 05/06/2025, nella causa iscritta al n RG 1009 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Giacinto Carini n. 32, con l'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 soci legali rappresentanti e elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliati in VIA QUIRINO MAJORANA 203 00152 ROMA con l'avv. PAVONCELLO DAVID
) dal quale rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 1.2.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore
2 di 4 dello della somma di € 5.106,92, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di consulenza e assistenza fiscale, del lavoro e societaria.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato la sussistenza del rapporto d'opera professionale dedotto a fondamento del credito ingiunto e l'esecuzione in suo favore delle relative prestazioni.
Si è costituito lo Studio AR CI , sostenendo che l'odierno Controparte_1 opponente si è avvalso delle prestazioni professionali dedotte nelle fatture allegate al ricorso monitorio per l'anno 2018, avendo risolto il rapporto a decorrere dal 1.1.2019.
Con ordinanza del 1.12.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali (pagamento del corrispettivo per l'esecuzione di un contratto di prestazione d'opera professionale), spetta al creditore-odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto, e dall'adempimento della prestazione.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
Ciò posto, l'esistenza del rapporto tra le parti e l'esecuzione della prestazione sono state ammesse dall'opponente in sede di interrogatorio formale, con valenza confessoria.
3 di 4 Invero, egli ha affermato di essersi avvalso dello Studio AR CI per Controparte_1
l'anno 2018 per le attività di consulenza ed assistenza fiscale e del lavoro specificamente dedotte nelle fatture allegate al ricorso monitorio, sebbene limitatamente al primo semestre dell'anno 2018.
Tale limitazione temporale risulta tuttavia smentita dalla lettera inviata via mail dallo stesso allo Studio in data 13.2.2019, con cui è stato esercitato il recesso unilaterale Parte_1 dal rapporto d'opera professionale con decorrenza 1.1.2019 (“con la presente vi comunico che dal primo gennaio di quest'anno ho passato contabilità e paghe ad un altro studio…inoltre vi chiedo gentilmente di anticiparmi via mail la documentazione che dovrò firmare quando passerò da voi e di inviarmi il conto da saldare al
31/12/2018”).
Inoltre, l'esecuzione degli adempimenti per tutto l'anno 2018 è stata riferita dalla teste
[...]
, dipendente dello Studio. Tes_1
Con riferimento alla quantificazione del compenso, in mancanza di contestazioni specifiche, deve ritenersi la congruità dell'importo richiesto.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 1.2.2022, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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