Articolo 4 della Legge 28 gennaio 1970, n. 10
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 febbraio 1970
Art. 4.
Fermo restando il disposto dell' articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonche' quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , possono essere conferiti per risulta, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo degli uffici locali:
a) nella misura dell'ottanta per cento agli idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria;
b) nella misura del venti per cento agli idonei del concorso per titoli ed esami a 258 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 1 giugno 1968, secondo l'ordine della graduatoria.
I posti della carriera ausiliaria degli uffici locali che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso previsto dall' articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 259 , potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dal successivo articolo 12 della stessa legge.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970
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