Ordinanza collegiale 14 aprile 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- della nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Sportello unico per l'immigrazione in data 10.1.2022, con la quale veniva riscontrata negativamente la richiesta di riesaminare la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.L. n. 34/2020 già rigettata;
- nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dall'istante sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Sportello unico per l’immigrazione (Istanza id 102110, NA4706898947) in data 10.1.2022, con il quale veniva definitivamente respinta la richiesta di riesaminare la domanda di emersione dal lavoro irregolare e la sanatoria della posizione di soggiorno ai sensi dell’art. 103 c.1 del D.L. n. 34/2020 già rigettata in precedenza.
Si è costituita l’amministrazione resistente, sostenendo l’inammissibilità del ricorso.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il ricorrente -OMISSIS-, cittadino bengalese, ha dedotto che:
- in data 10.6.2020 presentava tramite il suo datore di lavoro, -OMISSIS- -OMISSIS-, domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 c.1 del Decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020;
- trascorso oltre un anno dalla presentazione dell’istanza, in data 30.8.2021 lo Sportello unico per l’immigrazione di Napoli decretava il rigetto della domanda di emersione;
- tuttavia, il ricorrente non ha ricevuto l’avviso ex art 10 bis l.241/1990 il 21.1.2021 che “ potrebbe essere finito nella casella spam, cancellandosi, dunque, automaticamente dopo un intervallo di tempo, essendo stato inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria ”;
- l’indirizzo indicato dal datore di lavoro al momento della presentazione della domanda, ossia -OMISSIS-, è, difatti, un indirizzo ordinario;
- il sig. -OMISSIS-, dunque, essendo venuto a conoscenza del contenuto dell’avviso solo dopo il provvedimento di rigetto tramite il portale online, non ha avuto la possibilità materiale di depositare la documentazione asseritamente mancante nell’istanza;
- perciò solo successivamente il ricorrente faceva pervenire allo Sportello Unico un’integrazione della pratica di emersione, chiedendo la riapertura della stessa, ma tuttavia in quella occasione l’amministrazione faceva presente di aver emesso un preavviso di rigetto dell’istanza in data 21.1.2021 proprio ai fini dell’integrazione documentale che dunque, ormai, risultava tardiva (“ nel confermare la chiusura dell’istanza di emersione, si comunica che non verranno prese in considerazioni eventuali istanze di riesame della pratica, avverso il cui provvedimento di rigetto prefettizio è ammessa opposizione al Tribunale Amministrativo territorialmente competente ”).
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, “ per cause evidentemente connaturate al normale funzionamento delle caselle di posta elettronica, come lo spam, o l’impossibilità di ricevere messaggi provenienti da caselle pec ”.
Il Collegio ritiene che, come eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso sia inammissibile.
Rispetto alla richiesta per cui è causa, presentata dal datore di lavoro sig. -OMISSIS-, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha espresso un parere negativo per l’insufficienza del reddito del datore di lavoro per sostenere l’assunzione di un secondo lavoratore, come risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019. In applicazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, tale ragione ostativa è stata comunicata al sig. -OMISSIS- (e quindi per tal via anche al lavoratore richiedente, dato che nella domanda il lavoratore aveva indicato lo stesso indirizzo del datore) tramite una nota del 7 gennaio 2021, inviata con raccomandata, ricevuta il 21 gennaio 2021. A seguito di questa comunicazione, l’unica risposta ricevuta è stata una lettera del lavoratore del 12 marzo 2021, in cui dichiarava di non lavorare più per -OMISSIS- e chiedeva di essere convocato allo Sportello Unico per firmare un contratto utile ad ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Poiché né il lavoratore né -OMISSIS- hanno presentato osservazioni sul motivo ostativo entro i termini previsti, e dopo un lungo periodo di attesa, lo Sportello Unico ha deciso di respingere la domanda. Il provvedimento di rigetto è datato 30 agosto 2021 e notificato il 10 settembre 2021, sempre tramite raccomandata, sia al datore di lavoro che al lavoratore, allo stesso indirizzo. Tali atti quindi sono stati ritualmente spediti con raccomandata postale, e non tramite posta elettronica ordinaria. Peraltro, ad abundantiam , l’eventuale mancanza di comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe potuto inficiare il provvedimento, in quanto il motivo del rigetto era vincolato poiché legato alla situazione reddituale del datore di lavoro, il quale era l’unico soggetto in grado di presentare elementi utili per cambiare l’esito della decisione. Tuttavia, l’unica documentazione integrativa inviata dal datore di lavoro è una lettera del 13 dicembre 2021, alla quale era allegata la ricevuta della dichiarazione dei redditi 2021, la quale però è inidonea all’accoglimento della domanda, in quanto avrebbe dovuto allegare quella del 2020, riferita all’anno 2019. Lo Sportello Unico ha risposto a tale ultima lettera del 13.12.2021 informando che il procedimento si era già concluso. Ebbene, è proprio questa risposta informativa che è stata impugnata, pur non avendo natura di atto amministrativo vero e proprio, perché al 13 dicembre 2021 il procedimento era già chiuso. Il ricorso, quindi, è inammissibile perché è impugnato un semplice riscontro informativo a una richiesta di riapertura, da cui si evince che il ricorrente era pienamente a conoscenza dell’esito del procedimento.
3. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è inammissibile.
4. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.