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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3471/2023
Verbale di udienza del 14/10/2025
E' presente nell'interesse della ricorrente , l'avv. Liliana Di Simone che si Parte_1 riporta a tutti i propri scritti difensivi, in particolare alle note difensive depositate nel fascicolo telematico. Esso procuratore conclude affinchè l'Illmo Giudice adito Voglia:
Rigettare, in via preliminare, la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
Rigettare, altresì, in via preliminare l'eccezione di prescrizione del diritto della ricorrente per gli anni scolasti 2015/16; 2017/18, per essere inammissibile perchè eccepita tardivamente ex art. 416 cpc stante la tardiva costituzione del resistente Ente, avvenuta solo in data 18.06.2024 rispetto all'udienza fissata del 21.06.24, comportando di conseguenza la decadenza della sollevata eccezione;
oltre ad essere infondata e immotivata sia perché la ricorrente è docente di ruolo, sia perché con pec del 9.12.2023 ha interrotto la prescrizione;
accertare e dichiarare, nel merito, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.23 e Corte di
Giustizia Europea del 3.07.2025, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
2021/22 e per l'effetto condannarlo all'accredito sulla carta elettronica del docente della complessiva somma di €. 3.000,00 in favore della ins. ; Parte_1 condannare, in via del tutto gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della se pure tardiva, inammissibile, infondata e non motivata eccezione di prescrizione, al pagamento nella misura di €. 2.000,00 ovvero per gli anni non contestati da parte resistente;
condannare ex art. 91 cpc il convenuto all'integrale refusione delle spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, atteso che la questione non è di assoluta novità, né vi è un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
L'avv. Di Simone chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3471/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DI SIMONE LILIANA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2 [...]
- Controparte_1 [...]
(C.F. INDICATO: Controparte_3
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_4 sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato: CP_3
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2015/16;
2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; conseguentemente, condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2015/16; 2017/18; 2018/19;
2019/20; 2020/21; 2021/22; condannarsi il al Controparte_1 pagamento della somma di €. 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno. Condannare il Controparte_1
all'integrale refusione delle spese di lite con attribuzione”.
[...]
A sostegno del ricorso, l'istante, premesso di essere stata destinataria nell'a.s. 2022/2023 di contratto a tempo indeterminato e di prestare servizio presso l'Istituto comprensivo "M.
Pironti" di RO (AV), deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/16; 2017/18;
2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione del diritto con riferimento agli aa.ss. 2015/2016 e 2017/2018 e deduceva nel merito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il CP_1 differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo. Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2018, con riguardo agli anni scolastici
2015/2016 e 2017/2018 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, per gli anni scolastici 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22.
Per quanto riguarda la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo secondo la citata sentenza della Cassazione ai fini dell'individuazione al tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti a cui va riconosciuto il diritto alla Carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso in forma equivalente nel secondo caso), non vi è dubbio alcuno della sua attuale presenza nel sistema scolastico statale in quanto, con decorrenza giuridica 1.09.2022 la docente è stata assunta a tempo indeterminato.
7. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione scolastica convenuta osserva il giudicante che a fronte della prima udienza di comparizione delle parti Contr fissata per il giorno 21.06.2024, il si è costituito in data 18.06.2024, ragion per cui la costituzione tardiva si risolve nella inammissibilità dell'eccezione, essendo pacifico che l'eccezione di prescrizione ha natura di eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte tempestivamente costituita.
8. In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_4 docente per gli aa.ss. 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
9. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n.
132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3471/2023 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 09.12.2023 nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20;
2020/21; 2021/22;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#3000# (eurotremila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €515,00 (eurocinquecentoquindici/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 14.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3471/2023
Verbale di udienza del 14/10/2025
E' presente nell'interesse della ricorrente , l'avv. Liliana Di Simone che si Parte_1 riporta a tutti i propri scritti difensivi, in particolare alle note difensive depositate nel fascicolo telematico. Esso procuratore conclude affinchè l'Illmo Giudice adito Voglia:
Rigettare, in via preliminare, la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
Rigettare, altresì, in via preliminare l'eccezione di prescrizione del diritto della ricorrente per gli anni scolasti 2015/16; 2017/18, per essere inammissibile perchè eccepita tardivamente ex art. 416 cpc stante la tardiva costituzione del resistente Ente, avvenuta solo in data 18.06.2024 rispetto all'udienza fissata del 21.06.24, comportando di conseguenza la decadenza della sollevata eccezione;
oltre ad essere infondata e immotivata sia perché la ricorrente è docente di ruolo, sia perché con pec del 9.12.2023 ha interrotto la prescrizione;
accertare e dichiarare, nel merito, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.23 e Corte di
Giustizia Europea del 3.07.2025, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
2021/22 e per l'effetto condannarlo all'accredito sulla carta elettronica del docente della complessiva somma di €. 3.000,00 in favore della ins. ; Parte_1 condannare, in via del tutto gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della se pure tardiva, inammissibile, infondata e non motivata eccezione di prescrizione, al pagamento nella misura di €. 2.000,00 ovvero per gli anni non contestati da parte resistente;
condannare ex art. 91 cpc il convenuto all'integrale refusione delle spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, atteso che la questione non è di assoluta novità, né vi è un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
L'avv. Di Simone chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3471/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DI SIMONE LILIANA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2 [...]
- Controparte_1 [...]
(C.F. INDICATO: Controparte_3
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_4 sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato: CP_3
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2015/16;
2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; conseguentemente, condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2015/16; 2017/18; 2018/19;
2019/20; 2020/21; 2021/22; condannarsi il al Controparte_1 pagamento della somma di €. 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno. Condannare il Controparte_1
all'integrale refusione delle spese di lite con attribuzione”.
[...]
A sostegno del ricorso, l'istante, premesso di essere stata destinataria nell'a.s. 2022/2023 di contratto a tempo indeterminato e di prestare servizio presso l'Istituto comprensivo "M.
Pironti" di RO (AV), deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/16; 2017/18;
2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione del diritto con riferimento agli aa.ss. 2015/2016 e 2017/2018 e deduceva nel merito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il CP_1 differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo. Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2018, con riguardo agli anni scolastici
2015/2016 e 2017/2018 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, per gli anni scolastici 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22.
Per quanto riguarda la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo secondo la citata sentenza della Cassazione ai fini dell'individuazione al tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti a cui va riconosciuto il diritto alla Carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso in forma equivalente nel secondo caso), non vi è dubbio alcuno della sua attuale presenza nel sistema scolastico statale in quanto, con decorrenza giuridica 1.09.2022 la docente è stata assunta a tempo indeterminato.
7. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione scolastica convenuta osserva il giudicante che a fronte della prima udienza di comparizione delle parti Contr fissata per il giorno 21.06.2024, il si è costituito in data 18.06.2024, ragion per cui la costituzione tardiva si risolve nella inammissibilità dell'eccezione, essendo pacifico che l'eccezione di prescrizione ha natura di eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte tempestivamente costituita.
8. In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_4 docente per gli aa.ss. 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
9. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n.
132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3471/2023 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 09.12.2023 nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2015/16; 2017/18; 2018/19; 2019/20;
2020/21; 2021/22;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#3000# (eurotremila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €515,00 (eurocinquecentoquindici/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 14.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)